Ai fini del calcolo della riserva, prevista dall'art. del DL 416, la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo. ART. 5 Convenzioni Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di manodopera, le parti decidono di applicare l'istituto della convenzione prevista dall'art. 17 della Legge N. 56/87 , recepita dalla Legge Regionale N. 36/90. ART. 6 Manodopera Migrante Alla manodopera migrante devono essere garantite tutte le norme previste dal Contratto Provinciale e dal CCNL. Le spese di trasporto, qualora l'azienda non vi provveda con propri mezzi, sono a carico dei datori di lavoro e devono essere pari al rimborso del prezzo del biglietto a.r. del mezzo pubblico giornalmente utilizzato. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l'azienda è tenuta a corrispondere un'indennità, per ogni Km percorso, pari ad 1/5 del costo della benzina super. In caso di pemottamento, l'azienda deve garantire alloggi idonei, adeguati servizi igienici e mensa ART. 7 Lavoratori extracomunitari Va data piena attuazione alle leggi che garantiscono il diritto di cittadinanza a questi lavoratori. ART. 8 Contratti di formazione e lavoro Le parti, in applicazione dell'art. 3 della legge 19.12.84, n.863, e successive modifiche ed integrazioni, convengono di disciplinare i C.F.L. secondo l'accordo quadro allegato al CCNL vigente. ART. 9 Inquadramento A) Operai Agricoli 1 ° Area Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titoli o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
* capo squadra;
* costruttore di muri in cemento e a secco; * irroratore;
* impaccatore; * alzacasse;
Va previsto in sede aziendale l'inserimento nel livello di qualificato super di lavoratori che abbiano già le caratteristiche del qualificato con adeguata esperienza nella propria mansione. 2° Area Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono lavori generici e semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, anche se necessitanti di un periodo di pratica.
* addetto alle operazioni di abbacchiatura;
* vaccaro o bovaro, pastore addetto alla custodia allevamento e pascolo;
*a) Addetti alle operazioni di raccolta riguardanti: uliveto e patate, che operano per il I' anno in agricoltura e non superano le 51 giornate di lavoro, trascorse le quali vengono inquadrati tra i comuni. *b) Addetti alle operazioni di raccolta riguardanti: vigneto e mandarineto, che operano per il I' anno in agricoltura e non superano le 51 giornate di lavoro, trascorse le quali vengono inquadrati tra i comuni. Ai lavoratori ai quali, indipendentemente dalla qualifica, il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, viene riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale del 10%. Detto inquadramento fa riferimento ai seguenti parametri: ex art.54 "b", 100; ex art. 54 "a" 124; comuni, 140; qualificati, 158; qualificati supera 165; specializzati, 170; specializzati supera 178.
Gli operai florovivaisti sono inquadrati nelle due aree professionali di cui all'art. 27 del vigente C.C.N.L. E' inserito inoltre nella 1^ area, livello "a" , ex specializzato super, il preparatore di miscele con sostanze nocive per il cui uso occorre il patentino; Ai lavoratori ai quali, indipendentemente dalla qualifica, il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo, viene riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale del 10%. Si conferma la struttura parametrale prevista nel vigente C.C.N.L. ART. 10 Pari Opportunità Sulla base della normativa vigente, vanno trovati idonei strumenti volti a favorire l'occupazione femminile ed il passaggio dalla 2^ alla 1^ area, anche con idonee iniziative di formazione attraverso gli enti preposti. ART. 11 Orario di lavoro Lorario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere. Nel caso di articolazione su 5 giorni settimanali, l'orario è di otto ore giornaliere per 4 giorni e di 7 ore per il 5' giorno. ART. 12 Riposo settimanale Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive corrispondenti con la domenica. Per gli operai addetti al governo del bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, ogni eventuale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima. ART. 13 Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui all'art 33 del CCNL, per usufruire dei permessi devono presentare:
ART. 14 Permessi straordinari Ai donatori di sangue viene concessa una giornata di permesso retribuito da usufruirsi secondo le modalità previste dalla legge 13.7.1967 n.584. Il permesso matrimoniale retribuito viene elevato a 15 giorni. ART. 15 Interruzioni e recuperi Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, se l'evento si verifica nelle prime 3 ore, il lavoratore avrà diritto al 50% della retribuzione di qualifica; se l'evento si verifica oltre la 311 ora , al lavoratore spetterà l'intera retribuzione di qualifica. In questo caso, se comandato, resterà a disposizione dell'azienda fino alla fine del turno di lavoro. ART. 16 Organizzazione del lavoro Le parti decidono d'incontrarsi a livello aziendale per l'ottimale utilizzazione degli strumenti contrattuali ( ferie, riposi riduzione d'orario ), e concordare le misure atte allo scopo. ART. 17 Aumenti salariali Visto l'accordo interconfederale del 23 luglio 1993. si stabiliscono i seguenti aumenti mensili a decorrere dall'I/7/1996: ex art. 54 "b" £. 65.364; ex art. 54 "a" £ 81.848; operai comuni £ 91.494; operai qualificati £ 103.272; operai qualificati super £. 107.848; operai specializzati £. 111.098; operai specializzati super £. 116.324. Le retribuzioni provinciali pertanto in vigore sono riportate nelle tabelle allegate al presente contratto. E' possibile individuare, in sede aziendale, settori e programmi cui prevedere erogazioni strettamente correlate al raggiungimento degli obiettivi (incrementi di produttività, di qualità, di competitività) insieme concordati (protocollo 23 luglio 1993). ART. 18 Accordi di riallineamento Eventuali programmi di riallincamento dei trattamenti economici in atto corrisposti ai salari contrattuali dovranno completarsi entro l'arco di vigenza del Contratto Provinciale e rispondere ai criteri di cui all'allegato accordo, che fa parte integrante del presente contratto. ART. 19 Obblighi tra le parti La corresponsione della paga agli O.T.l. avverrà entro il giorno 27 di ogni mese di scadenza. Il salario agli O.T.D. verrà di norma corrisposto settimanalmente. A fine rapporto di lavoro al lavoratore sarà rilasciato regolare prospetto relativo al T.F.R. corrisposto. ART. 20 Rimborso spese I lavoratori comandati a prestare servizio fuori dell'azienda, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di giustificativi. ART. 21 Indennità di percorso Qualora l'azienda non fornisca il mezzo di trasporto, è dovuta al lavoratore un'indennità nella seguente misura:
ART. 22 Attrezzi ed utensili L'indennità attrezzi viene fissata in £.300 giornaliere. ART. 23 Cottimo Quando il lavoro viene eseguito a cottimo, al lavoratore dovrà essere consentito un guadagno minimo non inferiore al 20% in più della normale retribuzione. ART. 24 Vendita di prodotti sulla pianta Il titolare dell'azienda, nel caso di vendita del prodotto sulla pianta, deve darne comunicazione alle 00-SS. firmatarie del presente contratto . Nel contratto di vendita dovrà prevedersi la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori già dipendenti dell'azienda agricola. ART. 25 Rimborso generi in natura Gli O.T.l. che per contratto individuale, per consuetudine e comunque di fatto percepiscono generi in natura o beneficiano di alloggio o annessi ( orto, ecc... ), nel caso siano privati di tali benefici, verranno indennizzati, forfettariamente, con la somma di £. 300.000. ART. 26 Lavori pesanti e nocivi Sono considerati lavori pesanti:
Sono considerati lavori nocivi:
ART. 27 Riduzione orario di lavoro per lavori pesanti e nocivi Va operata la riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori pesanti e nocivi Agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione del 1 0%. ART. 28 Sicurezza, ambiente di lavoro e salute Fermo restando quanto verrà definito in sede nazionale, specie in attuazione del D.L. 626/94, si conviene quanto segue:
Agli O.T.I., adibiti ai lavori nocivi, saranno concessi 3 permessi retribuiti annui per sottoporsi a visita medica. Gli O.T.D. che raggiungono 40 giorni l'anno presso la stessa azienda, hanno diritto ad 1 permesso retribuito per sottoporsi a visita. Va prevista la dotazione di tutti i mezzi idonei ( tute, stivali, guanti, mascherine, ecc... ) per proteggere i lavoratori da possibili intossicazioni e malattie. Si fa esplicito richiamo delle norme antinfortunistiche legate all'utilizzo dei mezzi meccanici. ART. 29 F.I.M.I. In relazione alla discussione in atto circa le funzioni e la validità dei fondi extra-legem, si ritiene di dover procedere alle modifiche dello statuto del El.M.I., costituito con accordo sindacale del 19/11/1976, che si ritiene integralmente confermato, secondo le indicazioni appositamente formulate in sede nazionale dalle rispettive Organizzazioni. ART. 30 Diritti Sindacali, R.S.U. Atteso che in sede nazionale si stanno definendo le modalità di costituzione delle R.S.U., le parti decidono di incontrarsi successivamente per uniformarsi ai contenuti dell'accordo nazionale. ART. 31 Quote sindacali per delega Lazienda è tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenuta dell'1% per contributi sindacali ed a versarla all'Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, cui il lavoratore è iscritto, secondo le modalità che I' O.S. comunicherà. La delega può essere consegnata direttamente dal lavoratore ovvero inviata dall'O.S. cui appartiene ART. 32 Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente testo, si rimanda al CCNL vigente. Verbale di Accordo tra le OO.SS. Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil e la C.I.A. PREMESSA Le OO.SS. dei lavoratori agricoli messinesi firmatarie del CCNL del 19.7.1995 e la C.I.A. ( Confederazione Italiana Agricoltori di Messina ) concordano che la crisi dell'agricoltura della provincia oltre ad avere le sue radici nell'assenza di un forte apparato produttivo, commerciale e distributivo capace di utilizzare a pieno le risorse comunitarie, nazionali e regionali, è determinata anche da un inasprimento dei costi di produzione che, di fatto, porta le aziende agricole fuori dal mercato. La necessità di portare a compimento la riforma del sistema contributivo in agricoltura, dovrà evitare soluzioni traumatiche a vantaggio invece di un processo graduale che veda impegnato l'intero Paese rispetto alle difficoltà dell'attuale situazione agricola meridionale. A questo va aggiunto che, ormai da più di un biennio, la Sicilia non è governata né politicamente né economicamente, e questo ha comportato un taglio indiscriminato delle risorse disponibili per l'agricoltura sia di potestà regionale che comunitarie, marginalizzando ulteriormente le produzioni mediterranee. Le sopracitate OO.SS. e la CIA di Messina si impegnano pertanto a chiedere unitariamente al governo regionale un confronto sulle scelte amministrative e legislative che devono riguardare in senso innovativo il sistema agricolo ed uno sforzo nella direzione della sburocratizzazione dell'apparato che governa il sistema agricolo siciliano e messinese in particolare. Solo con il concorso ed il contributo del governo regionale unito ad una grande capacità di strategia produttiva in grado di utilizzare tutte le risorse delle politiche strutturali dell'Unione Europea ( POP, LEADER, Patti Territoriali, ecc... ) è possibile sviluppare un confronto ad armi pari con i mercati che tendono sempre più a globalizzarsi. Le emergenze messinesi ( brucellosi, consorzi di bonifica, ex Sanderson, aree protette, nocciolicoltura, agrumicoltura devono trovare un tavolo immediato di confronto con il governo regionale. Si conviene altresì, sulla necessità della convocazione della 2^ conferenza agricola provinciale e sull'opportunità di un coinvolgimento unitario delle OO.SS. e 00. DD. nel rapporto con la provincia regionale di Messina. Tutto ciò premesso il giorno 30 luglio 1996 presso la sede provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori di Messina si sono incontrati i rappresentanti di CIA da una parte e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil dall'altra, per la firma del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e fiorovivaisti della provincia di Messina, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e fiorovivaisti del 19 luglio 1995. Con l'occasione le parti su indicate, dopo aver discusso ed approfondito sia la Piattaforma presentata dai Sindacati dei lavoratori agricoli, sia le indicazioni e le soluzioni proposte in merito dalla CIA, anche in ordine alla situazione generale del settore nella provincia di Messina, hanno convenuto quanto segue: a) di realizzare innanzitutto corrette e normali relazioni sindacali tra tutte le parti sociali agricole operanti nella provincia di Messina, in applicazione dell'Accordo Nazionale sulle relazioni sindacali in agricoltura, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in agricoltura ecc.... come momento concreto e operativo per la definizione dei vari problemi che interessano il settore agricolo, nel suo insieme e nel rispetto delle varie componenti ed articolazioni; b) che lo spirito degli accordi nazionali sulla politica dei redditi in generale, sulle politiche attive del lavoro in particolare, frutto dello strumento della concertazione, deve trovare applicazione anche nella provincia di Messina; e) di procedere a periodiche consultazioni sui problemi del mercato del lavoro, in presenza soprattutto del gravissimo perdurare dello stato di disoccupazione e della mancanza di occupazione qualificata, anche attraverso la istituzione di un osservatorio per il monitoraggio dei vari fenomeni e di un organismo paritetico che, insieme a quelli istituzionali, possa favorire l'incontro tra domanda ed offerta di manodopera; d) di sviluppare concreti programmi di formazione professionale continua, mirata alle reali esigenze occupazionali delle aziende ed all'assunzione di lavoratori particolarmente qualificati, con la costituzione di un organismo sindacale paritetico per la formazione; e) di impegnarsi a dar vita a tutte le iniziative di carattere sindacale, previdenziale-assistenziale, ecc... previste dal nuovo Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti o da altri strumenti, congiuntamente gestite da tutte le parti sociali agricole; f) di stimolare iniziative ad ogni livello, provinciale e regionale, 'tendenti a favorire l'inserimento dei giovani e delle donne in agricoltura; g) di stipulare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Messina, ivi compreso l'accordo provinciale di gradualità, nel testo allegato. Letto confermato e sottoscritto. p. la C. I. A. p. la Flai - Cgil Francesco Calanna Stefano Maio Gino Savoja Vincenzo Sgrò Sebastiano Fumari Enzo Cocivera p. la Fisba-Cisl Fabrizio Colonna Natale Princiotta p. la Uila-Uil Vittorio Crimi Vincenzo Falcone Allegati al Contratto Provinciale Accordo Provinciale di Gradualità Le parti convenute, constatato che nella provincia di Messina esistono alcune colture in cui si registra differenza tra il salario contrattuale e quello reale, a causa di differenti condizioni economiche. ambientali e commerciali dei vari settori produttivi: verificato che il CCNL fa carico alle provincie della possibilità di stipulare accordi di riallineamento graduali al contratto, individuate tali colture essere quelle riguardanti agrumeto, noccioleto, patate, uliveto, vigneto, seminativo ed orto, addivengono al seguente accordo:
detto programma, sottoscritto anche dalle OO.PR e dalle OO.SS. firmatarie del contratto provinciale cui aderiscono le aziende e i lavoratori, deve essere vagliato dalla commissione sindacale provinciale, o dalla commissione circoscrizionale competente, di cui all'art. 2 del vigente contratto provinciale. Letto, confermato e sottoscritto Messina, 12 luglio 1996 OPERAI AGRICOLI
Contratto Provinciale 16 luglio 1996 Param. 100 Ex art. 54 B 53.917 Param. 124 Ex art. 54 A 66.310 Param. 140 Operaio Comune 75.102 Param. 158 Operaio Qualificato 85.318 Param. 165 Operaio Qualificato Super 88.845 Param. 170 Operaio Specializzato 92.366 Param. 178 Operaio Specializzato Super 97.228 Indennità attrezzi: 300 giornaliere. Indennità di percorso: entro i 4 Km. a/r £. 600; oltre i 4 Km. a/r £.400 al Km. OPERAI AGRICOLI Tabella delle retribuzioni mensili degli O.T.I. dal l° luglio 1996 Contratto Provinciale 16 luglio 1996 Param. 140 Operaio Comune 1.518.342 Param. 158 Operaio Qualificato 1.724.742 Param. 165 Operaio Qualificato Super 1.799.700 Param. 170 Operaio Specializzato 1.867.034 Param. 178 Operaio Specializzato Super 1.965.174 Indennità attrezzi: 300 giornaliere. Indennità di percorso: entro i 4 Km. a/r £. 600; oltre i 4 Km. a/r £. 400 al Km. OPERAI FLOROVIVAISTI
Param. 100 Operaio Comune 9.384 Param. 109,3 Operaio Qualificato 10.347 Param. 115,2 Operaio Qualificato Super 10.889 Param. 118,8 Operaio Specializzato 11.303 Param. 123,2 Operaio Specializzato Super 11.792 Indennità attrezzi: 300 giornaliere. Indennità di percorso: entro i 4 Km. a/r £. 600; oltre i 4 Km. a/r £. 400 al Km. SVILUPPO DELLE TABELLE SALARIALI In vigore dal l° luglio 1996 OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO: parametri paga salario terzo incremento Tot. Paga e qualifiche base integr.vo elemento salariale giornaliera cong par.100 - ex art.54 b 38.677 731 11.955 2.514 53.917 par. 124 - ex art.54 a 47.960 731 14.821 3.148 66.310 par. 140 - comune 54.148 731 16.704 3.519 75.102 par. 158 - qualificato 61.110 1.254,61 18.982 3.972 85.318 par. 165 - qualif.super 63.817 1.254,61 19.627 4.148 88.845 par. 170 - specializ. 65.751 1.785,23 20.557 4.273 92.366 par. 178 - spec.super 68.845 2.264,84 21.645 4.474 97.228 OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO: salario qualifiche paga integr.vo incremento Tot. Paga base salariale mensile cong. par. 140 - comune 1.407.848 19.000 91.494 1.518.342 par. 158 - qualificato 1.588.860 32.610 103.272 1.724.742 par. 165 - qualif. super 1.659.242 32.610 107.848 1.799.700 par. 170 - specializzato 1.709.526 46.410 111.098 1.867.034 par. 178 - spec. super 1.789.970 58.880 116.324 1.965.174 OPERAI FLOROVIVAISTI: paga salario incremento Tot. Paga qualifiche base integr.vo salariale oraria cong. par. 1 00 8.731 112 541 9.384 par. 109,3 9.543 193 611 10.347 par. 115,2 10.058 193 638 10.889 par. 118,8 10.372 274 657 11.303 par. 123,2 10.756 348 688 11.792 Accordo Sindacale per la costituzione di un fondo per la erogazione di indennità integrative a quelle di legge ( malattie ed infortuni ) per i lavoratori agricoli ( lavoratori con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato, compartecipanti, piccoli coloni ) dipendenti da aziende agricole della provincia di Messina e per la riscossione dei contributo di assistenza contrattuale provinciale. Il giomo diciannove novembre millenovecentosettantasei tra I' Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Presidente Dr. Antonino Stancanelli, assistito dal Direttore Dr. Francesco Aloi, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti rappresentata dal Direttore Giuseppe Lettere, la Federbraccianti Cgil rappresentata dal sig. Carmelo Biondo, assistito dal sig. Giuseppe Bontempo segretario della Camera del Lavoro, la Fisba Cisl rappresentata dal sig. Francesco Matafù assistito dal Rag. Cristoforo Gallina segretario dell'USPI, la Uisba-Uil rappresentata dal sig. Vittorio Crimi assistito dal sig. Vincenzo Falcone segretario provinciale Uisba. Art. 1 - Le organizzazioni contraenti in applicazione dell'art.36 del contratto collettivo di lavoro degli operai agricoli ( lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato, piccoli coloni, compartecipanti ) della provincia di Messina, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n.334 recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura istituiscono un fondo per l'integrazione della indennità giornaliera in caso di malattia ed infortunio nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché un contributo per l'assistenza contrattuale provinciale. Art. 2 - A tutti i lavoratori agricoli della provincia con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, compartecipanti individuali e familiari, piccoli coloni, salvo le eccezioni successivamente previste, verrà corrisposta una indennità giornaliera integrativa di quella dell'INAM e dell'INAIL. L'ammontare di detto contributo sarà erogato ad integrazione dell'indennità di malattia e di infortunio erogata rispettivamente dall'INAM e dall'INAIL e non potrà superare l'80% del salario medio convenzionale. Il Comitato di gestione di anno in anno, esaminate le disponibilità di cassa, stabilirà la misura delle integrazioni malattia e infortuni ed il periodo da indennizzare. Ciò in esecuzione a quanto previsto dal Contratto Nazionale per gli operai agricoli. Il Comitato potrà esaminare, di volta in volta, la possibilità di erogare un "contributo straordinario" nei casi in cui la malattia supera il numero di giornate indennizzate dall'INPS. Le indennità verranno erogate esclusivamente ai lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici della provincia di Messina. Le indennità non competeranno ai lavoratori che fruiscono delle indennità di malattia ed infortuni in altri settori. Art. 3 - In caso di morbilità eccezionale o comunque superiore a quella ragionevolmente preventivata dalle organizzazioni contraenti, l'indennità integrativa potrà essere ridotta. Qualora le indennità di malattia e infortunio erogate dall'INAM e dall'INAIL dovessero subire un aumento in applicazione di norme legislative, le associazioni stipulanti si riservano di esaminare il presente accordo fermo restando quanto disposto dai successivi art. 4 e 6. Altrettanto sarà fatto in caso di gestione deficitaria della cassa. Nel caso in cui soddisfatti i compiti di istituto e le spese di gestione alla fine dell'annata agraria, dovessero risultare avanzi di gestione, le indennità integrative potranno essere aumentate. Art. 4 - Il Fondo per l'integrazione dell'indennità giornaliera, in caso di malattia o di infortuni, è formato da un contributo globale di lire 60 per ogni giornata di effettivo lavoro, di cui L.50 a carico dei datori di lavoro e L. 1 0 a carico dei lavoratori. Lerogazione delle prestazioni integrative di malattia ed infortunio avrà luogo a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di riscossione del relativo contributo e con riferimento alle giornate di malattia ed infortunio indennizzate dall'INPS e dall'INAIL sull'annata agraria cui si riferisce il versamento del contributo. Art. 5 - Allo scopo di far fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di carattere contrattuale che le organizzazioni contraenti, firmatarie di contratti ed accordi provinciali di lavoro per i lavoratori agricoli dipendenti, svolgono a favore e tutela dei componenti di detta categoria e dei corrispondenti datori di lavoro, in applicazione di leggi, di regolamenti, di contratti ed accordi collettivi, il contributo di assistenza contrattuale è fissato in L. 40 per ogni Gionata di lavoro accertata, di cui L. 20 a carico del lavoratore e L. 20 a carico del datore di lavoro, da devolversi alle stesse organizzazioni contraenti. Il contributo sarà versato integralmente dal datore di lavoro, la quota a carico del lavoratore viene detratta dal salario giornaliero ed è riportata nelle tabelle salariali in vigore. Art. 6 - Il contributo globale giornaliero di cui agli art. 4 e 5 sarà dovuto dai datori di lavoro operanti in provincia, indipendentemente dalle esenzioni di leggi vigenti per il pagamento dei contributi agricoli unificati; l'esazione viene affidata al Servizio Contributi Agricoli Unificati e a base di commisurazione viene riferita al numero di giornate accertate dall'Ufficio Contributi Agricoli Unificati Art. 7 - U imposizione dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori segue l'annata solare. Art. 8 - Il gettito contributivo di cui all'art. 4 al netto delle spese necessarie al funzionamento del Comitato previsto dall'art. 10 (affitto sede e relativo arredamento, spese postali, spese telefoniche e telegrafiche, controllo elenchi datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese di personale, ecc.) è destinato alle prestazioni integrative di cui all'art. 2. In proposito le organizzazioni firmatarie si fanno carico delle spese per il funzionamento del Fondo. Il Comitato di Gestione determinerà annualmente il contributo da erogare alle organizzazioni a parziale rimborso delle spese sostenute. Art. 9 - Il gettito del contributo di cui all'art. 5 è destinato alle organizzazioni sindacali contraenti, suddiviso secondo gli accordi che saranno presi dalle stesse. Art. 10 - Per l'amministrazione e gestione dei fondi come sopra istituiti, nonché per l'erogazione delle indennità ai lavoratori, le organizzazioni contraenti costituiscono un comitato di gestione. Detto comitato sarà formato da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati: due di essi dall'Associazione Agricoltori e uno dall'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti; nonché di tre rappresentanti dei lavoratori, designati rispettivamente dalla Federbraccianti-CGIL, dalla Fisba-CISL e dalla Uisba-UIL. Art. 11 - Per ottenere l'indennità i lavoratori aventi diritto dovranno presentare domanda alla Cassa tramite le Associazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti, con accluso il documento ricevuto dall'INAM o dall'INAIL attestante il numero di giomate indennizzate dai predetti Istituti. Tale domanda dovrà essere presentata non oltre 30 giomi dalla data di riscossione dell'indennità liquidata dall'Istituto stesso. Art. 12 - I contributi di cui agli art.4 e 5 riscossi dal servizio CAU dovranno affluire, al netto delle spese, in appositi conti correnti bancari intestati uno al "Fondo Assistenza Extra-Legem Lavoratori Agricoli di Messina" e l'altro "Fondo Contributi Assistenza Contrattuale Datori di Lavoro e Lavoratori della Agricoltura della provincia di Messina" aperti rispettivamente presso il Banco di Roma e presso la Banca Nazionale del Lavoro. Art. 13 - Le organizzazioni contraenti stipuleranno apposita convenzione con il sevizio CAU per disciplinare tutte le modalità inerenti la esazione ed il versamento dei contributi di cui agli art. 4 e 5. Art. 14 - Il Comitato, verificato il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, erogherà l'indennità competente. Art. 15 - Il presente accordo sindacale decorrerà per i suoi effetti dall'I/1/1980 e scadrà il 31/12/1992 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora nessuna delle parti non lo abbia disdetto sei mesi prima della sua scadenza. |