Contratto Integrativo Provinciale di lavoro PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DELLA PROVINCIA
DI ENNA
01/01/1996 - 31/12/1999
STIPULATO FRA
UPA, rappresentata dal Presidente Prof. Carmelo Fontanazza;
Coltivatori Diretti, rappresentata dal Presidente Lorenzo Gamuzza e dal Direttore Ottavio Pirracchio;
CIA, rappresentata dal Presidente Alessandro Costa;
FLAI - CGIL, rappresentata dal Seg. Gen.le Giuseppe Castellano, assistito dal Seg. Gen.le CGIL
Sigfrido Fadda;
FISBA - CISL, rappresentata dal Seg. Gen.le Massimo Bubbo, assistito dal Seg. Gen.le CISL
Salvatore Farina;
UILA UIL, rappresentata dal Seg. Gen.le Enzo Savarino, assistito dal Seg. Gen.le UIL Salvatore La Terra.
Art. 1
OPERAI AGRICOLI
Sono operai agricoli e florovivaisti i lavoratori che esplicano la loro attività nelle imprese agricole il cui rapporto è disciplinato dal Contratto Nazionale di Lavoro e dal presente Contratto Integrativo Provinciale.
Gli operai agricoli e florovivaisti, 2ì secondo della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato (Artt. 20 e 21 C.C.N.L.). Sono operai a tempo indeterminato:
- 1 lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze di una impresa agricola singola o associata.
- Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare all'I.N.P.S. (ex SCAU) ed alle S.C.I.C.A. competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della Cassa Integrazione salariali operai agricoli e florovivaisti vale quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 59 del C.C.N.L.
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del l' settembre 1972 si trovano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge 533/49 e dai Contratti Collettivi Provinciali. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione collettiva provinciale.
Agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti e le indennità annue.
Sono operai a tempo determinato:
- gli operai che in base alla legge 18 aprile 1962, n. 230, sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
Art. 2
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI
E FLOROVIVAISTI E DEI LAVORATORI
Loperaio a tempo determinato è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi consuetudinari.
Per l'attribuzione della qualifica al lavoratore valgono le norme legislative in materia di collocamento.
La qualifica attribuita è valida agli effetti dell'avviamento al lavoro e della conseguente retribuzione. Gli operai agricoli e florovivaisti si classificano come segue:
AREA 1
PARAMETRO 163:
Mungitori a mano, aratura e semina con apposite macchine, addetti alla disinfestazione dei terreni.
PARAMETRO 169:
Conduttori di autocarri con o senza rimorchi, trattoristi e conduttori di macchine agricole, addetti ai lavori idraulici e forestali, mungitori con attrezzature meccaniche in pieno campo, addetti alle macchine mietitrebbiatrici (imboccatori, manovratori, pressatori).
PARAMETRO 176:
Operai che uniscono capacità professionali al titolo di studio di Perito Agrario o assimilabile, innestatori che conoscono e sono capaci di eseguire tutti i tipi di innesto e caldaisti muniti di apposito patentino, muratori a secco.
AREA 2
PARAMETRO 100:
Prima esperienza lavorativa: i lavoratori alla prima esperienza lavorativa in agricoltura capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali. I predetti lavoratori possono permanere nel suddetto parametro per non più di tre mesi.
Lattivazione del parametro 100 avviene nell'ambito degli accordi di gradualità.
PARAMETRO 142:
Addetti alla preparazione del terreno di irrigazione, addetti alla pigiatura nei palmenti, addetti al trasporto canne a spalla, addetti alla raccolta ed al condizionamento dei prodotti orto-florofrutticoli in pieno campo ed in serra, addetti alla pulitura della stalla, addetti all'attività zootecnica, vendemmiatori, addetti alla pulitura canali di scolo, zappature vigneti, mastro di torchio, torchiatura uva, torchiatura olive, falciatori fieno e tutti quei lavori la cui attività non rientra tra quella prevista per i lavori specializzati e qualificati.
PARAMETRO 156:
Addetti alla floricoltura.
Art. 3
ASSUNZIONI (FASI LAVORATIVE)
In base alle norme vigenti sul collocamento della manodopera agricola, tutti gli operai devono essere richiesti tramite la competente Sezione di Collocamento. L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa. Le fasi lavorative tipiche della provincia di Enna sono:
- Cerealicoltura: aratura, semina, trebbiatura, diserbo e trattamenti antiparassitari.
- Foraggicoltura.
- Frutticoltura ed Agrumicoltura: rimonda, disinfestazione, ronca-noccioleto, raccolta e trattamenti antiparassitari, irrigazione e fumigazione.
- Viticoltura: potatura verde, potatura secca, raccolta, diserbo e trattamenti antiparassitari, irrigazione e sconcatura.
- Orticoltura: piantagione, scerbatura, raccolta e trattamenti antiparassitari.
- Olivicoltura: potatura, irrigazione, raccolta e trattamenti antiparassitari.
L'assunzione per fase lavorativa si intende con garanzia di occupazione per l'intera fase operativa e con garanzia di salario per il lavoro effettivamente prestato. Fanno eccezione a questa garanzia i seguenti casi:
b) Il rientro di unità attive nelle aziende diretto coltivatrici;
d) La grave turbativa del mercato che sarà portata a conoscenza anche del delegato sindacale aziendale.
Art. 4
LAVORO NOTTURNO AL COPERTO
Il lavoro notturno al coperto non potrà superare le due ore e trenta minuti giornaliere.
Art. 5
INTERRUZIONI E RECUPERI
Per l'operaio a tempo indeterminato, ove si debba recuperare le ore lavorative non effettuate a causa di intemperie, detto recupero dovrà avvenire nel limite massimo di due ore giornaliere e 12 settimanali.
Art. 6
CONDIZIONI DEL LAVORO E PERMESSI
STRAORDINARI
Al fine di salvaguardare la salute del lavoratore, saranno accordati dal datore di lavoro permessi
retribuiti ai lavoratori che intendano sottoporsi a visita medica preventiva, a condizione che il lavoratore abbia raggiunto il posto di lavoro e successivamente produca il certificato medico comprovante la visita effettuata.
Può essere accordato un permesso agli operai a tempo determinato che frequentano corsi di addestramento professionale di interesse agricolo nella misura di trenta ore annue.
Art. 7
PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO
SCOLASTICO
Anche agli operai a tempo determinato possono essere concessi permessi per la partecipazione a corsi di recupero scolastico in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto e nella misura massima di ore 60 annue con l'obbligo di registrazione sul libretto sindacale di lavoro.
Art. 8
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E PER
GIUSTIFICATO MOTIVO
A titolo indicativo ricorre "giusta causa di licenziamento" nei seguenti casi:
- grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di suoi rappresentanti nell'azienda;
- la condanna penale per reati comuni che comportino lo stato di detenzione;
- il danneggiamento doloso di beni aziendali dovuto a grave negligenza;
- l'assenza ingiustificato dal lavoro per tre giorni consecutivi;
- la recidiva di una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari;
- il furto in azienda;
- rissa o via di fatto all'interno dell'azienda;
- l'incitamento a disobbedire agli ordini impartiti dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, fatti salvi i motivi di natura sindacale.
A titolo indicativo ricorre "giustificato motivo" di licenziamento nei seguenti casi:
- le assenze ingiustificate ripetute con notevole frequenza;
- l'insufficiente e provato rendimento del lavoratore; - la sostanziale riduzione del patrimonio zootecnico e/o della superficie agricola utilizzabile;
- la radicale modifica degli ordinamenti colturali, della organizzazione aziendale, degli allevamenti e dello sviluppo della meccanizzazione;
- la cessazione dell'attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico;
- l'adesione dell'impresa a forme associative di conduzione o cooperative di servizio;
- l'incremento dei nucleo familiare dell'imprenditore per la aggiunta o il rientro di unità lavorative
limitate a familiari entro il terzo grado anche non conviventi;
- la cessazione dell'attività agricola per vendita dei terreni.
Art. 9
DIMISSIONE PER GIUSTA CAUSA
Un operaio agricolo a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
Art. 10
INDENNITA CHILOMETRICA
All'operaio agricolo che utilizza il proprio mezzo per il raggiungimento del posto di lavoro distante almeno 5 km dal luogo di residenza e/o domicilio, sarà corrisposta una indennità pari ad un quinto del costo della benzina per ogni chilometro percorso.
Art. 11
CIMILA: CASSA INTEGRAZIONE MALATRIA
Ecostituita la Cassa Integrazione Malattia (CIMILA). Il relativo accordo fa parte integrante del presente contratto.
Art. 12
AUMENTO SALARIALE
L'aumento contrattuale convenuto è complessivamente del 6%, calcolato sul salario contrattuale pari a lire 75.462, scaglionato l'aumento come d'appresso: - il 2% con decorrenza 01.07.1996; - il successivo 2% con decorrenza 01.07.1997; - il restante 2% con decorrenza 01.07.1998.
Art. 13
ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
Le parti, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese, convengono sulla necessità di stabilire accordi di graduale riallineamento retributivo a partire dall'01.01.1997, prendendo a riferimento il salario base di lire 50.000 per otto ore giornaliere al netto delle ritenute previste dalle vigenti normative, prevedendo il raggiungimento del salario contrattuale nel successivo triennio.
- 01.01.1999 +25%.
- 01.01.2000 +50%.
Le parti concordano che le aziende interessate aderiscano a detti programmi sottoscrivendo apposito verbale di accettazione presso le rispettive OO.PP. di appartenenza. Le OO.PP. si impegnano a comunicare entro e non oltre 15 giorni gli elenchi dei verbali di accettazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Il modello del verbale di accettazione fa parte integrante del presente verbale e viene qui allegato.
IMPEGNO A VERBALE
Le organizzazioni firmatarie, preoccupate per la grave crisi che attanaglia il settore agricolo onde evitare gravi contrazioni negli investimenti produttivi e nella consapevolezza della necessità di mantenere l'attuale livello occupazionale, concordano che su richiesta delle aziende agricole saranno stipulati "Contratti di gradualità" al predetto "Programma di riallineamento".
Art. 14
RIASSUNZIONE
Le Aziende Agricole si impegnano ad applicare l'Istituto della riassunzione secondo le disposizioni di legge vigente e per lo stesso numero di lavoratori impegnati nella precedente annata agraria, compatibilmente con le esigenze aziendali, salvo casi di forza maggiore o motivi non dipendenti dalla propria volontà, al fine di garantire la stabilità poliennale dell'occupazione.
Le disponibilità del lavoratore è da intendersi automaticamente riconfermata di anno in anno.
Ai fini del calcolo della riserva, la manodopera riassunta non costituisce quota di calcolo.
Art. 15
LAVORO, DISPONIBILITA E CARICO DI
ALLEVAMENTO
Lorario di lavoro per i lavoratori agricoli giornalieri a T.D. è di ore otto al giorno. Per i lavoratori a TI. l'orario è di otto ore per cinque giorni e di 5 ore il sabato.
Il carico massimo di bestiame affidato ad ogni operaio è il seguente:
2. Bovini da carne n. 25;
3. Ovini e suini n. 130.
b) nell'allevamento brado con pascolo recintato o nell'allevamento stallino dotato di impianti con mungitura meccanica il carico per addetto va quadruplicato.
Quando il lavoratore ha una dotazione di bestiame inferiore a quella prevista in base al comma precedente, sarà adibito ad altri, ma non può essere a disposizione per più di otto ore giornaliere.
Art. 16
ORARIO DI LAVORO
Con riferimento all'art. 30 del CCNL, le 39 ore settimanali di lavoro saranno prestate come segue: ore 7 giornaliere per 5 giornate ed ore 4 nella giornata di sabato.
Art. 17
OPERATIVITA DELLE COMMISSIONI
INTERSINDACALI
Le spese necessarie per il funzionamento delle Commissioni Intersindacali saranno ripartite tra le organizzazioni firmatarie.
Le sede della Commissione Intersindacali Provinciale è presso i locali della CIMILA.
COMMISSIONI INTERSINDACALI
La Commissione Provinciale di cui all'art. 10 e quelle previste dall'art. 11 del CCNL unificano i loro compiti in una unica commissione che è quella provinciale. Essa ha inoltre il compito di discutere e determinare, ai fini della programmazione dell'annata agraria, sulla base delle comunicazioni fornite dalle singole aziende, relative anche alla richiesta e alla utilizzazione di finanziamenti pubblici, le previsioni di impegno di manodopera e gli impegnativi di occupazione aziendale dell'annata agraria. Inoltre, allorquando è in discussione un progetto di sviluppo, le parti concordano di ampliare ai relativi enti locali interessati, la partecipazione intersindacale.
Art. 18
LIBRETTO SINDACALE
Le organizzazioni firmatarie concordano di istituire il libretto sindacale di lavoro con le seguenti voci:
- generalità del lavoratore;
- qualità;
- eventuali cambi di qualifica;
- data di assunzione;
- tipo di rapporto (se determinato o indeterminato);
- ragione sociale della ditta e recapito;
- data di licenziamento;
- lavoro effettivo prestato;
- salario percepito e ferie godute;
- firme del lavoratore e del datore di lavoro.
Art. 19
DELEGATO D'AZIENDA
Si applica la disposizione di cui all'art. 77 del CCNL.
Art. 20
MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLE
RETRIBUZIONI
Agli OTI la retribuzione viene corrisposta mensilmente. Possono essere dati acconti, su richiesta del lavoratore, ogni 15 giorni.
Agli OTI la retribuzione potrà essere corrisposta settimanalmente, quindicinalmente o mensilmente, a seconda delle richieste del lavoratore.
Art. 21
PERMESSI
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 - 34 35 del CCNL.
DELEGHE SINDACALI
La quota delega è pari all'1% della retribuzione globale; le deleghe hanno validità annuale a iniziare dal l' gennaio di ogni anno e sono confermate sino a regolare disdette comunicata alle due parti.
Le ricognizione viene effettuata dall'azienda ogni semestre con un unico elenco inviato alle OO.SS. Gli importi dei versamenti vengono comunicati alla rispettiva organizzazione intestataria dello stesso versamento.
Art. 22
BUSTA PAGA
La busta paga dovrà contenere tutte le voci utili ad identificare le varie componenti e qualità del lavoro e della retribuzione.
Art. 23
Decorrenza e durata del CPL dell'01.01.1996 al31.12.1999.
ADESIONE AL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO EX ART. 13
INPS
SCICA
INAIL
e p. e. Unione Prov. Agricoltori
ENNA
Il sottoscritto titolare dellImpresa Agricola .
..in località .
dei Comune di . assuntore di mano d'opera dalla Circoscrizione di
..
preso atto dell'Accordo per il rinnovo del C.I.P.L. firmato in data 30.06.1997 tra le organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Enna (Unione Prov. Agricoltori, Federazione Prov. Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le OO.SS. dei Lavoratori Agricoli FLAI/CGIL - FISBA/CISL e UILA/UIL avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale dei trattamento economico spettante agli operai agricoli della Provincia di Enna, con il presente atto
DICHIARA
la propria adesione a quanto stabilito dal citato Accordo e si impegna, pertanto, ad applicare il programma di riallineamento salariale nei termini e secondo le modalità previste dall'Accordo medesimo.
Dichiara, infine, che il presente costituisce impegno valevole dall'01.01.1997 al 31.12.1999 e si impegna, inoltre, a sottoscrivere quelli per gli anni successivi.
Data,
firma .
ACCORDO PER LA CASSA INTEGRAZIONE MALATIA E INFORTUNI PER I LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI ENNA (C.I.M.I.L.A.)
Art. 1
Le organizzazioni contraenti istituiscono una Cassa (C.I.M.I.L.A.), per le integrazioni delle indennità giornaliere in caso di malattia e di infortunio ai lavoratori agricoli avventizi, salariati fissi, mesaroli e compartecipanti, o piccoli coloni e dipendenti delle ditte appaltatrici, operanti nel settore idraulico-forestale della Provincia di Enna congiuntamente un contributo a favore delle organizzazioni contraenti per il controllo degli elenchi anagrafici, contrattazione collettiva, controversie sindacali ed assistenza varia. La Cassa ha sede in Enna presso l'Unione Provinciale degli Agricoltori.
Art. 2
A tutti i lavoratori di cui all'art. 1, salvo le eccezioni successivamente previste, viene corrisposta una indennità giornaliera integrativa di quella erogata dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L.:
a) indennità di malattia: integrare l'indennità corrisposta dell'INPS sino all'85% del salario, percepito dal lavoratore;
b) indennità di infortunio: l'importo dell'indennità infortuni, la durata della sua erogazione e le modalità relative, saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 8, alla fine dell'annata agraria, in base alle disponibilità di Cassa. Le suddette indennità saranno erogate esclusivamente ai lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici della Provincia di Enna, che hanno prestato attività lavorativa nella stessa. Le indennità non competeranno ai lavoratori agricoli, che usufruiscono dell'indennità di malattia o di infortunio in altri settori.
Previdenza ed assistenza sociale: la Cassa inoltre potrà svolgere altre forme di previdenza, di assistenza e di divulgazione della normativa antinfortunistica D. Lgs. 626/94.
Art. 3
Allo scopo di fare fronte agli oneri di cui all'art. 1 ed alle spese di amministrazione e di gestione inerenti la Cassa, viene istituito un fondo per le integrazioni indennità giornaliere, in caso di malattia o di infortunio, nonché un contributo per l'assistenza contrattuale e varie, nella misura globale di £. 250 per ogni giornata di lavoro accertato dall'I.N.P.S., per gli operai agricoli a tempo determinato e per i compartecipanti, e di £. 6.000 mensili per gli operai agricoli a tempo indeterminato.
Le somme di cui sopra vanno così destinate:
- 60% per l'integrazione malattia e infortunio;
- 40% per l'assistenza contrattuale e varie.
Il pagamento dei contributi suddetti viene così ripartito:
- 40% a carico degli operai agricoli.
Art. 4
1 contributi di cui all'art. 3 saranno dovuti dai datori di lavoro operanti nella Provincia di Enna. L'esazione viene affidato all'I.N.P.S.; secondo le norme dell'accertamento e riscossione dell'I.N.P.S.
Art. 5
Il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro segue i ruoli INPS. Lerogazione delle prestazioni integrative a favore dei lavoratori avrà luogo a decorrere dall'01.01.1995.
Art. 6
Il gettito contributivo di cui all'art. 3 relativo alla integrazione delle indennità, al netto delle spese necessarie al funzionamento della Cassa, è destinato alla prestazioni integrative di cui all'art. 2; il gettito del contributo per le prestazioni di carattere contrattuale ed assistenziale è destinato alle Organizzazioni firmatarie nelle seguenti misure:
- 50% a favore delle Organizzazioni dei datori di lavoro;
- 50% a favore delle Organizzazioni dei lavoratori.
Art. 7
I contributi di cui all'art. 3, riscossi dall'I.N.P.S., dovranno affluire in apposito c/c bancario n. 874-2710, intestato alla Cassa per l'integrazione giornaliera, in caso di malattia ed infortuni per i lavoratori agricoli (CIMILA) presso la Sicilcassa S.p.A. di Enna.
Art. 8
Per l'Amministrazione della Cassa, nonché per l'erogazione dell'indennità ai lavoratori, le Organizzazioni contraenti costituiscono un Consiglio di Amministrazione.
Detto Consiglio di Amministrazione sarà formato dai tre rappresentanti effettivi e tre supplenti dei datori di lavoro, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dall'Unione Provinciale degli Agricoltori; uno effettivo ed uno supplente designati dalla Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti ed uno effettivo ed uno supplente designati dalla Confederazione Italiana Agricoltori, nonché da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti dei lavoratori, designati rispettivamente uno effettivo ed supplente dalla F.L.A.I.-C.G.I.L.; dalla F.I.S.B.A.-C.I.S.L. e dalla U.I.L.A.-U.I.L. li Consiglio di Amministrazione eleggerà nel suo seno un Presidente ed un vice Presidente.
Art. 9
Le parti stabiliscono che, per le ditte morose, comunicate dall'I.N.P.S., la Cassa dovrà procedere al recupero dei contributi non versati con le seguenti modalità:
1) sollecitare il versamento dei contributi dovuti con pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso raccomandato;
2) in caso di ulteriori inadempienze, segnalare le ditte morose alle autorità competenti.
Art. 10
Il Collegio dei Sindaci è composto:
- da un membro effettivo ed uno supplente designati di concerto tra le Organizzazioni dei datori di
lavoro;
- da un membro effettivo ed uno supplente designati di concerto tra le Organizzazioni dei lavoratori.
dal Presidente designato di concerto tra le Organizzazioni contraenti.
Art. 11
Per ottenere l'indennità, i lavoratori, aventi diritto, dovranno presentare domanda alla Cassa anche tramite le Organizzazioni firmatarie, con accluso documento ricevuto dall'INPS o dall'INAIL, attestante la categoria ed il numero di giornate indennizzate dagli Istituti stessi, ed una dichiarazione del datore di lavoro, attestante che il lavoratore è stato ed è alle sue dipendenze e che nel suddetto periodo ha effettuato almeno 51 giornate. Tale domanda dovrà essere presentata non oltre 60 giorni dalla data di liquidazione dell'indennità di legge. La Cassa verifica l'iscrizione negli elenchi anagrafici in agricoltura, constata l'effettivo rapporto di lavoro in base alla dichiarazione dell'Ufficio di Collocamento, ed eroga l'indennità spettante per non più di due volte all'anno.
Art. 12
La durata della Cassa è indeterminata nel tempo. 1 contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori, nonché la loro misura, sono stabiliti dai Contratti Collettivi di Lavoro, stipulati dalle Organizzazioni sindacali contraenti.
L