4) F.L.A.I. - C,G.I.L. nella persona di: Angelo VILLARI; 5) F.I.S.BA - C.I.S.L. nella persona di: Giacomo NICOTRA; . 6) UILA - U.I.L. nella persona di: Gesualdo ALPARONE; che hanno convenuto quanto segue: Decorrenza e durata del contratto Il presente contratto ha durata quadriennale; decorre dal 10 gennaio 1996 e scade il 31 dicembre 1999. Il contratto va disdettato da una delle contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancata disdetta esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali ne procedono ad azioni dirette. Effetti economici Decorrono dalla data di sottoscrizione del presente verbale, eccezione fatta per il contributo F.I.M.A.C. che, invece, decorre dal 1 0 gennaio 1996. Inoltre, soltanto per gli O.T.I. è dovuta una indennità "una tantum" di £.200.000(duecentomila) lorde. Classificazione 1° Area l° livello Specializzati super - Giardiniere; - Fecondatore artificiale; - Conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse; - Lavoratori con mansioni almeno bivalenti (falegnami, elettricisti, meccanico, etc.) - Addetto alle incubatrici; - Innestatore capace di effettuare ogni tipo di innesto; - Potatore artistico di piante ornamentali; - Conduttore di impianti biologici. 2'Livello Specializzati - Meccanico, idraulico, falegname, muratore, elettricista; - Casaro; - Sterilizzatore di terreni; - Addetto alla sistemazione di bancali di serra; - Mungitore; - Conduttore di macchine agricole con capacità di intervento meccanico; - Conduttore di mezzi pesanti; - Trattorista; - Raccolta di agrumi, ortaggi, frutta ed uva da tavola selezionate e olive da salamoia; - Costruttore di muretti a secco; - Cuoco; - Guardiano di riserva faunistico-venatoria; - Tagliapiede; - Innestatore; - Addetti alle colture in serra; - Dosatori con patentino; - Raccoglitori di ortaggi in serra e in pieno campo; - Addetti agli impianti antigelo; - Addetti prevalentemente alla mungitura meccanica o che si occupano del funzionamento delle attrezzature e degli impianti meccanici negli allevamenti in genere; - Irroratori; - Vivaista; - Addetti ai lavori idraulici; - Fabbri, frigoristi, elettricisti e addetti alla manutenzione di impianti; - Fattori di campagna; - Addetti alle colture pregiate (agrumeti, frutteti, vigneti, orti e vivai) che siano in grado di eseguire tutte le operazioni colturali ad esse connesse;
- Addetti all'allevamento e al governo del bestiame in genere; - Addetti alla sistemazione dei terreni per l'irrigazione; - Mastri impaccatori; - Decorticatori; - Macellai; - Insaccatori di carni salate; 3° Livello Qualificati Super - Addetto alla cernita e confezione della frutta e degli ortaggi; - Conduttore di macchine agricole; - Guardiano unità di autorizzazione di porto d'armi; - Potatori. 2°Area 1° Livello Qualificati - Seminatori - Aiuto cuoco; - Scateno e scasso a mano; - Aratori; - Raccoglitori di nocciole e pistacchio; - Raccoglitori di prodotti industriali di pieno campo - Addetti alla piantagione di carciofi e pomodori - Roncolatori di noccioleti; - Addetto ai canneti; - Panieraio raccolta agrumi; - Addetto alla guardiania in genere; - Addetto ai magazzini ed alle cantine; - Uomo di fatica di magazzino e carrellisti; - - Addetto espurgo pozzi e canali; - Aiuto casari; - Incartatrice. 2° Livello Comuni Quelli non ricompresi nei precedenti livelli. Agli operai agricoli Appartenenti alla 1° e 2° Area ex art. 27 CCNL ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di "Capo", sarà corrisposta una maggiorazione salariale del 10%.
Gli aumenti convenuti - calcolati Sui salari tabellari stabiliti dal C.C.N.L. del 19 luglio 1995 - sono rispettivamente pari a
Pertanto, i nuovi valori retributivi sono quelli riportati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente verbale di Accordo. Accordi di riallineamento I rappresentanti delle parti firmatarie, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese agricole nonchè di estendere l'area di applicazione del Contratto Provinciale hanno definito il seguente programma graduale di riallineamento del trattamento economico attualmente corrisposto, non suscettibile di riduzione, contenente le inderogabili peculiarità appresso specificate: ambito applicativo: a) l'intero territorio provinciale; b) tutti i comparti produttivi; c) ogni mansione lavorativa. Conseguentemente, il trattamento economico, a decorrere dal 10 dicembre 1996, è fissato nelle seguenti misure: 1) 01.12.1996 : 75% del salario tabellare provinciale 2) 01.01.1997 : 81% " " " " 3) 01.01.1998 : 87% " " " " 4) 01.01.1999 : 93% " " " " 5) 01.01.2000 :100% " " " " I predetti valori salariali sono specificatamente indicati nelle acluse tabelle che formano parte integrante del presente verbale di Accordo. Tutte le aziende agricole potranno aderire al programma che, però, dovrà essere individualmente accettato con la sottoscrizione di apposito verbale ( vedasi allegato ). Tale verbale dovrà essere redatto e sottoscritto a livello provinciale, per ogni anno, presso l'Organizzazione professionale cui l'azienda aderisce nonchè dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e dalla stessa Organizzazione depositato presso l'Ufficio Prov.le del Lavoro presso le sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL. Rimborso chilometrico di percorso Nei casi in cui l'azienda non metta a disposizione il mezzo di trasporto e non sia servita da mezzi pubblici, al lavoratore è dovuto un rimborso nella misura di E 380 ( trecentottanta) per km., sia per l'andata che per il ritorno. Alcun rimborso è dovuto per i primi 2 km., sia per l'andata che per il ritorno. Rimborso spese Ai lavoratori comandati a prestare servizio fuori dell'azienda è dovuto, previa presentazione di regolari giustificativi, il seguente trattamento:
2) trasporto: uso di mezzi pubblici o, se autorizzati, mezzo proprio, £ 380 ( trecentottanta ) a km., sia per l'andata che per il ritorno; 3) vitto: due pasti al giorno per un importo non superiore a E 25,000 ( venticinquemila ) ciascuno. Integrazione trattamento di malattia ed infortuni lavoro operai agricoli Per il trattamento economico previsto dall'art.59 C,C.N.L., a decorrere dal 10 gennaio 1996, è dovuto a F.I.M.A.C., per ogni gionata-lavoro denunciata e/o accertata dall'INPS, una contribuzione di 400 ( quattrocento ). Detta somma è così finalizzata: 1)£.240 ( duecentoquaranta ) al funzionamento del FIMAC; 2)£.160 ( centosessanta ) al Fondo assistenza contrattuale. La predetta contribuzione dovuta da tutte le aziende agricole e da esse interamente anticipato, con diritto di rivalsa nei confronti dei lavoratori, è così ripartito:
Le parti convengono di rivedere, possibilmente entro gennaio 1997, il vigente Accordo sul FIMAC. Orario di lavoro L'orario di lavoro è stabilito in 39 ( trentanove ) ore settimanali pari a 6.30 giornaliere. Fermo quanto è previsto dall'art30 del CCNL per le attività zootecniche, si conviene che sarà possibile distribuire le 39 (trentanove) ore settimanali in cinque giorni. Conseguentemente l'orario potrà essere cosi stabilito: a) dal lunedì al giovedì: ore 8 (otto) giornalieri; b) venerdì: ore 7 (sette) giornaliere. Durante il periodo delle campagne di raccolta dei prodotti, di meccanizzazione ed attività nei campi sperimentali, potranno essere concordate fra le parti firmatarie, nei limiti del richiamato articolo del CCNL, orari di lavoro flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e l'allargamento della base occupazionale. Ai fini del computo delle ferie, la giornata del sabato è da considerarsi lavorativa. Riposo settimanale Fermo quanto previsto dall'art31 del CCNL, agli operai addetti al bestiame - ove necessario - il riposo settimanale potrà non coincidere con la domenica. In tal caso, pertanto, l'azienda dovrà informare, in tempo utile, le R.S.A. se presenti, nonché gli operai interessati. Cottimo Per le eventuali lavorazioni a cottimo sarà corrisposta una maggiorazione del 18%(diciotto) sulla retribuzione contrattuale derivante dalla qualifica di appartenenza del prestatore d'opera. Generi in natura - indennità sostitutive Agli operai agricoli a tempo indeterminato compete - a fine anno - una indennità sostitutiva dei generi in natura nella misura di £. 250.000 (duecentocinquantamila), frazionabili - per dodicesimi. Fasi lavorative Le principali fasi lavorative sono: 1) cerealicoltura: aratura, semina, diserbo, trattamenti fitosanitari e mietitrebbiatura;
4)vitivinicoltura: lavori di impianto (messa a dimora delle piante), potatura verde e secca,
8) orticoltura (angurie e carciofi):semina o piantagione, scerbatura, irrigazione, trattamenti fitosanitari, raccolta; g) frutticoltura:(pescheti, meleti, pereti, ciliegeti) lavori di impianto, potatura, smaltimento ramagli, trattamenti fitosanitari, irrigazione e raccolta, fragole: semina, scerbatura, trattamenti fitosanitari, irrigazione e raccolta. L'assunzione degli operai a tempo determinato regolata dalla vigenti disposizioni di legge per fasi lavorative. Per le suddette fasi, l'assunzione è con garanzia di occupazione per l'intera fase e di salario per il lavoro effettivamente prestato. Fanno eccezione alla garanzia occupazionale: a)il verificarsi di eventi atmosferici; b)il rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del C.C. La presente formulazione abroga interamente la norma preesistente. Riassunzione Al fine di stabilizzare l'occupazione, le parti concordano che, in relazione alle esigenze aziendali, il diritto alla riassunzione può essere esteso a più fasi e periodi lavorativi. Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità: professionalità, anzianità di servizio e carico famigliare. Lavoratori migranti Alla manodopera migrante, di cui all'art. 23 del C.C.N.L. , sono assicurate: a) la garanzia di occupazione e di salario come già regolamentato per le "fasi lavorative". b) la corresponsione, per spese di trasporto, pari al rimborso del costo del mezzo pubblico per il viaggio A/R settimanale dal luogo di residenza al comune in cui insiste l'azienda; per la distanza intercorrente tra !t Comune ed il centro aziendale, valgono le norme su rimborso chilometrico di percorso stabilito il 380 (trecentottanta) a km. Nota verbale Le parti si impegnano a verificare la possibilità assicurare ai lavoratori migranti la copertura di rischi in itinere aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dall'INAIL. Lavoratori extra-comunitari E' assunto l'impegno ad attuare ogni iniziativa perché ai lavoratori extra-comunitari occupati nel comparto agricolo sia riservata la migliore. tutela e rispetto delle vigenti leggi. Pari opportunità Nell'ambito della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, le parti si impegnano a realizzare progetti di Azioni Positive rivolte al raggiungimento di una reale parità delle condizioni di lavoro delle lavoratrici agricole per quanto riguarda, soprattutto, le sviluppo professionale. Ciò va perseguito attraverso la rimozione di pregiudizi e discriminazioni culturali che direttamente o indirettamente relegano la lavoratrice a svolgere, nel processo produttivo, mansioni marginali o di scarsa professionalità. In particolare modo, si prevedono iniziative che favoriscano:
Per gli obiettivi sopra enunciati sarà costituito uno specifico Gruppo di Lavoro composto, in modo paritario, tra le parti. Permessi per corsi di addestramento professionale e recupero scolastico Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di addestramento professionale di interesse agrario e la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso agli operai a tempo determinato nella misura e secondo le modalità statuite dagli artt.33 e 3 del C.C.N.L.- In tal caso, gli operai dovranno presentare all'azienda:
Permessi straordinari L'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di due giorni per l'evento della nascita del figlio. Raccolta dei prodotti sulla pianta Le aziende che effettuano la vendita del prodotto sulla pianta sono tenute a darne comunicazione all'Ente competente all'accertamento della manodopera (I.N.P.S). Dichiarazione a verbale Le OO.SS. dichiarano di voler intervenire tempestivamente sulla commissione Regionale per lImpiego(C.R.I) per motivare i produttori ad una assunzione di responsabilità per il rispetto della normativa di legge e dei contratti. Lavori pesanti e nocivi I lavori pesanti sono: l) pesanti: trasporto a spalla di pesi da 30 a 50 kg;
a)trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con presidi sanitari di 1° e 2° classe; b)spandimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulati e le caciociamidi; c) pulitura interna di vasche da vino; d) lavori in silos, pozzi neri, serre, in acqua e in celle frigorifere, per prestazioni lavorative non inferiore alle ore 6.30 giornaliere. Agli addetti ai lavori sopra elencati si opera u riduzione dell'orario di lavoro di h. 2,20: Per i lavori nocivi l'azienda ha l'obbligo di fornire maschere, tute, stivali, etc. sono consentite visite mediche periodiche di controllo con permessi retribuiti. Tali addetti devono munirsi di libretto Commissioni Provinciale e Intercomunali Fermo quanto previsto dagli artt.9 e 10, si conviene che: l) le riunioni di dette Commissioni si terranno quattro volte l'anno, entro la prima decade di ogni trimestre; 2) le parti firmatarie sono tenute a designare i propri rappresentanti in seno a dette Commissioni entro gennaio 1997 . Dichiarazione a verbale Le parti si impegnano a promuovere ogni utile iniziativa volta ad attivare un tavolo di confronto e proposta per l'esame e risoluzione di tutte le problematiche che investono la produzione, commercializzazione, l'industria di trasformazione, il ruolo delle Istituzioni e quelli relativi alla occupazione nel settore agricolo. Organizzazione del lavoro Le parti, entro tre mesi dalla stipula del presente Accordo, si impegnano a reincontrarsi per regolamentare la gestione della norma di rinvio ex art. 43 del CCNL. Nelle more, al fine di velocizzare la risoluzione delle problematiche richiamate dal già citato articolo 43 CCNL, le stesse parti assumono l'impegno di formulare specifiche proposte. E' abrogato l'art. 31 del CPL. Permessi sindacali Ad integrazione di quanto già previsto dall'art.80 del CCNL, ai lavoratori designati a far parte delle Commissioni Circoscrizionali sono concedibili permessi non retribuiti per la partecipazione ai lavori di dette Commissioni, Quote Sindacali per delega A carico dei lavoratori iscritti alle 00.SS l'azienda è tenuta, su lettera/delega sottoscritta lavoratore interessato, ad operare la trattenuta per contributo sindacale, pari all'1% del salario lordo risultante a busta paga, per tutte le mensilità e/o periodi lavorativi. La lettera/delega deve essere consegnata direttamente all'azienda dal lavoratore o dalla Organizzazione Sindacale cui aderisce. L'importo di tale trattenuta sarà versa trimestralmente sul c/c bancario o secondo modalità che l'organizzazione avrà cura di comunicare. Tutela della salute dei lavoratori Fermo quanto previsto ex art.65 del CCNL, le parti si danno atto che troverà immediata applicazione l'intesa che sarà definita, a livello nazionale, e richiamata nell'impegno a verbale sulla "sicurezza", anche in riferimento alla Legge n. 626/94, sempre riferito allo stesso articolo 65. Le parti, infine, si incontreranno entro marzo 1997 per la definizione di quanto indicato all'ultimo cpv. del richiamato art. 65.
Il sottoscritto titolare dell'Impresa Agricola in località................ del Comune di residente alla via.................................... n.... del Comune di...................................assuntore di manodopera dalla Circoscrizione di..................... preso atto dell'Accordo per il rinnovo del C.P.L. firmato in data 17 dicembre 1996 tra le organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Catania (Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le OO.SS. Lavoratori Agricoli FLAI/CGIL - FISBA/CISL e UILA/UIL avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli operai agricoli della provincia CATANIA, con il presente atto DICHIARA la propria adesione a quanto stabilito dal citato Accordo e si impegna, pertanto, ad applicare il programma di riallineamento salariale nei termini e secondo le modalità previste dall'Accordo medesimo. Dichiara, infine, che il presente costituisce impegno valevole per l'anno 1996 e si impegna, inoltre, a sottoscrivere quelli per gli anni successivi. Data,............................ Firma............................................... |