FLAI-CGIL
FISBA-CISL UILA-UIL
CONTRATTO
PROVINCIALE
DEI
LAVORATORI AGRICOLI DELLA
PROVINCIA DI
AGRIGENTO
1/1/2000
– 31/12/2003
L'anno 2000 il giorno 23 del mese di Marzo presso la
sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Agrigento tra:
L’UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI AGRIGENTO,
rappresentata da Pietro Arone di Valentino e Diego
Planeta;
la FEDERAZIONE
PROVINCIALE COLTIVATORI
DIRETTI DI AGRIGENTO, rappresentata da Alfredo Mule' e Simone Ciampoli;
la CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI PROVINCIALE DI AGRIGENTO,
rappresentata da Giovanni Greco e Giovanni Lombardo;
la FLAI-CGIL DI AGRIGENTO, rappresentata da Paolo
Galione;
la FISBA-CISL DI AGRIGENTO, rappresentata da
Stefano Iacono;
la UILA-UIL DI AGRIGENTO, rappresentata da
Michele Acquisto.
PREMESSA
Il
rinnovo del CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO di Agrigento deve essere inserito in
un contesto che parte della gestione del precedente contratto, guardando alla
prospettiva di sviluppo di una agricoltura forte e competitiva ma ci si rende
conto che vi sono gravi squilibri al suo interno tra settori, territori,
imprese.
Ancora
oggi devono essere risolte questioni strutturali quali il rapporto con le
filiere agro- industriali, la frammentarietà fondiaria, una rete commerciale
adeguata alla collocazione delle produzioni agrigentine, le precondizioni dello
sviluppo, strutture - acqua - servizi.
E'
necessario che lo sviluppo deve avere come elemento conduttore un processo di
riorganizzazione delle aziende garantendo la qualità di prodotto di processo,
la competitività e la qualità del lavoro.
Il
rinnovo del contratto vuole essere uno strumento per tutelare il lavoro
dipendente, ma anche per qualificare le relazioni sia a livello provinciale che
aziendale.
Il
precedente contratto ha avuto come obbiettivo principale, attraverso la
sottoscrizione di programmi di riallineamento:
1)
il recupero del lavoro sommerso;
2)
garantire i diritti ai lavoratori;
3)
sviluppare e legalizzare le aziende sane della provincia.
Pur
in presenza di circa 200 aziende che hanno in organico oltre i 15 dipendenti, vi
sono circa 600 aziende con oltre 5 dipendenti ma la rete delle aziende agricole
che assume manodopera con un fabbisogno inferiore alle 270 giornate (1+3
lavoratori) è la maggioranza con circa 3000 aziende, l'altro dato da valutare
sono i lavoratori che nel 1998 sono diminuite di oltre 1.000 unità e le
giornate dichiarate sono sempre circa 700.000.
Questi
dati contrastano con l'aumento della PRODUZIONE LORDA VENDIBILE della nostra
provincia ed il positivo andamento economico del settore agricolo, se
consideriamo inoltre che nell'ultimo quinquennio si è avuta la diminuzione del
numero delle imprese agricole quindi nei fatti si è determinato un aumento
della P.L.V. per azienda.
A
fronte dell'aumento del reddito degli agricoltori l'incidenza del costo del
lavoro in agricoltura si è complessivamente abbassato e si è verificato un
aumento degli aiuti al reddito delle imprese.
La
favorevole conclusione della trattativa su AGENDA 2000, i provvedimenti in Via
di emanazione in attuazione della legge di spesa in agricoltura del 1998,
l'impostazione della legge di orientamento e gli interventi per la riduzione del
costo del lavoro fanno ritenere che il trend positivo avrà un seguito nei
prossimi anni.
La
sottoscrizione di circa 1.200 ACCORDI DI RIALLINEAMENTO nella nostra provincia
non sono stati sufficienti a fare emergere il lavoro sommerso che in agricoltura
si stima non meno di i milione di giornate, creando in questo modo squilibri tra
imprese- territori- settori, a danno delle aziende sane che rischiano di uscire
dal mercato in quanto non competitive con le imprese che lavorano con manodopera
non avviata al lavoro secondo le norme legislative e contrattuali.
Con
il rinnovo del CPL si deve puntare alla stabilizzazione del lavoro dipendente,
al rispetto delle regole contrattuali in quanto non è più possibile lo scambio
tra previdenza e contratto, lo impongono le norme legislative che nel corso
dell'ultimo periodo sono state approvate (L.146 del 1997 superamento del
salario medio convenzionale per la liquidazione delle prestazioni) e
orientamenti del governo (riforma ammortizzatori sociali), quindi la previdenza
e la contribuzione in agricoltura sono legati al salario contrattuale di
qualifica, stabilito nella contrattazione provinciale.
E'
necessaria una più puntuale regolamentazione, con maggiori strumenti di
controllo, del mercato del lavoro, dei lavori e delle diverse professionalità
attraverso enti bilaterali e coinvolgendo le istituzioni per dare un impulso
all'emersione del lavoro nero, certezza e prospettiva per la occupazione in
agricoltura e garantire, attraverso la riassunzione, ORGANICI AZIENDALI ben
individuati.
Considerato
che l'agricoltura agrigentina non sarà emarginata perché molti esempi di
produzioni di qualità sono alla ribalta delle cronache nazionali e quindi sono
tra i settori produttivi che trovano sbocco sul mercato e otterranno i flussi
finanziari programmati dal Governo e della Comunità Europee in quanto
rientranti nei programmi e nei regolamenti, pertanto esistono tutte le
condizioni per proseguire nello sviluppo agricolo, l’allargamento e la
qualificazione della base produttiva.
ART.
1
RELAZIONI
SINDACALI
Le parti convengono di costituire l'OSSERVATORIO PROVINCIALE, per
rafforzare le relazioni sindacali e utilizzare l'osservatorio come sede
BILATERALE di confronto, di controllo e indirizzo per le materie previste
dall'art. 6 del CCNL e per:
-
monitoraggio del mercato del lavoro e utilizzo di manodopera extracomunitaria;
-
definizione delle convenzioni (ART. 17 L.56187)
-
confronto in riferimento alle politiche di sviluppo dell'agro- alimentare nel
contesto dei Patti Territoriali- contrattazione negoziata;
-
confronto politiche attive del lavoro con riferimento alla formazione;
-
confronto su contenzioso e vertenze come procedura preventiva per evitare il
ricorso alla magistratura;
-
monitoraggio violazioni delle leggi e del contratto;
-
verifica ogni sei mesi del numero delle giornate dichiarate e i lavoratori
assunti.
ART.
2
ASSUNZIONI
MERCATO
DEL LAVORO
(ART.
10 CCNL)
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata
per fase lavorativa. Si individuano a livello esemplificativo, le seguenti fasi
lavorative riguardanti le principali colture in uso nella Provincia di
Agrigento:
VITIVINICOLTURA
I lavori colturali del terreno e concimazione- potatura verde e
raccolta sarmenti trattamenti fitosanitari- potatura estiva e legatura tralci-
irrigazione- copertura con teli- raccolta- trasporto- lavorazione e
trasformazione dell'uva da tavola e da vino- manutenzioni edili dei fabbricati
adibiti all'attività di trasformazione e di commercializzazione;
AGRUMICOLTURA
Aratura e zappatura- concimazione- potatura- trattamenti fitosanitari-
irrigazione- raccolta- trasporto- lavorazione- trasformazione- manutenzioni
edili dei fabbricati adibiti all'attività di trasformazione e di
commercializzazione;
ORTICOLTURA
Sistemazione del terreno- impianto colture- irrigazione- trattamenti
fitosanitari -raccolta- trasporto- lavorazione e trasformazione;
CEREALICOLTURA
Aratura- semina- trattamenti fitosanitari- raccolta;
OLIVICOLTURA
Aratura- concimazione - potatura e raccolta legna- trattamenti
fitosanitari- raccolta- trasporto- lavorazione e trasformazione;
MANDORLICOLTURA
Aratura- concimazione- potatura e raccolta legna- raccolta e trasporto-
manutenzioni edili dei fabbricati adibiti all'attività di trasformazione e
commercializzazione;
FRUTTICOLTURA
Aratura- concimazione- potatura- trattamenti antiparassitari- raccolto-
trasporto e trasformazione- manutenzioni edili dei fabbricati adibiti
all'attività di trasformazione e commercializzazione.
SERRICOLTURA
Preparazione del terreno- impianto colture- irrigazione- trattamenti
fitosanitari- raccolta- trasporto e trasformazione;
AGRITURISMO E/O TURISMO RURALE
Attività relativa a tutte le attività stagionali, comprese quelli di
manutenzione di fabbricati agricoli.
ART.3
CONVENZIONI
Al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di manodopera le
parti decidono di utilizzare quale strumento privilegiato per la programmazione
e stabilizzazione occupazionale a livello aziendale, interaziendale,
intersettoriale e di filiera le CONVENZIONI previste dall'ari 17 della legge
56/87.
Tali convenzioni in via preventiva sono definite nell'ambito
dell'OSSERVATORIO PROVINCIALE.
ART.4
RIASSUNZIONE
I lavoratori che abbiano prestato la propria attività nell'anno
precedente a tempo determinato e presso una ditta che assume lavoratori per non
oltre 270 giornate all'anno hanno diritto alla riassunzione ai sensi dell’art.
8 bis L.79183 e ART. 9 L. 236/93.
I lavoratori assunti da aziende che dichiarano all'INPS più di 270
giornate all'anno hanno diritto alla riassunzione.
Detta riassunzione non sarà obbligatoria nel caso in cui durante il
rapporto di lavoro precedente il lavoratore sia incorso in una infrazione delle
norme disciplinari previsti dagli ART.- 72- 73- 74 del CCNL.
ART.5
LAVORATORI
MIGRANTI
Per i lavoratori migranti, fermo restando quanto contenuto nel CCNL e
nelle leggi sul collocamento le garanzie minime di occupazione sono quelle delle
attività classificate quali "fasi lavorative".
Ai lavoratori migranti le aziende debbono assicurare per particolari
condizioni di lavoro il servizio di vitto e alloggio oppure in alternativa una
indennità sostitutiva equivalente.
ART.
6
LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI
Le parti si impegnano di assumere tutte
le iniziative idonee a dare piena attuazione alla leggi che garantiscono il
diritto di cittadinanza per sottrarre i lavoratori extracomunitari alle aree di
sfruttamento, alla clandestinità e a ruolo di controparte degli altri
disoccupati.
Le OO.DD. comunicheranno alle 00.SS.
eventuali assunzioni di lavoratori extracomunitari.
ART.
7
CLASSIFICAZIONE
OPERAI AGRICOLI
(ART.
26 del CCNL)
Gli operai agricoli della provincia di
Agrigento si classificano nelle seguenti aree professionali:
10AREA
lavoratori che hanno il coordinamento di
altri lavoratori, esercitano funzioni polivalenti con autonomia di
concezione e di iniziativa - svolgono lavori richiedenti specifica
specializzazione ed autonomia.
LIV. 1:
-
Ibridatore
-
Selezionatore
-
Conduttore- meccanico di macchine agricole complesse
-
Aiutante di laboratorio
-
Potatore artistico
-
Fattore
-
Conduttore caldaie a vapore
LIV.
2:
- Capo frantoiano
- Cantiniere
- Sorveglianza
- Impianti di serre e/o vigneto a tendoni
- Costruttore muretti e addetti alla manutenzione dei fabbricati rurali e
degli impianti
- Addetto manutenzione e funzionamento impianti agricoli tecnicamente
organizzati
- Dosatori di trattamenti antiparassitari
- Ortolano specializzato
- Addetti a lavori in serra muniti di specifiche qualità
- Magazziniere- casaro - potatore
- Giardiniere
- Addetti alla ricezione e divulgazione del territorio
- Cuoco
- Livello B del CCNL operai florovivaisti
- Addetti manutenzioni edili specializzati
2°AREA
lavoratori senza autonomia di concezione
e di iniziativa svolgono mansioni polivalenti e mansioni richiedenti un periodo
di pratica.
LIV. 1:
-
Addetto alla sistemazione bancali da serra
-
Aiutante degli operai inquadrati nella 1° area Liv. 2
-
Addetti alla consegna e ritiro prodotti e documenti
-
Addetto trattamento antiparassitari specializzati aiuti innestatori
-
Addetti alla cucina ed al servizio del turismo rurale
LIV. 2:
-
Addetti all'irrigazione anticoccidica
-
Addetto lavorazione meccanica
-
Addetto trattamenti antiparassitari
-
Addetto alla concimazione
-
Addetto espurgo fossi, pozzi canali
-
Addetti alla stalla ed alla mungitura in genere
-
Addetti ai palmenti oleari- vinicole
-
Addetti alla lavorazione e trasformazione
prodotti agricoli
-
Addetti alla distribuzione e vendita prodotti aziendali
-
Addetto ai servizi di pulizia e lavanderia del turismo rurale
-
Liv. D CCNL florovivaisti.
-
Addetti manutenzioni edili qualificati
3°
AREA
lavoratori generici, addetti a lavori
non richiedenti specifica preparazione professionale.
Liv. 1:
-
operai occasionali addetti a lavorazioni agricole generiche
Liv. 2:
-
addetti operazione raccolta inesperienti con massimo di permanenza 3 mesi nell'attività lavorativa.
ART.
8
NORME
DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
(ART.
29 CCNL)
ORARIO
DI LAVORO
L’orario di lavoro è stabilito in 39
ore settimanali pari a 6.30 giornaliere in caso di ripartizione dell'orario di
lavoro in cinque giornate settimanali derivante da particolari esigenze
aziendali l'orario è fissato in 7 ore 48 minuti per ogni giorno, le aziende in
base alle norme legislative vigenti comunicheranno all'INPS 6 giorni
previdenziali.
In applicazione dell'art. 29 del CCNL si
stabilisce per un periodo massimo di 90 giorni all'anno, un massimo di 44 ore
settimanali a seconda dell'intensità della fase lavorativa, tale maggiore
orario verrà recuperato in altro periodo dell'anno con apposito accordo
aziendale.
ART.
9
RIPOSO
SETTIMANALE
Fermo restando quanto previsto dal CCNL
in presenza di particolari esigenze aziendali per gli operai addetti al governo
degli animali che dovessero lavorare la domenica, verrà concesso il riposo
compensativo in un altro giorno della settimana.
ART.
10
PERMESSI
PER CORSI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E
RECUPERO
SCOLASTICO
(32
E 34 CCNL)
I lavoratori che intendono fruire di
permessi per la frequenza di corsi di addestramento professionale o di recupero
scolastico, debbono presentare all'azienda il certificato di iscrizione
rilasciato dall'ENTE o dalla scuola.
Tali permessi saranno concessi per un
periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione ai corsi.
Le ore impiegate dal lavoratore per
corsi di formazione e aggiornamento concordate con l'azienda e che si svolgono
durante l'orario di lavoro saranno retribuite come orario di effettivo lavoro.
ART.
11
LAVORO
STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO OPERAI AGRICOLI
(ART.
37 CCNL)
Fermo restando quanto previsto dal CCNL
e per quanto demandato al CPL il limite del lavoro notturno al coperto è
stabilito dalle ore 22 alle ore 6.
ART.
12
INTERRUZIONE
- RECUPERI - OPERAI AGRICOLI
(ART.
39 CCNL)
Nella eventualità di interruzione a
causa di intemperie per gli operai a
settimanali.
ART.
13
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
(ART.
42 CCNL)
In fase di programmazione
dell'attività agricola le aziende dovranno procedere ad assumere un carico di
manodopera sufficiente, al fine di consentire agli operai a tempo indeterminato
l'effettivo godimento degli istituti contrattuali (riposi, ferie, festività,
riduzione orario di lavoro).
Per garantire ciò le aziende potranno
organizzare turni di lavoro di operai a tempo determinato integrandoli con gli
operai a tempo indeterminato
Per comprovate esigenze familiari può
essere concessa un'aspettativa non retribuita di 30 giorni lavorativi per ogni
anno.
ART.
14
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
SALARIO
Il salario provinciale a decorrere dal 1 FEBBRAIO 2000 è stabilito nella misura prevista dalle seguenti tabelle. Tali importi scaturiscono a seguito dell'aumento del 3.2% del precedente salario provinciale comprensivo del recupero dei tassi dell'inflazione programmata 2000-2001 e l'inflazione reale 98/99 nonché parte di salario integrativo per obiettivi:
TABELLA A
OPERAI
AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
Retribuzione
in vigore dal 1 febbraio 2000
|
|
|||
Classificazione |
Paga
base |
Terzo
elemento 30.44% |
Salario
Provinciale |
T.F.R. |
1
AREA- LIV 1 |
79.251 |
24.124 |
103.375 |
6.839 |
LIV 2 |
75.852 |
23.089 |
98.941 |
6.546 |
2
AREA- LIV 1 |
73.272 |
22.304 |
95.576 |
6.323 |
LIV 2 |
70.692 |
21.519 |
92.211 |
6.101 |
3
AREA- LIV 1 |
63.416 |
19.304 |
82.720 |
5.473 |
LIV 2 |
45.950 |
13.987 |
59.937 |
3.965 |
TABELLA
B
OPERAI
AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Retribuzione in vigore
dal 1 Febbraio 2000
Classificazione |
Salario Provinciale |
|
1
AREA-LIV 1 |
2.060.526 |
|
LIV 2 |
1.972.152 |
|
2 AREA-LIV 1 |
1.905.072 |
|
LIV
2 |
1.837.992 |
|
3 AREA-LIV 1 |
1.648.816 |
|
LIV
2 |
1.194.700 |
|
ART.15
UTILIZZO
MEZZI E ATTREZZI MECCANICI PROPRI
Il datore di lavoro ha l'obbligo di
fornire mezzi e attrezzature per la prestazione d'opera.
ART.
16
OBBLIGHI
PARTICOLARI TRA LE PARTI
(ART. 49
CCNL)
Il Datore di lavoro e' tenuto a
rilasciare ai lavoratori la documentazione prevista dalle leggi i vigore.
La corresponsione della paga per gli OTI
avverrà entro il 27 di ogni mese di scadenza e per gli OTD il salario verrà
corrisposto alla fine di ogni settimana.
ART.
17
RIMBORSO
SPESE
L'azienda è tenuta a provvedere ai
mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza
sia superiore a 3 chilometri dal centro di raccolta, la cui ubicazione è
stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Qualora
l'Azienda non provveda a quanto previsto dal l° comma, al lavoratore che si
reca al lavoro con mezzi propri in Aziende ubicate oltre i 3 Km dal centro
abitato e fino a 10 KM percepirà una indennità forfettaria giornaliera per
rimborso spese di L. 3.000; percepiranno, inoltre, una indennità pari ad un
quinto del prezzo della benzina per ogni Km percorso in andata e ritorno oltre i
10 Km. In virtù di quanto stabilito dal l° comma del presente articolo, le
parti concordano che il rimborso chilometrico costituisce mera restituzione di
somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro
ART.
18
TUTELA
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Fermo restando quanto previsto dal
protocollo d'intesa allegato al
CCNL del 10/07/98, le parti, concordano di programmare interventi mirati alla
riduzione ed eliminazione dei rischi di nocività e garantire la salvaguardia
dell'ambiente.
La programmazione di tali interventi
dovrà coinvolgere i centri pubblici (ASL- Centri Universitari, ecc, ) lo stato
di attuazione di tali interventi dovrà essere verificato periodicamente.
Le parti concordano di istituire
convenzioni con le ASL per accertamenti sanitari di controllo periodici su
gruppi di lavoratori a rischio.
Nell'ambito della provincia di Agrigento
vengono individuati i seguenti lavori che presentano fattori di nocività,
pesanti e disagiati:
lavori inerenti il trattamento
fitosanitario- lavori in serra- lavori con macchine agricole complesse e
pesanti- lavori con concimi corrosivi- lavori in acqua- pulitura interna vasche
da vino- lavori in silos.
Per i lavori che presentano fattori di
nocività si applicano una riduzione di due ore e venti minuti dell'orario di
lavoro giornaliero a parità di retribuzione.
Per i lavori pesanti e disagiati una
maggiorazione del 10%.
Per tali lavori le parti concordano la
rotazione dei lavoratori in essi impegnati e verranno stabiliti tempi e modalità
per l'effettuazione di formazione, informazione e addestramento ai lavoratori su
problemi della salute e del risanamento ambientale. Per l'effettuazione di tali
corsi si utilizzeranno fondi e strutture della CASSA EXTRA LEGEM.
I lavoratori che parteciperanno a tali
corsi hanno diritto ad usufruire di 30 ore di permesso retribuito da detrarre
dalle 150 ore di cui all'art. 32 del CCNL nell'arco del triennio.
Le
aziende agricole dovranno fornire al lavoratore tutti i mezzi e gli attrezzi
necessari alla salvaguardia ed alla prevenzione del rischio di infortuni.
RAPPRESENTANTI
DI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE
Nelle aziende operanti nella provincia
di Agrigento che occupino operai agricoli e florovivaisti per un monte giornate
superiori a 270 e nelle quali non si sia provveduto alla nomina o elezione del
RLS, a seguito di espressa richiesta, le parti convengono che i RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA siano individuati in ambito territoriale o di
bacino nel numero di UNO per comune o bacino.
I
Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale verranno designati
mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie provinciali FLAI-FISBA-
UlLA, alle Organizzazioni Datoriali firmatarie del presente contratto.
I R.L.S.T. restano in carica per TRE ANNI
salvo revoca della designazione da parte delle OO.SS.
Per
l’agibilità dei delegati territoriali di bacino, i relativi rimborsi spesa
per l'attività da loro svolta saranno a carico delle 00.SS.
Per
la gestione del servizio fornito dai RLST viene stabilita una contribuzione a
carico delle aziende pari a L.100 (cento) per ogni giornata lavorativa.
Tale
contribuzione andrà a favore delle 00.SS. per l'attività dei R.L.S.T. da loro
designati.
Viene
istituito il COMITATO per la GESTIONE dei RLST composto m misura paritetica da
tutte le OO.PP. e OO~ SS. firmatarie del presente contratto.
Il
COMITATO avrà una gestione finanziaria propria ed i costi generali dovranno
essere interamente coperti dalla contribuzione a carico delle aziende pari a
lire 100 (cento) per ogni giornata lavorativa.
Il
COMITATO avrà sede presso la Fed. Prov. Coltivatori Diretti sita in Via
Esseneto Agrigento.
Tale
contribuzione andrà a favore delle OO.PP. per la struttura messa a disposizione
e per l'attività sostenuta dal comitato.
Per
la riscossione del contributo si utilizzerà la CASSA EXTRA LEGEM, attraverso la
convezione INPS- OO.SS.- OO.PP.
Per
la gestione economica del servizio sarà approvato un regolamento.
ART.
19
DELEGATO
D'AZIENDA RSA - RSU
Fermo
restando quanto previsto dall'art.75 del CCNL i rappresentanti sindacali
aziendali possono essere eletti, nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie
del presente contratto, anche in aziende con meno 5 dipendenti a tempo
indeterminato ma con un monte 1800 giornate effettuate nell'anno precedente.
Le
assemblee sindacali possono essere richieste dai RSA- RSU e dalle OO.SS
provinciali firmatarie del presente contratto.
Si
procederà nell'arco di vigenza del presente contratto alla elezione delle RSU
secondo le procedure stabilite dagli accordi nazionali.
ART.
20
QUOTE
SINDACALI PER DELEGA
Nei
confronti degli iscritti alle 00.55. firmatarie del presente contratto l'azienda
e' tenuta dietro lettera/delega sottoscritta dal lavoratore interessato ad
operare la trattenuta per contributi sindacali pari all'l% del salario lordo
risultante dalla busta paga.
La
lettera/delega sarà consegnata direttamente dal lavoratore o inviata dall'organizzazione sindacale cui appartiene.
Il
datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli
importi sul c/c bancario secondo le modalità che l'organizzazione sindacale
comunicherà
ART.
21
CASSA
EXTRA LEGEM
In
applicazione dell'art. 58 del CCNL, allo scopo di garantire agli operai agricoli
le indennità integrative a quelle di legge per malattia e infortunio sul lavoro
le parti concordano a decorrere dall' 1/1/2000.
-
un contributo pari a L.520.000 per ogni giornata di occupazione, comprensivo del contributo previsto dall’art. 18, di cui
L.350.000 a carico del datore di lavoro e L. 170.000 a carico del lavoratore, da
versare alla cassa provinciale denominata "Cassa Integrazione Malattie
ed infortuni per gli operai agricoli".
Le
modalità di riscossione della contribuzione e di erogazione di prestazioni
nonchè quelle di funzionamento della cassa sono stabilite dalla convenzione
INPS, dallo Statuto e da apposito regolamento che fanno parte integrante del
presente contratto.
Le
tabelle salariali devono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore anche
quella operata a titolo della presente norma.
ART.
22
CONTRIBUTO
ASSISTENZA CONTRATTUALE PROVINCIALE
Con
riferimento all'art.81 del CCNL a decorrere dal 1/1/2000 i datori di lavoro e i
lavoratori sono tenuti a versare a favore delle OO.SS. e OO.PP. firmatarie del
presente contratto un contributo di assistenza contrattuale pari allo L.380 per
ogni giornata di occupazione di cui L.250 a carico del datore di lavoro e L.130
a carico del lavoratore.
La
quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi
versata unitamente alla propria.
ART.23
ACCORDI
DI RIALLINEAMENTO
Con riferimento all'art. 88 del CCNL
relativamente agli accordi di riallineamento tra le OO.SS. (FLAI-CGIL,
FISBA-CISL, UILA-UIL) e le OO.PP. (UPA- CC.DD.- CIA) di Agrigento al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e applicare i contratti di lavoro con un
obiettivo comune, promuovere e favorire la crescita della produttività,
l'occupazione ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.
il programma di riallineamento con il
presente contratto è valido per l'intero territorio provinciale.
In applicazione dell'art. 5 e c.5
L.608196 modificato dall'art. 23 L.196197, dall'art. 75 L.448198 e art. 45 c. 20
L.144199, gli accordi già stipulati alla data di entrata in vigore del
presente contratto vanno modificati nei tempi e nei modi successivamente
specificati.
Potranno aderire agli accordi di
riallineamento le aziende singole ed associate che rispetteranno tutte le norme
previste dalla legislazione vigente, dal Contratto Nazionale e Provinciale.
Considerato che l'utilizzo di questo
strumento contrattuale contribuisce al rafforzamento ed alla organicità delle
relazioni sindacali, le aziende singole ed associate interessate dovranno
richiedere tramite la propria O.P. la sottoscrizione del VERBALE DI ACCETTAZIONE
DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO indicando:
1. notizie utili ad individuare l'azienda (cognome- nome o ragione sociale-
codice INPS- dati anagrafici - territorio dove si svolgono i lavori);
2. le paghe salariali per qualifica al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali, specificando la quota del TER.
I lavoratori occupati nelle aziende che
sottoscrivono il VERBALE DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMIIA DI RIALLINEAMENTO devono
essere preventivamente consultati, attraverso la delega di adesione ed essere
iscritti ad una delle organizzazioni sindacali.
Le aziende annualmente debbono
comunicare l'elenco dei lavoratori occupati e gli importi trattenuti per
contributi sindacali e CIMI, pena la decadenza dell'accordo di riallineamento,
il primo elenco sarà fornito entro il 31/12/2000.
Nelle aziende con OLTRE 5 OPERAI
AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO o con un monte giornate EQUIVALENTE a (7 x 270) =
1890 giornate, la preventiva consultazione dei lavoratori può avvenire tramite
i DELEGATI AZIENDALI. In considerazione delle particolari situazioni economiche
aziendali, nonostante le
fonde
trasformazioni avvenute in agricoltura, permane uno stato di grave crisi;
ATTESO
· che le politiche Comunitarie,
Nazionali e Regionali non sono riuscite a risolvere i problemi che ostacolano lo
sviluppo agricolo;
· che la concorrenza dei
paesi come Spagna- Grecia- Portogallo, i paesi del Nord- Africa ed il Sud
America penalizza fortemente le produzioni siciliane.
· Che esistono le
condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che possa consentire, in
piena compatibilità economica, l'allargamento e la qualificazione della base
produttiva.
Al fine di rendere meno oneroso il
PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO si stabilisce la seguente griglia:
1. Nel caso in cui il salario lordo di fatto alla data di stipula del primo
accordo di riallineamento risulti inferiore a L. 56.000 le aziende
corrisponderanno la differenza a decorrere dal 1/1/2000.
2. A partire dal 1/1/2000 fino al 31/10/2003 sarà corrisposto ogni anno un
aumento pari al 4% sulla paga giornaliera lorda comprensiva del TFR
precedentemente erogata.
3. Un ulteriore aumento dal 1/11/2003. dovrà coprire la differenza
esistente tra salario corrisposto a seguito del programma di riallineamento e
quello contrattuale di qualifica.
Le parti convengono che prima delle
ultime su indicate scadenze si incontreranno per verificare le condizioni
economiche e sociali dell'agricoltura della provincia e valutare lo stato di
applicazione del contratto.
Le aziende che aderiscono al programma
di riallineamento dovranno sottoscrivere unitamente alle OO.SS. e OO.PP. il
relativo verbale di accettazione predisposto e facente parte integrante del
CONTRATTO PROVINCIALE.
ART.
24
DECORRENZA
E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal
1/1/2000 e scadrà il 31/12/2003 esso pertanto avrà la durata quadriennale.
Qualora non disdettata a mezzo
raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza esso si intenderà
prorogato per un anno e cosi di anno in anno.
La parte che farà la disdetta deve
comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno quattro mesi prima le
trattative dovranno iniziare entro i due mesi successivi.
ART.
25
DISPOSIZIONI
GENERALI
Per quanto non previsto nel presente
contratto si fa riferimento agli automatismi contrattuali contenuti nelle
disposizioni normative del CCNL di categoria.
UNIONE
PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI
FEDERAZIONE
PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI
CONFEDERAZIONE
ITALIANA AGRICOLTORI
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA-UIL
VERBALE
DI ACCETAZIONE DEL PROGRAMMA DI
il giorno
……………………….del mese di ……………………l'anno duemila
………………
nei locali:………………….-
si sono riuniti:
l'Azienda
………………………………..o ragione sociale- CODICE INPS-…………………………..
data anagrafici territorio dove si svolgono i lavori
_________________________________________ rappresentato da
e le 00.SS. FLAI-FISBA-UILA
rappresentata dai Sig.ri:
PREMESSO
Che, nonostante le profonde trasformazioni avvenute, in
agricoltura permane uno stato di crisi grave;
ATTESO
- che le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali, non sono riuscite a
risolvere i problemi che ostacolano lo sviluppo agricolo;
-
che la concorrenza di paesi come Spagna, Grecia, Portogallo, i paesi
dell'area Nord- Africana ed il Sud America penalizza fortemente le produzioni
siciliane;
- che le condizioni di cui sopra hanno comportato negli ultimi anni nel
territorio della provincia una notevole contrazione dei redditi aziendali e di
lavoro;
- che esistono le condizioni per una nuova fase dello sviluppo agricolo che
possa consentire, in piena compatibilità economica, l'allargamento è la
qualificazione della base produttiva;
CONSIDERATO
- che obiettivo della parte sociale è promuovere e favorire la crescita
della produttività l'occupazione e miglioramento delle condizioni di lavoro;
SI CONVIENE
Di sottoscrivere il presente
accordo ai sensi dell'art. 23 del Contratto Provinciale e ART. 88 del CCNL,
relativo al trattamento economico da corrispondere ai lavoratori agricoli
assunti dalle ditte aderenti all'accordo.
La sottoscritta azienda si
impegna ad applicare l'istituto della riassunzione nel pieno rispetto C.P.L.
Nel caso in cui il salario
lordo di fatto alla data di stipula dell'accordo di riallineamento risulti
inferiore a L. 56.000 l'azienda corrisponderà la differenza a decorrere dal
1/1/2000.
A partire dal 1/1/2000 fino
al 31/10/2003 corrisponderà ogni anno un aumento pari al 4% sulla paga
giornaliera lorda comprensiva del TFR precedentemente erogata.
Un ulteriore aumento dal
1/11/2003 dovrà coprire la differenza esistente tra salario a seguito del
programma di riallineamento e quello contrattuale di qualifica.
Il presente accordo verrà
trasmesso agli organi competenti così come previsto dal CCNL.
L’azienda dichiara che
alla data odierna il salario corrisposto è il seguente:
Salario loro per qualifica
L. ______________TFR L.
Le clausole del presente
verbale hanno tutte caratteri di essenzialità.
Tutto quanto non previsto dal presente verbale viene regolamentato dal Contratto
Provinciale e dal CCNL.
Il rappresentante dell'azienda
Le OO.PP:
UPA
CC.DD.
CIA
Le OO.SS:
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UILA
-UIL