FLAI - CGIL UNIONE PROV. AGRICOLTORI
FISBA - CISL FEDER. PROV. COLDIRETTI
UILA - UIL CONF. ITALIANA AGRICOLTORI SIRACUSA SIRACUSA
CONTRATTO
PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI AGRICOLI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
(12 dicembre 1996)
1 GENNAIO 96 - 31 DICEMBRE '99
ACCORDO PER IL RINNOVO
DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA
PROVINCIA DI SIRACUSA
(Artt. 2 e 86 CCNL 19 Luglio 1995)
Lanno 1996 il giorno 12 del mese di Dicembre in Siracusa, presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori in Viale Montedoro 66, tra:
-LUNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI rappresentata dall'Avv. Agostino Specchi Presidente, dal Dr. Salvatore Giardina Vice-Presidente, e dal Dr. Biagio Bonfiglio Direttore;
LA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIREITI rappresentata dal Direttore sig. Antonino Gozzo;
LA C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale rappresentata dal sig. Salvatore Lupo Presidente e Sig. Sebastiano Aglieco Vice-Presidente; da una parte
- LA FLAI-CGIL rappresentata dal sig. Giuseppe Marziano segretario provinciale, dai sigg. Sebastiano Tanasi, Salvatore Alfò e Carmelo Maltese della segreteria provinciale FLAI-CGIL;
- LA FISBA-CISL rappresentata dal sig. Fabrizio Scatà segretario provinciale;
- LA UILA-UIL rappresentata dal sig. Salvatore Branca segretario provinciale; dall'altra parte
si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli da valere nella provincia di Siracusa, ai sensi degli art. 2 e 86 del vigente C.C.N.L.
ARTICOLO 1
Il presente contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli, da valere nella provincia di Siracusa, per quanto attiene al proprio ruolo, alla proprie funzioni ed alle proprie competenze, fa espressamente riferimento agli art. 2 e 86 del CCNL del 19/07/95 ed alle altre norme dello stesso per quanto non diversamente disciplinato.
Le norme del contratto integrativo provinciale del 12 Dicembre 1992 conservano in pieno la loro efficacia se non modificate dal presente accordo. Si danno per acquisite le variazioni introdotte dal nuovo CCNL alle norme provinciali in vigore.
ARTICOLO 2
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRAITO
Il presente contratto provinciale ha validità quadriennale e decorre dall l / 1 / 96 al 31/12/1999.
Dall'I/1/1998 i salari provinciali saranno automaticamente incrementati a seguito degli adeguamenti salariali tabellari previsti dall'art.45 del CCNL vigente (vedi paragrafo "nuovo assetto retributivo a regime"). Il Contratto Provinciale va disdettato a mezzo raccomandata AR almeno sei mesi prima della scadenza; in caso contrario si intenderà prolungato per un anno.
La parte disdettante deve comunicare all'altra le proposte di rinnovo 4 mesi prima. Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.
ARTICOLO 3
SALARIO CONTRATTUALE PROVINCIALE
Per gli operai a tempo indeterminato, il salario contrattuale provinciale è costituito dal "salario base conglobato", inteso come tale quello base più la contingenza maturata al I' maggio 1986 più l'EDR più l'ex integrativo provinciale congelato, dagli aumenti contrattuali e dall'indennità di percorso, quando spetta. Per gli operai a tempo determinato, al salario come sopra indicato occorre aggiungere il 3' elemento come descritto dall'art.45 del CCNL nella misura del 30,44% da calcolarsi sul salario contrattuale, esclusa l'indennità di percorso e il T.F.R. nella misura prevista dal CCNL. ARTICOLO 4 ASSUNZIONEL e assunzioni degli operai a tempo determinato (OTD) debbono essere fatte per fasi lavorative, con garanzia di occupazione per tutta la durata di esse, con le eccezioni previste dall'art 11 del CCNL e dall'art. 2 bis del CIPL 15/2/80 "avversità atmosferiche e, nel caso d'aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e agli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del C.C., grave condizione di mercato, grave e comprovato guasto meccanico".
Le principali fasi lavorative individuate nella nostra provincia sono:
I. CEREALICOLTURA: aratura, diserbo, trattamenti, trebbiatura;
2.AGRUMICOLTURA E FRUTTICOLTURA: aratura, potatura, irrigazione, disinfestazione, raccolta;
4.VITIVINICOLTURA: lavori di impianto, potatura verde e secca, lavori colturali del terreno, ricaccio sarmenti, trattamenti fitosanitari, irrigazione, vendemmia;5. ORTAGGI: piantagione, scerbatura, disinfestazione, raccolta.
ARTICOLO 5
RIASSUNZIONE
Gli OTD che hanno lavorato nell'anno precedente, hanno diritto alla riassunzione nella medesima azienda e per almeno lo stesso numero di giornate, salvo cause di forza maggiore.
1 lavoratori che intendono avvalersi di tale facoltà debbono entro 3 mesi dal licenziamento confermare tale volontà all'azienda e alla commissione circoscrizionale per il collocamento anche mediante le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità:
1) Professionalità
2) Anzianità di servizio
3) Carico familiare
Ai fini del calcolo della riserva, la manodopera riassunta non viene considerata.
ARTICOLO 6
CONVENZIONI
Le parti decidono di applicare l'istituto della convenzione previsto dall'art.17 legge n. 56/87 recepita dalla L.R. n. 36/90.
ARTICOLO 7
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Le parti convengono di disciplinare i C.F.L. secondo l'accordo quadro allegato al vigente C.C.N.L.
Il giovane assunto con C.F.L. viene inquadrato nel 3' livello della seconda area.
ARTICOLO 8
ORARIO DI LAVORO
Lorario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Esso si può articolare in 6 giorni con orario giornaliero di 6,30 ore, o in 5 giorni con 8 ore giornaliere per 4 giorni e 7 ore per il quinto.
Potranno essere concordate fra le parti, nei limiti delle norme previste dal CCNL, orari di lavoro flessibili onde consentire una organizzazione del lavoro ottimale e l'allargamento della base occupazionale.
ARTICOLO 9
RIPOSO SETTIMANALE
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive corrispondenti normalmente con la domenica.
ARTICOLO 10
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTRURNO
Per il lavoro straordinario, festivo e notturno ci si rifà all'art. 38 del CCNL.
Per lavoro notturno si intende quello eseguito fra le venti e le cinque del mattino; le percentuali di maggiorazione sono quelle previste dall'art. 38 dei CCNL.
ARTICOLO 11
LAVORI PESANTI E NOCIVI
Per lavori pesanti si intendono:
1) Il trasporto a spalla o su testa di pesi;
2) Labbattimento di alberi di alto fusto con mezzi non meccanici;
3) La mietitura a mano.
Per questi lavori si conviene una maggiorazione dei 10%.
Per lavori nocivi si intendono:
Per questi lavori si conviene di concedere agli operai 15minuti di riposo per ogni
2 ore di lavoro consecutivo.
Stessa interruzione viene riconosciuta per i lavori svolti nelle serre, nei tunnels e
nelle celle frigorifere, dove sono stati eseguiti trattamenti con antiparassitari di
prima e di seconda classe e per le serre ed i tunnels, nei mesi di luglio ed agosto.
In ogni caso le parti convengono che l'adozione di mascherine protettive sia obbligatoria.
ARTICOLO 12
MODALITA' DI PAGAMENTO
DELLA RETRIBUZIONE
Agli O.T.I. la retribuzione verrà corrisposta mediante busta paga entro il 27° giorno del mese corrente. La tredicesima mensilità entro il 15 Dicembre e la quattordicesima mensilità entro il mese di Aprile.
Agli O.T.D. la retribuzione viene data in busta paga con acconti settimanali e con saldo mensile. Il TFR può essere incluso o nella paga giornaliera o essere versato a fine rapporto in unica soluzione.
ARTICOLO 13
NORME DISCIPLINARI OPERAI AGRICOLI
Il lavoratore che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione, o che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari, è punito con la multa fino ad un massimo di 2 giorni di paga oltre il risarcimento del danno ove dovuto.
Nei casi di maggiore gravità delle predette mancanze, il datore di lavoro può disporre il licenziamento per giustificato motivo.
Gli importi delle multe che non rappresentano risarcimento di danno saranno versati alla sede provinciale dell'INPS.
La notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta per iscritto entro due giorni dalla loro adozione.
Contro i provvedimenti disciplinari il lavoratore potrà, entro 10 giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria organizzazione sindacale, la quale, con le modalità e procedure previste dall'art.83 del CCNL, esperirà il tentativo di amichevole componimento.
ARTICOLO 14
EROGAZIONI SALARIALI COLLEGATE
ALLA PRODUTTIVITA
In applicazione di quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, le parti concordano di incontrarsi entro il 30 aprile 1997, per valutare la possibilità di prevedere erogazioni correlate ai risultati da conseguire in realizzazione di programmi concordati, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, e altri elementi di competitività legati allandamento del settore. Il tutto a condizione che per questa parte di retribuzione venga prevista e sia possibile una forma di fiscalizzazione secondo le norme di legge vigenti.
ARTICOLO 15
CIASSIFICAZIONE - MANSIONI E PROFILI
Per quanto di competenza della contrattazione provinciale, secondo le norme di rinvio di rinvio del C.C.N.L., e con riferimento alle declaratorie di cui all'art. 27 del contratto nazionale si individuano nella provincia di Siracusa i seguenti profili con le rispettive mansioni:
1a AREA
SETTIMO LIVELLO:
a) ibridatore - selezionatone:
l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica e titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1°
generazione selezionati, assicurando unattività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli.
b) Conduttore di Macchine agricole Operatrici complesse superiore a 200 hp:
Loperaio che, fornito di patente di guida, con autonomia ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo oltre alla guida ed alluso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, superiori a 200 hp, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgendo unattività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico);
c) Capo cuoco con almeno 2 cuochi alle sue dipendenze (az. agrituristica)
d) Capo macellaio con almeno 2 macellai alle sue dipendenze (coop.zootecniche,
macellerie aziendali, ecc.).
e) Responsabile di magazzino (colui a cui vengono affidati il coordinamento e la
direzione di tutti gli addetti ai magazzini di lavorazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli e zootecnici);
SESTO LIVELLO:
Persone con incarichi di fiducia, conduttori di ruspe e mietitrebbie, Capo casaro, capo stalla, meccanici aziendali, macellaio, cuoco, addetti all'impiantistica delle serre.
QUINTO LIVELLO:
Casaro, addetto alla mungitura meccanica, vivaisti, estirpatori e assestatori, messa a dimora di viti, conduttori di trattori per la lavorazione meccanica del terreno, addetti alla semina ed al trapianto per vivai con responsabilità di macchina, rimondatori, potatori, costruttori di muri a secco, dosatori e miscelatori di prodotti antiparassitari appartenenti alla I' e 2' classe, autisti, aiuto cuoco.
2'AREA:
QUARTO LIVELLO:
Conduttori di macchine agricole minori (motocoltivatori, motozappe), trasporto di cose con mezzi meccanici, abbattitori di alberi da legno industriale, irrorazione di prodotti antiparassitari, anticrittogamici e diserbanti, concimazione meccanica, operai addetti alle operazioni di raccolta di agrumi e ortaggi in serra e in pieno campo, irrigazione, tagliapiedi negli agrumeti.
TERZO LIVELLO:
Addetti alla zappatura, al trasporto a spalla, allo spargimento e interramento dei
fertilizzanti, scassi, sistemazione di terrazze, riempimento di terra e scavatura di
fossati, panierai, pulizia nelle stalle, artieri, taglio di canneti, abbacchiatori e
raccoglitori di olive a mano, addetti a più mansioni proprie dei diversi livelli
presso la stessa azienda per almeno 151 giornate annue e per non più di 4 unità
per azienda, scerbatura e sconcatura.
SECONDO LIVELLO:
Raccoglitori di olive a terra, raccoglitori di mandorle, carrube ed altri prodotti
altrove non previsti, vendemmia, guardiani, addetti alla distribuzione di acqua per
irrigazione (che effettuano orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa), addetti
alla pulizia e al riordino delle camere, inservienti (az. Turistica).
PRIMO LIVELLO:
Si applica a tutti gli operai, e per tutte. le mansioni, che per la prima volta trovano occupazione presso le aziende agricole per la durata di 60 giorni di effettivo lavoro
nel corso dei 12 mesi dalla prima assunzione.
ARTICOLO 16
Trattamento economico
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
Livelli paga base lnd. di Salario Oneri Soc. Totale
Conglobata percorso lordo car.lav. Netto
Mensile
1a AREA
7° 1.916.082 20.800 1.936.882 139.568 1.797.314
6° 1.848.168 20.800 1.868.968 134.692 1.734.276
5° 1.786.658 20.800 1.807.458 130.275 1.677.183
2a AREA
4° 1.404.908 20.800 1.425.708 102.866 1.322.842
3° 1.320.566 20.800 1.341.366 96.810 1.244.556
2° 1.236.573 20.800 1.257.373 90.779 1.166.594
l° 1.055.613 20.800 1.076.413 77.786 998.627
N.B.:La paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 126; quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.
OPERAI A TEMPO DETERMINATO
Livelli Paga Base 3° elem. lnd. di TFR Tot. Oneri soc. Tot.
Conglobata 30,44% percorso 8,63% lordo a carico Netto
su col.1 su col.1 lavoratore
1a AREA
7° 11.338 3.451 123 978 15.890 913 14.977
6° 10.936 3.329 123 944 15.332 913 14.419
5° 10.572 3.218 123 912 14.825 913 13.912
2 AREA
4° 8.313 2.530 123 717 11.683 913 10.770
3° 7.814 2.379 123 674 10.990 913 10.077
2° 7.317 2.227 123 631 10.298 913 9.385
1° 6.246 1.901 123 539 8.809 913 7.896
N.B.: La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la paga oraria per 6,50.
ARTICOLO 17
ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
In applicazione dell'art. 88 dei CCNL, preso atto che nella provincia di Siracusa negli ultimi anni è stato spesso corrisposto un salario di fatto inferiore a quello contrattuale e ciò in considerazione delle difficoltà in cui si dibatte l'agricoltura siracusana, in mancanza di una politica nazionale e regionale di sostegno e di tutela delle produzioni mediterranee; considerato che con l'ultimo contratto integrativo provinciale si è data una prima risposta al problema con gli accordi di gradualità, che hanno consentito a decine di aziende di riemergere alla legalità, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le condizioni di competitività delle imprese agricole, le parti concordano di dare attuazione all'art.88 dei CCNL definendo un programma di graduale riallineamento ai salari contrattuali con le seguenti modalità:
- stabilito che il trattamento economico dovuto agli operai agricoli è quello previsto dal vigente C.P.L., il programma di riallineamento ai salari contrattuali verrà effettuato dalle aziende agricole della provincia di Siracusa in quattro scaglioni annuali con decorrenza 1.1.97 e fino al 31.12.2000, con le seguenti percentuali' di riallineamento:
1.1.1997 - 25%
1.1.1998 - 25%
1.1.1999 - 25%
1.1.2000 - 25%
Al 31.12.2000 il salario di riallineamento dovrà essere uguale a quello contrattuale dei C.P.L. in vigore in quel momento, per la qualifica per la quale è stato assunto il lavoratore.
La misura percentuale degli aumenti graduali ed il salario di partenza debbono essere definiti in ogni singolo modulo di adesione, pena la non validità dello stesso.
MODALITA APPLICATIVE
Fatte salve le condizioni salariali e normative di miglior favore già applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti, le aziende agricole che intendono avvalersi del programma di riallineamento, sono tenute alla stretta osservanza delle norme di legge in materia di assunzione di lavoratori dipendenti, al rispetto della riassunzione conformemente alle leggi e ai contratti vigenti, nonché al rispetto integrale delle leggi a tutela dei lavoratori dipendenti e della disciplina prevista dal CCNL e dal CPL per gli operai agricoli.
Per, potere accedere al programma di graduale riallineamento, l'azienda agricola interessata, assistita dalla propria organizzazione professionale, sottoscriverà l'apposito modulo di accettazione e di adesione con l'impegno di applicare fedelmente ed integralmente i termini dell'accordo ivi previsti.
Laccordo viene fatto e sottoscritto con i rappresentanti provinciali delle OO.SS. dei lavoratori agricoli firmatarie di questo contratto e copia viene inviata alla sede provinciale dell'INPS, all'ufficio provinciale del lavoro e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Compete alla C.S.R prevista dall'art. 23 del CPL verificare l'applicazione degli accordi di riallineamento. Il mancato rispetto di uno solo degli impegni assunti comporta la decadenza dai benefici degli accordi.
Le parti si danno atto che l'adesione, nonché il rispetto da parte delle aziende del programma di riallineamento sottoscritto, fanno venire meno tutti i motivi di esclusione dai benefici di legge previsti dalle norme vigenti.
Si acclude modello di adesione al programma di riallineamento; questo medello è parte integrante del CPL.
Restano validi gli accordi di gradualità già sottoscritti ai sensi dell'art.9 del precedente CIPL e che sono da ritenersi perfettamente inseriti nello spirito delle norme di cui all'art. 88 del CCNL.
ALLEGATO ART. 17
MODELLO DI ADESIONE AL PROGRAMMA
DI RIALLINEAMENTO
Il.sottoscritto .
rappresentante legale o titolare dell'impresa agricola
sita in località ..
del comune di .
residente in Via
n .del comune di ..assuntore di manodopera
agricola presso Circoscrizione di ..
assistito dal .. ..
rappresentante dell'organizzazione professionale .
presa visione dell'art. 17 del CPL dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa firmato il 12/12/1996
DICHIARA
di accettare per intero le clausole previste dal suddetto art. 17 e concorda e sottoscrive con i rappresentati provinciali delle OO.SS. della FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UIILA-UIL, il seguente programma di riallineamento: - accertato che l'attuale paga oraria lorda comprensiva
di T.F.R. è di lire .. si concordano i seguenti aumenti con le seguenti cadenze:
.
Tale accordo si applicherà, per le prestazioni di lavoro decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente verbale, ai lavoratori in forza nell'azienda, a quelli precedentemente assunti che hanno presentato domanda di riassunzione, e a quelli di nuova assunzione. Al momento dell'adesione, dovrà essere prodotto elenco nominativo e qualifica di tutti i lavoratori.
Data ..
Firma ..
ARTICOLO 18
COTI'IMO
Relativamente alle operazioni di raccolta, potranno essere concordate apposite tariffe di cottimo per chilogrammo di prodotto raccolto; in tal caso le tariffe saranno aggiornate di anno in anno prima dell'inizio della stagione di raccolta.
ARTICOLO 19
OPERAI ADDETTI A PIU MANSIONI PRESSO LA STESSA AZIENDA
Gli operai addetti a più mansioni presso la stessa azienda e per un numero massimo di quattro unità, sono classificati al 3' livello. Rientrano in tale categoria coloro a cui il datore di lavoro garantisce un livello occupazionale non inferiore alle 151 giornate di effettivo lavoro. A tali operai, il datore di lavoro corrisponderà a fine rapporto un "premio di fine lavoro" pari al 10% delle giornate dichiarate per ciascun anno. Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro dovrà comunicare l'elenco dei lavoratori alla commissione sindacale provinciale prevista dall'art. 23 del presente contratto. La non osservanza di tale adempimento comporta la non efficacia di questa norma.
ARTICOLO 20
OPERAI ADDETTI Al MAGAZZINI DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Si conferma la classificazione di cui all'art.5 del CIPL dei 12 dicembre 1992. Il trattamento economico concordato e di seguito specificato non influirà nella determinazione dei salari medi convenzionali.
Classificazione e trattamento economico:
ARTICOLO 21
DIRITTI SINDACALI
Fino alla definizione di un accordo nazionale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie si mantengono le Rappresentanze Sindacali Aziendali con le modalità previste dal CCNL.
Le Assemblee sindacali nei luoghi di lavoro previste dall'art. 79 del CCNL, possono essere indette anche dalle OO.SS. provinciali firmatarie dei contratto, previo avviso alle aziende ed alle OO.PP. di appartenenza, solo nelle aziende che avranno aderito agli accordi di riallineamento.
ARTICOLO 22
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Le 00-SS. firmatarie del presente contratto hanno diritto, dietro presentazione di delega sottoscritta dal lavoratore interessato, a riscuotere la trattenuta per contributi sindacali pari all'1% del salario base conglobato. La delega per trattenuta sindacale sarà consegnata direttamente dal lavoratore o inviata direttamente dall'Organizzazione sindacale cui appartiene.
La delega sarà operante dal mese successivo a quello di presentazione e potrà essere disdetta tramite comunicazione del lavoratore medesimo con lettera raccomandata da inviare all'azienda e all'organizzazione sindacale interessata. La disdetta ha validità dal mese successivo.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli importi sul CC bancario o secondo le modalità che l'organizzazione sindacale comunicherà. Per il lavoratore OTD che per effetto della riassunzione torna a lavorare nella stessa azienda, non c'è bisogno di ripresentare la delega, che in assenza di disdetta si intenderà tacitamente ripresentata ogni anno.
ARTICOLO 23
RELAZIONI SINDACALI
Istituita la Commissione Sindacale Provinciale (d'ora in poi C.S.R) prevista dall'art. 9 del CCNL.
Essa è composta da n. 3 rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori agricoli e da n. 3 rappresentanti delle OO.SS. dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto. La C.S.P. ha sede presso i locali dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Siracusa.
La Presidenza sarà tenuta alternativamente per la durata di un trimestre, da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro. Spetta al Presidente la convocazione della C.S.P., anche su richiesta di una delle parti.
La segreteria sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro quando la presidenza è affidata ad un rappresentante dei lavoratori e viceversa.
Essa si riunisce in prima ed in seconda convocazione; la prima convocazione è valida con la presenza di tutti i componenti; la seconda con la maggioranza assoluta di essi.
I componenti della Commissione sono nominati dalle rispettive organizzazioni provinciali con comunicazione inviata alle altre organizzazioni provinciali. Detti componenti restano in carica fino alla loro revoca.
La C.S.P. si insedierà entro, tre mesi dalla firma del CPL.
Fino ad allora i loro compiti saranno svolti dai responsabili provinciali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
1 compiti delle C.S.P. sono i seguenti:
- accertare tempestivamente prima dell'inizio di ogni annata agraria, le condizioni del mercato del lavoro e preventivare le possibilità di impiego della manodopera agricola;
- procedere a studi sistematici sulla situazione agricola esistente nella provincia allo scopo di avanzare concrete proposte per l'aumento dei livelli occupazionali, per l'addestramento professionale, per il miglioramento in genere delle condizioni sociali dei lavoratori agricoli;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed
in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del C.P.L., nonché le eventuali vertenze demandate dalle OO.SS., in base all'ultimo comma dell'art.83;
- controllare gli elenchi anagrafici ed accertare la regolare iscrizione dei
lavoratori;
- controllare l'esatta applicazione del contratto collettivo di lavoro e delle leggi sociali nelle aziende;
- accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere alle sezioni circoscrizionali competenti l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
- verificare l'applicazione degli accordi di riallineamento previsti dall'art. 17;
- definire tutte le iniziative volte alla tutela della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro anche attraverso il coinvolgimento delle AUSL e dell'INAIL, con l'eventuale predisposizione di momenti di formazione, informazione e addestramento ai lavoratori onde evitare rischi per la salute;
- accertare nuove eventuali qualifiche ed inserire le stesse nel contratto;
- cancellare eventuali qualifiche superate.
ARTICOLO 24
AZIENDE COMMERCIALI
Il presente contratto non si applica alle aziende commerciali che sono tenute al
rispetto del contratto vigente nel settore commercio.
ARTICOLO 25
NORMA FINALE
Nel corso di validità del contratto provinciale e delle norme in esso contenute, non si potrà dare corso a separate trattative con aziende singole o gruppi di esse se non nei rispetto delle normali relazioni sindacali come previsto dalla vigente contrattazione collettiva.
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