Ordine del giorno:
1. Relazione esistenti tra i Documenti di Valutazione dai Rischi, la
Sorveglianza Sanitaria ed i Lavori Forestali.
2. Varie ed eventuali.
Il
Presidente illustra il punto all'O.d.G. e relaziona sulla riunione avuta
con i Presidenti dei Com.Pa. Pro e propone la seguente delibera:
Il
Com. Pa.Re nella seduta odierna
-
per il ruolo conferito a questo Comitato Paritetico Regionale dall'art.
20 del D.lsg 626/94, dall'accordo nazionale del 27/11/95 sottoscritto
dai soggetti firmatari del CCNL, dal decreto assessoriale n° 1464 del
16/4/1998 e dall'accordo regionale del 21/04/1999 sottoscritto da FLAI,
FISBA, UILA e l'Assessorato Agricoltura e Foreste;
-
vista la lettera del Presidente del Com. pa. Pro di Agrigento nella
quale chiede l'intervento di questo Com. Pa. Re. in relazione "alle
modalità applicative" del D. lgs 626/94 in ordine alle cosiddette
"visite mediche";
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vista la Convenzione sottoscritta dall'Assessorato Regionale
all'Agricoltura e Foreste e i "Medici Competenti";
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sentiti, in apposita riunione tenutasi il 15/03/2000, i presidenti dei
Comitati Provinciali in ordine alla questione di cui sopra;
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ritenendo doveroso e utile intervenire nel contenzioso di fatto
esistente tra le OO.SS. e i datori di lavoro in ordine al punto di cui
sopra;
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visto il D. lgs 626/94;
PREMESSO
-
che il significato della sorveglianza sanitaria è quello di definire e
valutare in ogni momento, nelle attività lavorative gravate da rischio
specifico e individuate nel Documento di valutazione dei rischi, lo
stato di salute dei lavoratori allo scopo di mantenerlo e se possibile
migliorarlo;
-
che il D. lgs 626/94 inserisce il "controllo sanitario dei lavoratori in
funzione dei rischi specifici" (art. 3 lettera 1) tra le misure generali
di tutela e che l'art. 16, comma 1, prevede che il controllo sanitario
si effettua nei casi "previsti dalla normativa vigente" D.lgs 626/94,
TIT V (movimentazione dei carichi), TIT VI (videoterminali), TIT VII
(agenti cancerogeni), TIT VIII (agenti biologici), dal D. lgs 277/91
(piombo, amianto e rumore), dalla L. 977/67 (fanciulli e adolescenti) e
dal DPR 303/56;
-
che lo stesso D. lgs 626/94 all'art. 3, comma m, prevede
"l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio"e non dal
luogo di lavoro;
DELIBERA
-
i
responsabili degli IRF, della Riserva Orientata dello Zingaro, degli
Uffici Speciali, del SAB, nella qualità di Datori di Lavoro, ai sensi
dell'art. 2 del D. lgs 626/94, dell'art. 5 della L. R. n° 3/98 e
dell'art. 8 dell'accordo regionale del 21/04/1999, sono tenuti a
predisporre, qualora non abbiano già provveduto, i documenti di
valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D. lgs n° 626/94
articolati per singola unità produttiva;
-
i
documenti, si cui sopra, vanno ufficializzati in apposita riunione come
previsto dall'art. 11 del D. lgs 626/94 e dell'art. 8 dell'accordo
regionale del 21/01/1999. Alla riunione, tenuta nei modi previsti,
devono partecipare i soggetti indicati dall'art. 11 del D. lgs 626/94;
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successivamente alla predisposizione del documento, articolato per Unità
Produttiva, entrano pienamente in vigore tutti i dispositivi previsti
per individuare i rischi e per eliminare i pericoli derivati
dall'attività lavorativa e dal contesto ambientale;
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tra i dispositivi previsti riveste grande significato la sorveglianza
sanitaria nei modi previsti dagli art. 16 e 17 del D. lgs 626/94 e nel
merito indicata nel documento di valutazione;
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vista la specificità del rapporto di lavoro è opportuno sottolineare
l'esistenza di tre fattispecie lavorative diverse, non assumibili ad una
sola connotazione lavorativa:
-
lavoratori forestali a tempo
determinato;
-
lavoratori forestali appartenenti ai
contingenti 151 gg. e 101 gg e lavoratori addetti alle squadre
antincendio, di cui alla L. R. n° 16/96;
-
lavoratori forestali assunti ai sensi
dell'art. 49 della L. R. n° 16/96;
-
in riferimento a queste tre fattispecie va calibrata una sorveglianza
sanitaria adeguata a tutela della salute del lavoratore in modo
proporzionale al suo impiego. pertanto si ritiene: per gli OTI, per i
contingenti e per gli addetti all'antincendio un controllo sanitario
periodico. A tale controllo non vengono sottoposti gli addetti a
mansioni non gravate da rischio specifico (es. mansioni generiche da
operaio comune o prettamente manuali).
-
per i lavoratori assunti ai sensi
dell'art. 49 della L. R. 16/96 si ritiene di non dover procedere,
salvo individuali casi di particolare pericolo accertati dal medico
competente, alla sorveglianza sanitaria perché non gravati da "rischio
specifico".
-
tutti gli addetti all'utilizzo di macchine
agricole, indipendentemente alla loro connotazione lavorativa vanno
comunque messi a sorveglianza sanitaria;
-
visto la enorme quantità di soggetti e di mansioni interessate è
opportuno predisporre protocolli sanitari adeguati ai soggetti e alle
mansioni relative;
-
i
protocolli devono tenere conto dei certificati medici (pagati
dall'Amministrazione Forestale) presentati dai lavoratori negli anni
precedenti. Essi vengono assunti come prima certificazione sanitaria
utile all'avvio al lavoro.
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il medico competente, qualora lo ritenga necessario, in relazione al
documento di valutazione dei rischi, può approfondire gli accertamenti
sul singolo lavoratore;
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ogni atto relativo alla sorveglianza sanitaria deve avvenire in costanza
di rapporto di lavoro e i lavoratori, qualora vengano allontanati
dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la loro persona
vanno spostati ad altra mansione;
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l'accordo sindacale del 21/04/1999 rimane pienamente in vigore;
l'impegno a verbale del suddetto accordo è fatto salvo fino
all'applicazione del D. lgs 626/94.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Com.Pa.Re. approva
all'unanimità |