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COMITATO PARITETICO REGIONALE

( COM.PA.RE. )

626 FORESTALE

 

Il 30/10/98 si è costituito presso l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia COMITATO PARITETICO REGIONALE sulla 626/94 del settore forestale.

 

I componenti del Comitato

Il regolamento

Modulo formativo per gli R.L.S.

 

Delibera sul Documento di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e lavori forestali

 

Attività corsuale:

Verbale N°5

Programma corso di formazione per i delegati sicurezza D. lgs. 626/94 settore forestale


 

 

 

I COMPONENTI DEL COMITATO

per la FLAI-CGIL Regionale    
 

Sig. Lo Balbo Salvatore

Membro Effettivo

PRESIDENTE

  Sig. Ribaudo Onofrio Membro Supplente  
       
per la FISBA-CISL Regionale    

 

Sig. Inguanti Francesco

Membro Effettivo  
  Sig. La Bua Roberto Membro Supplente  
       
per la UILA-UIL Regionale    

 

Sig. Pensabene Gaetano Membro Effettivo  
  Sig. Savarino Vincenzo Membro Supplente  
       

da parte datoriale

Direzione Foreste

   
 

Dott. Ragusa Bartolo

Membro Effettivo  
 

Geom. Provenzano Mario B.

Membro Supplente SEGRETARIO
 

Ing. Agnese Maurizio

Membro Effettivo VICE PRESIDENTE
 

M.llo Di Liberto Pietro

Membro Supplente  
       
       

da parte datoriale

Direzione Azienda Foreste Demaniali

   
 

Ing. D'Alcamo Angelo

Membro Effettivo  
 

Dott. Agr. Antinoro Salvatore

Membro Supplente  
     

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IL REGOLAMENTO

 

Nella seduta del 25/11/98 si è dato il seguente regolamento:

In esecuzione dei D.A. n° 1464 dei 16.10.1998 viene redatto il seguente regolamento interno, al fine di consentire il funzionamento dei Com.Pa.Re. per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nel settore forestale.

  1. La funzione di Presidente sarà assunta ogni due anni, alternativamente da un membro da parte datoriale e da un membro da parte delle rappresentanze delle oo.ss. Le riunioni dei Com.Pa.Re. saranno convocate dal Presidente anche su richiesta dei singoli membri.

  2. Analogamente si procederà per l’assunzione della Funzione di Vicepresidente.

  3. Il Segretario provvederà alla verbalizzazione delle riunioni ed a produrre copie dei pareri e degli atti ai membri.

  4. I membri dei Com.Pa.Re., effettivi e supplenti, restano in carica fino alla loro revoca o sostituzione, che può avvenire in qualsiasi momento, sia da parte datoriale che da parte delle rappresentanze. delle OO.SS. che li hanno nominati.

  5. Il Com.Pa.Re. avrà i seguenti compiti:

  • Raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;Promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che per gli stessi lavoratori;

  • Progettazione e gestione moduli formativi congiunti tramite corsi e seminari;

  • Elaborazione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato ai lavoratori e ai soggetti interessati;

  • Promozione della costituzione dei Com.Pa.Pro. e coordinamento della loro attività;

  • Definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di riferimento anche per i Com.Pa.Pro.

  • Eventuali altre attività concordate tra il Com.Pa.Re. e il Com.Pa.Pro., tra le quali l'informazione;

  • Esame in ultima istanza di tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione.

  1. Ai Com.Pa.Pro. sono attribuiti i seguenti compiti:

  • Informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;

  • Tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati in ambito territoriale;

  • Trasferimento dei dati di cui sopra al Com.Pa.Re.;

  • Tale Com.Pa.Pro. sarà composto in modo analogo dei Com.Pa.Re.;

  • Esame in prima istanza di tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento diretto al D.lgs n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

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MODULO FORMATIVO PER GLI R.L.S.

 

1. Parte generale

  • Prevenzione, Partecipazione, Autotutela;

  • Genesi della Sicurezza nella legislazione italiana

  • Il Decreto Legislativo 626/94: applicazione, tutela, obblighi. attribuzione

 

2. I soggetti della sicurezza "interni" all'azienda e loro funzioni:

  • Il lavoratore

  • Il datore di lavoro

  • Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

  • Il medico competente

  • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

3. Il sistema sanzionatorio

  • I soggetti sanzionati

  • I soggetti non sanzionati

  • Gli organi di vigilanza

 

4. I soggetti della sicurezza "esterni" all'azienda e loro funzioni:

  • L'Ispettorato del lavoro

  • L'azienda sanitaria

  • L'ISPESL

  • L'INAIL

  • I vigili del fuoco

  • i comitati paritetici

 

5. Partecipazione sindacale:

  • Deleghe di legge

  • CCNL

  • Accordi sindacali

  • Accordo regionale 626 forestale

  • Comitato Paritetico Regionale

  • Comitato Paritetico Provinciale

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DELIBERA SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, SORVEGLIANZA SANITARIA E LAVORI FORESTALI

 

Ordine del giorno:

1. Relazione esistenti tra i Documenti di Valutazione dai Rischi, la Sorveglianza Sanitaria ed i  Lavori Forestali.

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente illustra il punto all'O.d.G. e relaziona sulla riunione avuta con i Presidenti dei Com.Pa. Pro e propone la seguente delibera:

Il Com. Pa.Re nella seduta odierna

  • per il ruolo conferito a questo Comitato Paritetico Regionale dall'art. 20 del D.lsg 626/94, dall'accordo nazionale del 27/11/95 sottoscritto dai soggetti firmatari del CCNL, dal decreto assessoriale n° 1464 del 16/4/1998 e dall'accordo regionale del 21/04/1999 sottoscritto da FLAI, FISBA, UILA e l'Assessorato Agricoltura e Foreste;

  • vista la lettera del Presidente del Com. pa. Pro di Agrigento nella quale chiede l'intervento di questo Com. Pa. Re. in relazione "alle modalità applicative" del D. lgs 626/94 in ordine alle cosiddette "visite mediche";

  • vista la Convenzione sottoscritta dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste e i "Medici Competenti";

  • sentiti, in apposita riunione tenutasi il 15/03/2000, i presidenti dei Comitati Provinciali in ordine alla questione di cui sopra;

  • ritenendo doveroso e utile intervenire nel contenzioso di fatto esistente tra le OO.SS. e i datori di lavoro in ordine al punto di cui sopra;

  • visto il D. lgs 626/94;

PREMESSO

  • che il significato della sorveglianza sanitaria è quello di definire e valutare in ogni momento, nelle attività lavorative gravate da rischio specifico e individuate nel Documento di valutazione dei rischi, lo stato di salute dei lavoratori allo scopo di mantenerlo e se possibile migliorarlo;

  • che il D. lgs 626/94 inserisce il "controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici" (art. 3 lettera 1) tra le misure generali di tutela e che l'art. 16, comma 1, prevede che il controllo sanitario si effettua nei casi "previsti dalla normativa vigente" D.lgs 626/94, TIT V (movimentazione dei carichi), TIT VI (videoterminali), TIT VII (agenti cancerogeni), TIT VIII (agenti biologici), dal D. lgs 277/91 (piombo, amianto e rumore), dalla L. 977/67 (fanciulli e adolescenti) e dal DPR 303/56;

  • che lo stesso D. lgs 626/94 all'art. 3, comma m, prevede "l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio"e non dal luogo di lavoro;

 

DELIBERA

  1. i responsabili degli IRF, della Riserva Orientata dello Zingaro, degli Uffici Speciali, del SAB, nella qualità di Datori di Lavoro, ai sensi dell'art. 2 del D. lgs 626/94, dell'art. 5 della L. R. n° 3/98 e dell'art. 8 dell'accordo regionale del 21/04/1999, sono tenuti a predisporre, qualora non abbiano già provveduto, i documenti di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D. lgs n° 626/94 articolati per singola unità produttiva;

  2. i documenti, si cui sopra, vanno ufficializzati in apposita riunione come previsto dall'art. 11 del D. lgs 626/94 e dell'art. 8 dell'accordo regionale del 21/01/1999. Alla riunione, tenuta nei modi previsti, devono partecipare i soggetti indicati dall'art. 11 del D. lgs 626/94;

  3. successivamente alla predisposizione del documento, articolato per Unità Produttiva, entrano pienamente in vigore tutti i dispositivi previsti per individuare i rischi e per eliminare i pericoli derivati dall'attività lavorativa e dal contesto ambientale;

  4. tra i dispositivi previsti riveste grande significato la sorveglianza sanitaria nei modi previsti dagli art. 16 e 17 del D. lgs 626/94 e nel merito indicata nel documento di valutazione;

  5. vista la specificità del rapporto di lavoro è opportuno sottolineare l'esistenza di tre fattispecie lavorative diverse, non assumibili ad una sola connotazione lavorativa:

    • lavoratori forestali a tempo determinato;

    • lavoratori forestali appartenenti ai contingenti 151 gg. e 101 gg e lavoratori addetti alle squadre antincendio, di cui alla L. R. n° 16/96;

    • lavoratori forestali assunti ai sensi dell'art. 49 della L. R. n° 16/96;

  6. in riferimento a queste tre fattispecie va calibrata una sorveglianza sanitaria adeguata a tutela della salute del lavoratore in modo proporzionale al suo impiego.  pertanto si ritiene: per gli OTI, per i contingenti e per gli addetti all'antincendio un controllo sanitario periodico. A tale controllo non vengono sottoposti gli addetti a mansioni non gravate da rischio specifico (es. mansioni generiche da operaio comune o prettamente manuali).

    1. per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 49 della L. R. 16/96 si ritiene di non dover procedere, salvo individuali casi di particolare pericolo accertati dal medico competente, alla sorveglianza sanitaria perché non gravati da "rischio specifico".

    2. tutti gli addetti all'utilizzo di macchine agricole, indipendentemente alla loro connotazione lavorativa vanno comunque messi a sorveglianza sanitaria;

  7. visto la enorme quantità di soggetti e di mansioni interessate è opportuno predisporre protocolli sanitari adeguati ai soggetti e alle mansioni relative;

  8. i protocolli devono tenere conto dei certificati medici (pagati dall'Amministrazione Forestale) presentati dai lavoratori negli anni precedenti. Essi vengono assunti come prima certificazione sanitaria utile all'avvio al lavoro.

  9. il medico competente, qualora lo ritenga necessario, in relazione al documento di valutazione dei rischi, può approfondire gli accertamenti sul singolo lavoratore;

  10. ogni atto relativo alla sorveglianza sanitaria deve avvenire in costanza di rapporto di lavoro e i lavoratori, qualora vengano allontanati dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la loro persona vanno spostati ad altra mansione;

  11. l'accordo sindacale del 21/04/1999 rimane pienamente in vigore; l'impegno a verbale del suddetto accordo è fatto salvo fino all'applicazione del D. lgs 626/94.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Com.Pa.Re. approva all'unanimità

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VERBALE N° 5

 

Ordine del giorno:

  1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

  2. programma formativo

  3. varie ed eventuali

Si procede con l'approvazione del verbale precedente dandone copia a ciascuno dei presenti.

Il presidente prende la parola e passando la discussione al punto 2 dell'O. del G. (Programma Formativo) propone l'inizio di N° 4 corsi più N° 1 di riserva per i componenti dei Comitati Paritetici Provinciali, così suddivisi:

  • Com. Pa. Re., Com. Pa. Pro. Palermo e Com. Pa. Pro. Trapani;

  • Com. Pa. Pro. Messina e Com. Pa. Pro. Catania;

  • Com. Pa. Pro. Ragusa e Com. Pa. Pro. Siracusa;

  • Com. Pa. Pro. Agrigento e Com. Pa. Pro. Enna, Com. Pa. Pro. Caltanissetta;

I corsi si svolgeranno presumibilmente dal 5 al 17 luglio 1999 e avranno costi zero e saranno così articolati:

  1. Parte generale D. lsg. 626/94;

  2. Ruolo e funzioni di soggetti interni all'Amministrazione;

  3. Ruolo e funzioni di soggetti esterni all'Amministrazione;

  4. Valenza degli accordi  sindacali;

Si da mandato al Presidente di programmare l'attività corsuale e, inoltre, quella di predisporre i moduli formativi per gli RLU così come previsto dall'accordo sindacale del 21/04/1999.

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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER I DELEGATI SICUREZZA D. LGS 626/94 SETTORE FORESTALE

Descrizione Ore

1. Questionario d'ingresso

2

2. Presentazione del Corso e dei partecipanti

1

3. Tutela della salute e sicurezza nella normativa europea ed italiana

2

4. I ruoli nella prevenzione

 
  • R.L.S.

  • R.S.P.P.

  • Medico Competente

  • Datore di Lavoro

  • Soggetti Esterni

  • Rapporto col sindacato

 

 

4

 

5. Metodologia della valutazione dei rischi

4

6. Tecniche di comunicazione: responsabilità singole e collettive

4

7. Il lavoro nel bosco

13

8. Organizzazione in caso di incendio

5

9. Infortunio e malattie professionali

4

10. Questionario d'uscita

1

Totale ore

40

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