FILCOOP

FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA, PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI  E PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI.

STATUTO

TITOLO I

 

COSTITUZIONE E SCOPO

ARTICOLO  1   -   Denominazione -  Fonti Istutitive - Durata - Sede

 

1)      Ai sensi del Decreto Legislativo 21 Aprile 1993 n° 124 e successive modificazioni ed integrazioni è costituito il “Fondo Pensione a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i dipendenti da cooperative e consorzi agricoli” in forma di associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. n° 361 del 10 febbraio 2000. Il Fondo suddetto assume la denominazione abbreviata di “Fondo Pensione FILCOOP”.  

2)      La fonte istitutiva del Fondo Pensione FILCOOP è, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 28 Aprile 1993 n. 124, l’accordo sottoscritto in data 7 novembre 2000 tra:

§         FEDERAZIONE COOPERATIVE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI -  CCI

§         ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE AGROALIMENTARI - LEGACOOP

§         ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA COOPERATIVE AGRICOLE AGICA - AGCI

§         UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI - UNCEM

§         FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITÀ FORESTALI - FEDERFORESTE

 

e

 

§         FEDERAZIONE LAVORATORI AGROINDUSTRIA - CGIL

§         FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE E TABACCO - CISL

§         FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI IMPIEGATI E TECNICI DELL’AGRICOLTURA - CISL

§         UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI - UIL

    con il quale le parti sopra richiamate, considerato l’accordo istitutivo della forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico – agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentare e per i lavoratori dipendenti da cooperative e consorzi agricoli del 20.07.1999 nonché l’accordo del 02.05.2000, hanno inteso dare attuazione alla forma pensionistica mediante utilizzo del “Fondo pensione F.I.L.COOP.” con sede in Roma, via Torino n° 6 mediante ricorso alla procedura richiamata dall’articolo 1 del D.M. Lavoro N° 211 del 14.01.1997 relativa alla trasformazione del Fondo comportante una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari.

3)   Il Fondo Pensione FILCOOP ha sede in Roma, Via Torino n° 6.

4)      La durata del Fondo Pensione FILCOOP è fissata a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 36.

ARTICOLO 2    -    Scopo

1)      Il Fondo Pensione FILCOOP ha lo scopo esclusivo di realizzare a favore dei lavoratori associati trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

2)      Il Fondo Pensione FILCOOP non ha scopi di lucro.

TITOLO II

 

ASSOCIATI  - RAPPORTO ASSOCIATIVO

 

ART. 3   -  

Destinatari

1)      Destinatari del Fondo Pensione FILCOOP sono, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4, i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti:

a)      CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 Luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)      CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

c)      CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.  

2)   In particolare destinatari del Fondo Pensione FILCOOP nonché beneficiari delle relative prestazioni sono i lavoratori ai quali si applica  uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al comma precedente che siano stati assunti ed abbiano superato   -  ove previsto - il relativo periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:

§      contratto a tempo indeterminato

§      contratto part time a tempo indeterminato

§      contratto di formazione e lavoro

§      contratto di apprendistato.

3)   Sono altresì destinatari del Fondo Pensione FILCOOP i lavoratori con contratto a tempo determinato:

§   ad occupazione piena pari o superiore a 4[1] mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 Luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

§   di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico - agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

§   di durata pari o superiore a 6 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il  CCNL dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

4)   Destinatari del Fondo Pensione FILCOOP sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto individuale di cui ai precedenti commi 2 e 3 e le rispettive imprese dei settori affini i cui CCNL sono sottoscritti da almeno due delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie della fonte istitutiva di cui al comma 2 del precedente articolo 1. Al fine di garantire una univoca interpretazione della presente norma si conviene di considerare “affine”  il settore dei lavoratori dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e maricoltura, e i lavoratori dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario.

[1] Per quattro mesi di occupazione piena si intendono 88 giornate in caso di orario aziendale distribuito su 5 giorni settimanali, 104 giornate su 6 giorni settimanali.

ARTICOLO  4   -   Associati

1)      Sono associati al  Fondo Pensione FILCOOP:

a)    i destinatari di cui al precedente articolo 3 che abbiano sottoscritto apposita domanda di adesione;

b)   le imprese dalle quali tali destinatari dipendono;

c)    i lavoratori che percepiscono a carico del Fondo Pensione FILCOOP la pensione complementare di vecchiaia o la pensione complementare di anzianità.

 

2)   I destinatari di cui al precedente articolo 3 aderiscono al Fondo Pensione FILCOOP, in conformità a quanto previsto dalla fonte istitutiva di cui all’articolo 1, comma 2, del presente Statuto, in modo volontario mediante sottoscrizione di una apposita domanda di adesione, reperibile presso i luoghi nei quali a norma del successivo comma 7 può essere promossa la raccolta delle adesioni, da presentare o inviare presso la sede legale del Fondo.

 

3)      La facoltà dei lavoratori del settore affine di cui al comma 4 del precedente articolo 3 di divenire associati al Fondo Pensione FILCOOP, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Con il medesimo accordo è definito ogni aspetto relativo alla contribuzione e alla sua decorrenza.

 

4)      Possono divenire associati al Fondo Pensione FILCOOP i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 3, comma 1, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo Pensione FILCOOP  a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza nel Fondo Pensione FILCOOP e che tale confluenza, previa apposita domanda indirizzata al Presidente del Fondo Pensione FILCOOP, sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FILCOOP. L’adesione al Fondo Pensione FILCOOP comporta la piena accettazione dello Statuto.

 

5)      In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 3, comma 1, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di Fondo Pensione FILCOOP diventano associati al Fondo Pensione FILCOOP se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente del Fondo Pensione FILCOOP, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l’eventuale  status di “vecchio iscritto” agli effetti di legge.

 

6)      Possono restare associati al Fondo Pensione FILCOOP, previo accordo sindacale stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, i lavoratori che, a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, operato ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni, abbiano perso i requisiti di cui al  comma 1 del precedente articolo 3, a condizione che nell’impresa accipiente non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato della impresa cessionaria o trasformata.

 

7)      La raccolta delle adesioni individuali può essere promossa:

a)    nei luoghi di lavoro dei destinatari ;

b)   nelle sedi del Fondo Pensione FILCOOP e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive;

c)    negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.

 

8)      L’adesione al Fondo Pensione FILCOOP è preceduta dalla consegna al destinatario della scheda informativa relativa alle sue principali caratteristiche approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito denominata Commissione) e di copia del presente statuto.

 

9)      A seguito dell’iscrizione del lavoratore risulta iscritto al Fondo Pensione FILCOOP anche il datore di lavoro dal quale il medesimo lavoratore dipende. Per effetto dell’adesione i lavoratori e i datori di lavoro dai quali dipendono sono obbligati al versamento dei contributi secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali vigenti e sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente Statuto.

 

10)    La sospensione del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita della qualità di associato né interrompe l’anzianità ai fini della maturazione dei requisiti di godimento delle prestazioni.

 

11)  Ai fini delle comunicazioni da parte del Fondo Pensione FILCOOP, gli  associati possono eleggere domicilio presso il datore di lavoro alle cui dipendenze prestano servizio nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

 

 

TITOLO III

 

ORGANI

 

ARTICOLO  5   -   Organi

1)      Sono organi del Fondo Pensione FILCOOP:

 

a) l'Assemblea dei Delegati

 

b) il  Consiglio di Amministrazione

 

c) il Presidente e il Vice Presidente

 

d) il Collegio dei Revisori.

 

2)      La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi collegiali del Fondo Pensione FILCOOP è informata al principio di pariteticità.

 

3)      I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, nonché l’eventuale dirigente responsabile del Fondo Pensione FILCOOP, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, nei confronti dei consiglieri non devono sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2382 c.c. mentre nei confronti dei revisori non devono sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 c.c.. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle richiamate cause di ineleggibilità e decadenza, comportano la decadenza dell’incarico.

 

4)      Costituisce presupposto per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori, nonché  per l’assunzione della carica di dirigente responsabile del Fondo Pensione FILCOOP, l’assenza delle situazioni di incompatibilità sancite dall’articolo 8, comma 8, del D.M. Tesoro 703/96.

ARTICOLO  6   -   L'ASSEMBLEA  

1)      L’Assemblea è costituita da 60 Delegati, dei quali 30 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e 30 eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati al Fondo Pensione FILCOOP.

L’elezione dei Delegati avviene in base alle norme contenute nei Regolamenti Elettorali adottati dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2, quale parte integrante della medesima.

 

2)      Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea in carica al momento della trasformazione del Fondo Pensione F.I.L.COOP. sono indette al raggiungimento del numero di 5.000 adesioni al nuovo Fondo Pensione FILCOOP e comunque non oltre la durata del mandato previsto dal successivo comma 4.

 

3)      L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

4)      L’Assemblea dura in carica quattro anni.

 

5)      I componenti dell’Assemblea sono rieleggibili.

 

6)      Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal rispettivo Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.

ARTICOLO  7   -   Attribuzioni dell’Assemblea

 

 

1)      L'Assemblea in seduta ordinaria:

a)      elegge e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione;

b)      elegge i componenti il Collegio dei Revisori e li revoca quando ricorra una giusta causa; elegge inoltre il Presidente del Collegio dei Revisori tra i Revisori appartenenti alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c)      esercita l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei revisori;

d)      approva il bilancio;

e)      determina il compenso degli amministratori e dei revisori;

f)        delibera sulla esclusione degli associati;

g)      delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali  dell’attività del Fondo Pensione FILCOOP;

h)      delibera su tutto ciò che ad essa  è demandato dal presente Statuto o in virtù di disposizioni di legge, nonché su altre questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

 

2)      L’Assemblea in seduta straordinaria:

a)      delibera sulle modifiche allo Statuto;

b)      delibera sullo scioglimento del Fondo Pensione FILCOOP

 

ARTICOLO  8   -   Convocazione dell'Assemblea

 

1)      L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione, mediante avviso   - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle  materie da trattare  -   da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

 

2)      In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax contenente  l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle  materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

 

3)      L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

 

4)      L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione  quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Delegati, purché nella domanda sia indicato specificatamente l’ordine del giorno.

 

ARTICOLO  9   -   Deliberazioni dell'Assemblea

1)      L'Assemblea in seduta ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati  e delibera a maggioranza dei presenti.

 

2)      In seconda convocazione l'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza  dei presenti.

 

3)      Per modificare lo Statuto del Fondo Pensione FILCOOP l’Assemblea in seduta straordinaria delibera con le maggioranze di cui al successivo articolo 35.

 

4)      Per deliberare lo scioglimento del Fondo Pensione FILCOOP l’Assemblea in seduta straordinaria delibera con le maggioranze di cui al successivo articolo 36.

 

5)      I delegati che siano allo stesso tempo componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la lettera a) nel caso di revoca dell’interessato, la lettera b) nel caso di revoca dell’interessato, la lettera c) nel caso di responsabilità dell’interessato, le lettere d), e), di cui all’art. 7, comma 1.

 

ARTICOLO  10   -   Rappresentanza nell'Assemblea

1)      Il Delegato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della stessa rappresentanza cui appartiene.

 

2)      La delega di rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli Amministratori né ai Revisori.

 

3)      La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive della medesima Assemblea.

 

4)      La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione.

 

5)      Lo stesso Delegato non può essere portatore di più di una delega di rappresentanza.

 

ARTICOLO  11   -   Verbale delle Deliberazioni dell'Assemblea

1)      L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

 

2)      Il Presidente dell’Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.

 

3)      Il Presidente dell’Assemblea verifica il diritto di intervento in Assemblea  e la regolarità delle eventuali deleghe di rappresentanza.

 

4)      Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

5)        Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

 

 

ARTICOLO  12   - 

 il Consiglio di Amministrazione

1)      Il Fondo Pensione FILCOOP è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti.

 

2)      In attuazione del principio di pariteticità metà degli amministratori sono eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati e metà sono eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati. A tal fine, i Delegati in rappresentanza dei lavoratori e i Delegati in rappresentanza dei datori di lavoro provvedono disgiuntamente alla elezione dei consiglieri di propria competenza.

 

3)      L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene:

a)    sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente,  dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2, a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori associati;

b)   sulla base di liste di candidati presentate disgiuntamente da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori associati.

 

4)      Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri eleggibili maggiorato della metà.

 

5)       Il voto viene espresso contrassegnando la lista prescelta. Non è ammesso il voto di preferenza.

 

6)      I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori associati sono eletti secondo le seguenti regole:

a)      sono eletti consiglieri i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto;

b)      a partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risultano eletti consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto;

c)      nell’ambito di ciascuna lista i Consiglieri sono eletti secondo l’ordine progressivo di numerazione;

d)      in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

 

7)      I Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro associati sono eletti secondo le seguenti regole:

a)      si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivi;

b)      si divide il numero dei Consiglieri fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuali di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;

c)      qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più Consiglieri non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all’attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato “resto”;

d)      nell’ambito di ciascuna lista i consiglieri sono eletti secondo l’ordine progressivo di presentazione;

e)      in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

 

8)      I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse del Fondo.

 

9)      Almeno 4 componenti il Consiglio di Amministrazione, dei quali 2 in rappresentanza dei lavoratori associati e 2 in rappresentanza delle aziende associate,  devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) o b) del D.M. Lavoro n° 211/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

10)  I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento della trasformazione del Fondo Pensione F.I.L.COOP. esercita il proprio mandato per tre anni, a partire dal suo insediamento.

 

ARTICOLO  13   -   Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

 

1)      Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo Pensione FILCOOP ed è investito dei più ampi poteri per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

 

2)      In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a)      elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vicepresidente; le cariche di Presidente e Vicepresidente spettano, rispettivamente  ed a turno, ad un Consigliere in rappresentanza dei datori di lavoro associati e ad un Consigliere in rappresentanza dei lavoratori associati;

b)      convoca l’Assemblea e ne definisce l’ordine del giorno;

c)      provvede all’organizzazione del Fondo Pensione FILCOOP;

d)      definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo Pensione FILCOOP;

e)      predispone il bilancio da sottoporre all’esame dell’Assemblea ordinaria e l’allegata relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione;

f)        definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti nel rispetto della normativa vigente;

g)      individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo Pensione FILCOOP scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;

h)      verifica i risultati di gestione mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili;

i)        esercita i diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del Fondo Pensione FILCOOP;

j)        individua, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la Banca Depositaria e stipula la relativa convenzione;

k)      individua, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l’Ente cui eventualmente affidare la gestione dei servizi inerenti all’attività amministrativa del Fondo Pensione FILCOOP e stipula la relativa convenzione;

l)        individua, nel rispetto delle disposizioni vigenti, una o più Imprese di Assicurazione cui affidare la erogazione delle pensioni complementari;

m)    propone all’Assemblea la scelta della Società incaricata della revisione del bilancio del Fondo Pensione tra quelle abilitate ai sensi di legge;

n)      definisce il contenuto in dettaglio della scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo Pensione FILCOOP, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dalla Commissione al cui esame la sottopone per la necessaria approvazione e delibera in merito alla accettazione delle domande di adesione nonché, agli effetti della decorrenza della contribuzione, sui criteri di determinazione della data di iscrizione;

o)      definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo Pensione FILCOOP nel rispetto delle disposizioni al riguardo emanate dalla Commissione;

p)      vigila sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente;

q)      determina annualmente l’importo della quota associativa;

r)       ha facoltà di proporre le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo Pensione FILCOOP;

s)       ha l’obbligo di adottare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di istruzioni della Commissione, di fonti secondarie o di fonti istitutive;

t)        indice le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea e convoca l’Assemblea neoeletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento Elettorale;

u)      nomina, qualora ragioni di opportunità lo consiglino, un Dirigente Responsabile determinandone le attribuzione ed il compenso;

v)      riferisce alla Commissione, in presenza di vicende che possano incidere sull’equilibrio del Fondo Pensione FILCOOP, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. Tale compito spetta anche all’eventuale Dirigente Responsabile.

 

ARTICOLO  14   -   DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1)      Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio, alla pianificazione dell’attività, ai programmi gestionali nonché per portare ad esecuzione le deliberazioni dell’Assemblea.

 

2)      Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da spedire ai componenti il Consiglio e al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

 

3)      Per la validità delle deliberazioni, quando lo Statuto non disponga diversamente, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

4)      Per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui ai successivi articoli 27, 28 e 29 è comunque necessaria la presenza di almeno due Amministratori, uno in rappresentanza dei lavoratori ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro associati, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

5)      Le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui ai successivi articoli 19, comma 9,  27, 28, 29 e 31 nonché le materie di cui al precedente articolo 13, comma 2, lettere a), f), g), h), i), j), k), l), m), n), p), q), r), s), u) e v) sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

 

6)      Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza di entrambi, l’Assemblea è presieduta dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti.

 

7)      Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato, volta per volta, dal Consiglio.

 

ARTICOLO  15   -   SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1)      Qualora durante il mandato vengano a cessare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori subentrano automaticamente i primi dei non eletti nell’ambito della lista di riferimento.

 

2)      Se vengono a cessare contemporaneamente tutti gli Amministratori  il Collegio dei Revisori deve convocare d’urgenza l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori, fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

 

3)      Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dalla carica. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.   

 

4)      Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo cessano dalla carica allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

 

ARTICOLO  16  -   RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

1)      Ai sensi dell’articolo 15 comma 1 del Decreto Legislativo n°  124 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni agli Amministratori si applicano gli articoli  2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.

 

2)      In caso di revoca di uno o più Amministratori si applicano le norme di cui all’articolo 15 del presente Statuto.

 

3)      L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è deliberata  dall'Assemblea ed è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

 

4)      La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.

 

ARTICOLO  17   -   IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

1)      Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo Pensione FILCOOP  e sta per esso in giudizio.

 

2)      Il Presidente è eletto, nel rispetto del principio di alternanza, a turno tra i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza dei datori di lavoro associati e i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza dei lavoratori associati.

 

3)      Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente.

 

4)      Presidente e Vice Presidente, indipendentemente dalla durata effettiva del loro mandato, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.

 

5)      Il Presidente ha facoltà di compiere, previa informazione e consultazione del Vice Presidente e con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari. Gli atti comportanti disposizioni di pagamento sono adottati a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

 

6)      Il Presidente del Fondo Pensione FILCOOP:

a)      sovrintende  al funzionamento del Fondo Pensione FILCOOP;

b)       convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

c)      cura l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d)      cura la predisposizione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del Fondo Pensione FILCOOP;

e)      su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo Pensione FILCOOP;

f)        tiene i rapporti con gli organismi esterni e con la Commissione;

g)      comunica alla Commissione le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;

h)      trasmette alla Commissione ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2, unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;

i)        svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

 

7)   Il Presidente ha l’obbligo di riferire alla Commissione, in presenza di vicende che possano incidere sull’equilibrio del Fondo Pensione FILCOOP, i provvedimenti, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

 

8)      Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare una parte delle proprie funzioni al Vice Presidente o ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

 

9)      Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Presidente.

 

ARTICOLO  18   -   COLLEGIO DEI REVISORI

1)      Il Collegio dei Revisori è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea in rappresentanza paritetica dei lavoratori associati e dei datori di lavoro associati.

 

2)      L’elezione del Collegio dei Revisori avviene:

a)      sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente,  dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2, a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori associati;

b)      sulla base di liste di candidati presentate da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori associati;

c)      in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

 

3)      Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei revisori eleggibili, suddivisi tra effettivi e supplenti.

 

4)      Il voto viene espresso contrassegnando la lista prescelta. Non è ammesso il voto di preferenza.

 

5)      I Revisori, effettivi e supplenti, in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori associati sono eletti, disgiuntamente, secondo le seguenti regole:

a)         sono eletti Revisori i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto;

b)        a partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risultano eletti Revisori i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto;

c)         in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

 

6)      I Revisori eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Revisori eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse del Fondo Pensione FILCOOP.

 

7)      I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

 

8)      Il Collegio dei Revisori in carica al momento della trasformazione del Fondo Pensione F.I.L.COOP. esercita il proprio mandato per tre anni a partire dal suo insediamento.

 

9)      Il Presidente del Collegio effettua la convocazione, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da spedire ai componenti il Collegio almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

 

10)  Il Collegio dei Revisori delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta e redige il processo verbale di ogni riunione.

 

11)  Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall’articolo 2403 e seguenti del Codice Civile.

 

12)  I Revisori hanno l'obbligo di segnalare alla Commissione eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo Pensione FILCOOP ed i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso nonché di segnalare le irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio. In particolare, in caso di gravi irregolarità suscettibili di incidere sulla corretta gestione e sul corretto funzionamento del Fondo Pensione FILCOOP, il Presidente del Collegio dei revisori ha l’obbligo di inviare alla Commissione copia dei verbali delle riunioni del Collegio nelle quali le suddette irregolarità sono state riscontrate nonché, qualora si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio, copia dei verbali delle riunioni del Collegio nelle quali le medesime irregolarità sono state escluse.

 

13)  Ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo n°  124 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei componenti il Collegio dei Revisori si applica l’articolo 2407 del Codice civile.

 

14)  L'azione di responsabilità nei confronti dei Revisori è disciplinata ai sensi dell’art. 16 del presente statuto in quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge in materia.

 

15)  Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive parti.

 

16)  La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo Pensione FILCOOP.

 

17)  I Revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Delegati.

 

TITOLO IV

PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

ARTICOLO  19   -    BENEFICIARI E PRESTAZIONI

1)      Ai lavoratori associati che hanno maturato il diritto a percepire la pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del sistema pensionistico pubblico il Fondo Pensione FILCOOP eroga la prestazione pensionistica complementare alle condizioni di seguito definite.

 

2)      Il Fondo Pensione FILCOOP  opera in regime di contribuzione definita ed eroga le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:

a)      pensione complementare di vecchiaia;

b)      pensione complementare di anzianità.

 

3)      Il lavoratore associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, con un minimo di  dieci anni di associazione al Fondo Pensione FILCOOP.

 

4)      Il lavoratore associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP  nel concorso del requisito di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP  e di una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza.

 

5)      Il lavoratore che al momento della cessazione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP, non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, può riscattare la propria posizione pensionistica individuale presso il Fondo Pensione FILCOOP. La liquidazione dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.

 

6)      Le norme di cui ai precedenti commi 3 e 4 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per effetto di trasferimento da altro fondo pensione o da una forma pensionistica individuale.

L’anzianità di associazione che il lavoratore associato abbia maturato in precedenza presso altri fondi pensione ovvero presso forme pensionistiche individuali è equiparata all’anzianità di associazione maturata all’interno del Fondo Pensione FILCOOP.

 

7)      Il lavoratore associato può richiedere che un importo pari al massimo al 50%  dell’importo maturato nella sua posizione pensionistica individuale sia liquidato sotto forma di capitale. La scelta in merito alla opzione di cui al presente comma compete solo ed esclusivamente al lavoratore associato, il quale è tenuto ad esercitare tale facoltà all'atto della presentazione della domanda di pensionamento indicando contestualmente, le generalità complete del designato quale beneficiario della pensione di reversibilità. Qualora l’importo annuo che si ottiene convertendo in pensione complementare annua a favore del lavoratore associato quanto maturato nella posizione pensionistica individuale risulti inferiore rispetto a quello dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della legge n. 335/1995, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato sulla sua posizione pensionistica.

 

8)      Le prestazioni pensionistiche complementari sono commisurate ai contributi effettivamente versati nonché ai proventi realizzati per effetto dell’impiego dei contributi medesimi e sono determinate secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, tenendo conto di quanto maturato nella posizione pensionistica individuale.

 

9)      Per la erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo Pensione FILCOOP  stipula apposita convenzione con Imprese Assicuratrici di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n° 174 e successive modificazioni ed integrazioni autorizzate ai sensi della normativa vigente. Le procedure per l’individuazione di una o più Imprese di Assicurazione cui affidare le erogazioni delle pensioni complementari saranno conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 124/1993. La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche nonché i criteri da utilizzare per l’adeguamento delle rendite periodiche.

 

ARTICOLO  20  -   DEROGHE AL REGIME DELLE PRESTAZIONI

1)      I lavoratori associati che provengono da altri Fondi Pensione, ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato nella loro posizione pensionistica.  

ARTICOLO  21   -   CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1)      Il passaggio alla qualifica di dirigente o la risoluzione del rapporto di lavoro con le imprese che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al precedente articolo 3, qualora avvenga per motivi diversi dal pensionamento, determina la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP.

 

2)      Conservano la qualità di associati i lavoratori i quali, a seguito di pensionamento, percepiscano a carico del Fondo Pensione FILCOOP  la pensione complementare di vecchiaia o di anzianità di cui al precedente articolo 19.

 

3)      Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP  deve optare tra:

a)    trasferimento della intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione, cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b)   trasferimento della intera posizione pensionistica individuale presso una forma pensionistica individuale;

c)    riscatto della intera posizione pensionistica individuale con conseguente liquidazione in forma di capitale;

d)   conservazione della posizione pensionistica  in assenza di contribuzione.

Al trasferimento o al riscatto della posizione pensionistica individuale si procede sulla base di una esplicita richiesta del lavoratore associato, da presentare con le modalità stabilite al riguardo con delibera del Consiglio di Amministrazione. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo Pensione FILCOOP  devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dal giorno di ricevimento della richiesta.

 

4)      In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o di trasferimento si procede alla conservazione della posizione pensionistica individuale  ai sensi della lettera d) del precedente comma 3.

 

5)      La richiesta di trasferimento o di riscatto ai fini della cessazione dell’obbligo di contribuzione produce effetti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di nomina alla qualifica di dirigente.

 

6)      Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione o una forma pensionistica individuale alle seguenti condizioni:

a)      non prima che abbia maturato almeno cinque anni di associazione nei primi cinque anni di vita del Fondo Pensione FILCOOP;

b)      non prima che abbia maturato almeno tre anni di associazione a partire dal sesto anno di vita del Fondo Pensione FILCOOP.

La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata con le modalità stabilite al riguardo dal Consiglio di Amministrazione. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo Pensione FILCOOP  sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno del ricevimento della richiesta.

 

7)      Il lavoratore associato che eserciti la facoltà di trasferimento di cui al precedente comma 6,  perde la qualità di associato al Fondo Pensione FILCOOP. Conseguentemente l’obbligo di versare i contributi a carico sia del lavoratore che dell’impresa cessa a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della relativa istanza.

 

8)      In caso di decesso del lavoratore associato al Fondo Pensione FILCOOP prima del pensionamento, la posizione pensionistica individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di diverse disposizioni del lavoratore associato, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione FILCOOP.

 

9)   La richiesta di riscatto da parte degli aventi diritto deve essere inoltrata con le modalità stabilite al riguardo con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

10)  Il valore della posizione pensionistica individuale oggetto di trasferimento o di riscatto è pari all’importo risultante nella posizione stessa al primo giorno di valorizzazione del patrimonio del Fondo Pensione FILCOOP utile successivo al momento in cui è stata verificata la sussistenza dei requisiti che danno diritto al trasferimento o al riscatto della posizione.

 

ARTICOLO  22  -   ANTICIPAZIONI

1)      L’iscritto al Fondo Pensione FILCOOP da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni a valere anche sull’intera posizione pensionistica individuale maturata alla data della richiesta per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 124 del 1993. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione pensionistica individuale.

 

2)      Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.

 

TITOLO V

CONTRIBUZIONI E SPESE

ARTICOLO  23   -   ENTRATE  -  PATRIMONIO

1)      Le entrate del Fondo Pensione FILCOOP  sono costituite:

a)      dalle quote “una tantum” nella misura determinata dalle fonti istitutive di cui al precedente articolo 1, comma 2,  e successive modificazioni ed integrazioni;

b)      dai contributi versati dai lavoratori associati e dai datori di lavoro nella misura e con le modalità previste dai rispettivi CCNL;

c)      dai contributi consistenti in quote di TFR nella misura e con le modalità previste dai rispettivi CCNL;

d)      dalle somme versate dai datori di lavoro associati per il caso di ritardato od omesso versamento dei contributi dovuti in conformità a quanto previsto dalla fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni;

e)      dalle somme relative alle posizioni pensionistiche individuali trasferite da altri Fondi Pensione o da forme pensionistiche individuali;

f)        dalle somme provenienti dalla acquisizione al Fondo Pensione FILCOOP delle posizioni pensionistiche individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza dei beneficiari di cui al precedente articolo 21, comma 8;

g)      dagli interessi, dai frutti, dai dividendi e da ogni altro provento derivante dall’impiego dei contributi di cui sopra;

h)      da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l’oggetto sociale di cui il Fondo Pensione FILCOOP  divenga titolare.

 

2)   Il patrimonio del Fondo Pensione FILCOOP  è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo Pensione FILCOOP  divenga proprietario o titolare.

 

3)   Sul patrimonio gravano le uscite destinate all’erogazione delle prestazioni, ai trasferimenti, alle anticipazioni, ai riscatti e a tutte le spese sostenute dal  Fondo Pensione FILCOOP.

 

ARTICOLO  24    -    CONTRIBUTI

1)      I lavoratori associati e i datori di lavoro associati al Fondo Pensione FILCOOP sono tenuti al versamento dei contributi previsti dall’art. 23.

 

2)      Con l’atto di adesione il lavoratore associato conferisce delega al datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo Pensione FILCOOP.

La contribuzione decorre dalla data di iscrizione al FILCOOP.

 

3)      E’ fatta salva la facoltà del lavoratore associato di effettuare versamenti volontari aggiuntivi rispetto a quelli  previsti dal precedente comma 1 entro il limite massimo di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente.

 

4)      L’obbligo di contribuzione al Fondo Pensione FILCOOP  a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con il lavoratore dipendente ovvero in caso di promozione alla qualifica di dirigente.

 

5)      L’obbligo di contribuzione al Fondo Pensione FILCOOP  a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero a seguito della promozione alla qualifica di dirigente.

 

6)      La richiesta del lavoratore associato di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP, della facoltà di trasferire l’intera posizione pensionistica presso un fondo pensione o una forma pensionistica individuale ai sensi del precedente articolo 21, comma 6, determina, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell’istanza, la cessazione dell’obbligo di contribuzione al Fondo Pensione FILCOOP  sia in capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore.

 

7)      La contribuzione al Fondo Pensione FILCOOP è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità.

 

8)      In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia del datore di lavoro che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.

 

9)      In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico dei datori di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato al Fondo Pensione FILCOOP  di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico ove consentito dalla normativa vigente.

 

10)  Ai fini della regolarizzazione dell’obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo Pensione FILCOOP, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell’eventuale  incremento percentuale del valore della quota del Fondo Pensione FILCOOP registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento.

Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali su base annua, con riferimento al periodo di mancato o tardivo versamento.

Qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, la maggiorazione applicata al tasso di interesse legale è elevata a 10 punti percentuali su base annua.

E’ fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi del Fondo Pensione FILCOOP inclusa la richiesta di risarcimento alle imprese associate per eventuali danni di natura economica e patrimoniale causati dal mancato o tardivo versamento.

I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo Pensione FILCOOP.

 

ARTICOLO  25    -    REGIME DELLE SPESE

1)      Per il suo funzionamento il Fondo Pensione FILCOOP sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle risorse finanziarie.

 

2)      Le principali voci di spesa inerenti la gestione amministrativa del Fondo Pensione FILCOOP sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a:

a)      Sede, struttura organizzativa e beni strumentali;

b)      Attività degli organi statutari;

c)      Servizi amministrativi e tenuta delle posizioni pensionistiche individuali;

d)      Pratiche notarili e legali;

e)      Consulenze;

f)        Attività promozionali.

 

3)      Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa il Fondo Pensione FILCOOP provvede mediante l’utilizzo:

a)      della quota “una tantum”  di cui al precedente articolo 23, comma 1, lettera a), che deve essere versata a cura delle imprese associate;

b)      di una parte dei contributi, denominata quota associativa, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa ed è indicato nella scheda informativa per i potenziali aderenti;

c)      degli interessi di mora versati dalle imprese associate in caso di ritardato versamento dei contributi;

d)      delle somme provenienti da risarcimenti del danno ai sensi del precedente articolo 24, comma 10;

e)      delle somme provenienti dall’acquisizione al Fondo Pensione FILCOOP delle posizioni pensionistiche individuali dei lavoratori associati in assenza dei beneficiari di cui al precedente articolo 21, comma 8;

f)        di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l’oggetto sociale acquisita dal Fondo Pensione FILCOOP a qualsiasi titolo.

 

4)      Gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, compresi gli oneri per i servizi resi dalla Banca Depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo Pensione FILCOOP.

 

5)      La quota “una tantum” e la quota associativa annua non sono accreditate sulle posizioni pensionistiche individuali degli iscritti ai fini dell'investimento delle risorse finanziarie in quanto destinate direttamente alla copertura degli oneri amministrativi e di funzionamento del Fondo Pensione FILCOOP.

 

 

ARTICOLO  26   -   POSIZIONE PENSIONISTICA INDIVIDUALE

1)      A nome di ciascun lavoratore associato viene accesa una posizione pensionistica individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo Pensione FILCOOP.

 

2)      Alla posizione pensionistica individuale vengono accreditati i contributi complessivamente versati a favore del lavoratore  associato nonché i rendimenti ottenuti per effetto della gestione finanziaria.

 

3)      Dalla posizione pensionistica individuale vengono prelevate le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni, delle anticipazioni, dei trasferimenti e dei riscatti.

 

TITOLO VI

GESTIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO  27   -   IMPIEGO DELLE RISORSE

1)      Le risorse del Fondo Pensione FILCOOP  devono essere gestite, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:

-     diversificazione degli investimenti;

-     efficiente gestione del portafoglio;

-     diversificazione dei rischi;

-     massimizzazione dei rendimenti netti.

 

2)   I criteri generali per la individuazione e la ripartizione del rischio in materia di investimenti  sono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto  delle norme del presente Statuto, delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare di quanto stabilito dal Decreto del Ministro del Tesoro 21 Novembre 1996, n. 703 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Commissione.

 

3)      Il Fondo Pensione FILCOOP  può attuare una gestione pluricomparto.

 

4)      Nella fase di avvio il Fondo Pensione FILCOOP  attua una gestione monocomparto caratterizzata da profili di investimento, basati su combinazioni di rendimento e rischio attesi, che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il passaggio alla gestione pluricomparto è deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea mediante modifica statutaria.

 

ARTICOLO  28   -   GESTIONE IN REGIME DI CONVENZIONE

1)      Le risorse del Fondo Pensione FILCOOP  sono integralmente affidate in gestione a  soggetti abilitati dalla normativa vigente.

 

2)      I soggetti gestori sono individuati dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura di cui all’articolo 6, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 124/1993, richiedendo offerte contrattuali attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 124/93, selezionati sulla base di parametri qualitativi e quantitativi e con esclusione di soggetti appartenenti ad identici gruppi societari o comunque legati da rapporti, diretti o indiretti, di controllo. Nel processo di selezione dei Gestori, il Consiglio di Amministrazione si adegua alle disposizioni della Commissione.

 

3)      Le convenzioni sottoscritte con i gestori devono in ogni caso indicare:

a)  le linee generali di indirizzo dell’attività dei gestori convenzionati;

b) le modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;

c) i termini e le modalità dell’eventuale  recesso;

d) l’attribuzione al Fondo Pensione FILCOOP  della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui risultano investite le risorse.

      Le convenzioni devono comunque essere predisposte nel rispetto di quanto in merito previsto 

      dalla Commissione.

 

4)      Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla Commissione.

 

5)      Il gestore a cui sia stato sottratto l’incarico per effetto dell’esercizio da parte del Fondo Pensione FILCOOP  del diritto di recesso ovvero il gestore che eserciti in proprio la facoltà di recesso è tenuto a redigere un rendiconto finale di gestione mentre il gestore subentrante deve redigere un inventario iniziale. Il trasferimento della gestione finanziaria deve avvenire previa  sottoscrizione della convenzione con il diverso soggetto gestore.

 

ARTICOLO  29   -    BANCA DEPOSITARIA

1)      Le risorse del Fondo Pensione FILCOOP e la liquidità necessaria per finanziare le spese correnti sono depositate, mediante stipulazione di una apposita convenzione di custodia, presso una Banca in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come previsti dall’art. 6 bis del Decreto Legislativo n. 124/1993.

 

2)      Alla Banca Depositaria sono attribuiti i compiti previsti dall’articolo 38 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

3)      La Banca Depositaria e’ responsabile nei confronti del Fondo Pensione FILCOOP  e degli associati di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.

 

4)      La Banca Depositaria è scelta dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo  6 ter del Decreto Legislativo n. 124/1993.

 

5)      Le modalità di sostituzione della Banca Depositaria sono definite nella convenzione. In ogni caso, la Banca Depositaria  a cui sia  stato sottratto l’incarico per effetto dell’esercizio da parte del Fondo Pensione FILCOOP  del diritto di recesso ovvero la Banca Depositaria che eserciti in proprio la facoltà di recesso è tenuta a redigere un rendiconto finale dei titoli e dei valori oggetto di custodia mentre la Banca Depositaria subentrante deve redigere un inventario iniziale. La sostituzione della Banca Depositaria deve avvenire previa  sottoscrizione della convenzione con diverso soggetto.

 

ARTICOLO  30    -   Conflitti di Interesse

1)      Il Presidente del Fondo Pensione FILCOOP, con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, vigila sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente.

 

2)      Il Presidente del Fondo Pensione FILCOOP  è tenuto a comunicare alla Commissione le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo  o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.

 

3)      Si considerano rilevanti, ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal Decreto del Ministro del Tesoro n° 703/96 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti disposizioni di legge o da decreti dei Ministri di volta in volta competenti.

 

4)      Il Presidente del Fondo Pensione FILCOOP  informa la Commissione dell’esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma precedente e comunica la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo Pensione FILCOOP ovvero una gestione delle risorse del Fondo Pensione FILCOOP non conforme all’esclusivo interesse degli associati.

 

TITOLO VII

GESTIONE AMMINISTRATIVA, SISTEMA DI CONTABILITA’ E TRASPARENZA

ARTICOLO  31   -   GESTIONE AMMINISTRATIVA

1)      Al Fondo Pensione FILCOOP  spetta la cura di ogni attività inerente la sua gestione amministrativa e, in particolare, la:

-     tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la Banca Depositaria;

-     tenuta della contabilità;

-     raccolta e gestione delle adesioni;

-     verifica delle posizioni contributive individuali dei lavoratori associati;

-     gestione delle posizioni pensionistiche;

-     predisposizione della documentazione da inviare alle Autorità di Controllo;

-     predisposizione della modulistica e dei prospetti informativi, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche ai lavoratori associati;

-     attuazione degli adempimenti fiscali e civilistici.

 

2)   Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 6 ter del Decreto Legislativo n. 124/1993.

 

3)      Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo Pensione FILCOOP adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e a consentire l’accesso agli aventi diritto alle informazioni sulle singole posizioni pensionistiche presso le sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

 

ARTICOLO  32  -   SISTEMA DI CONTABILITA’ E DETERMINAZIONE DEL VALORE    DEL PATRIMONIO

1)      Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FILCOOP  cura la tenuta delle seguenti scritture contabili:

a)    il libro giornale nel quale sono annotate, cronologicamente, le operazioni di incasso dei contributi e il pagamento delle prestazioni;

b)   il bilancio;

c)    ogni altra scrittura contabile richiesta dalla Commissione.

 

2)      Il Consiglio di Amministrazione cura la compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del Fondo e il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Revisori.

 

3)      Le scritture contabili di cui al presente articolo ed il bilancio del Fondo Pensione FILCOOP  sono redatti in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla Commissione.

 

ARTICOLO  33   -  ESERCIZIO SOCIALE

1)      L’esercizio sociale inizia il I° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

 

2)      Il Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, sottopone all’esame dell’Assemblea il bilancio del Fondo Pensione FILCOOP.

 

ARTICOLO  34  -  TRASPARENZA

1)      Il rapporto tra il Fondo Pensione FILCOOP  e gli associati  è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull’andamento amministrativo e finanziario del Fondo Pensione FILCOOP.

 

2)      Ciascun lavoratore associato riceve annualmente un prospetto individuale contenente informazioni dettagliate sull’ammontare dei contributi versati sulla propria posizione pensionistica individuale, sull’impiego delle risorse e sui risultati conseguiti nella gestione medesima.

 

3)      Ciascun pensionato riceve annualmente, secondo le modalità definite con delibera del Consiglio di Amministrazione, un prospetto individuale contenente informazioni dettagliate sull’ammontare della pensione corrisposta nel corso dell’anno e sull’eventuale adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’equilibrio attuariale e finanziario della gestione.

 

4)      In ogni caso, la predisposizione delle misure di trasparenza nei rapporti con gli associati è effettuata in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione.

 

TITOLO VIII

MODIFICHE STATUTARIE - SCIOGLIMENTO

ARTICOLO  35   -    MODIFICHE STATUTARIE

1)      Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria.

 

2)      L'Assemblea chiamata a modificare lo Statuto è regolarmente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno tre quarti dei Delegati.

 

3)      La delibera è valida se adottata con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli intervenuti anche a mezzo delega.

 

4)      Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di adeguare lo Statuto del Fondo Pensione FILCOOP in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto Legislativo n. 124/1993, nonché in caso di richieste della Commissione. Dette modifiche sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei delegati alla prima occasione utile.

 

5)      Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere sottoposte ad approvazione della Commissione.

 

ARTICOLO  36   -   SCIOGLIMENTO

1)      Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo Pensione FILCOOP  si scioglie per deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria.

 

2)      L'Assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento del Fondo Pensione FILCOOP  è validamente costituita con la presenza anche a mezzo delega di almeno tre quarti dei Delegati, anche in seconda convocazione.

 

3)      La delibera relativa è valida se adottata con il voto favorevole, anche a mezzo delega, di almeno tre quarti dei Delegati, anche in seconda convocazione.

 

4)      La delibera che determina lo scioglimento del  Fondo Pensione FILCOOP  stabilisce i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.

 

5)      In ogni caso i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

 

6)      I lavoratori associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni di cui al precedente articolo 19 hanno facoltà di trasferire l’intera posizione pensionistica individuale presso un altro fondo pensione o una forma pensionistica individuale ovvero facoltà di riscattarla.

 

ARTICOLO  37  -   DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI

1)      Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.