home > attività sindacale

 

PROTOCOLLO

PER L’EMERSIONE DEL LAVORO NERO

E SOMMERSO NEL SETTORE AGRICOLO

 

 

 

 

 

 

SCHEDE

 

sulla riforma degli ammortizzatori sociali

prevista dall’Accordo sottoscritto dalle parti sociali con il Governo il 21 settembre scorso

 

I lavoratori agricoli

oltre ai benefici già previsti dal Protocollo interconfederale del 23 luglio scorso

dal 2008 potranno giovarsi di una serie di miglioramenti sintetizzati nelle seguenti schede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

Fino al 2007

Dal 1° gennaio 2008

 

I diritti previdenziali ed assistenziali dei lavoratori agricoli sono riconosciuti in base alla seguente classificazione:

 

Lavoratori eccezionali – con un numero di giornate lavorative da 51 a 100. L’indennità ordinaria è pari al 30% della retribuzione, ed è riconosciuta in rapporto al numero di giornate effettuate per un massimo di 180 giorni all’anno;

 

Lavoratori occasionali - con un numero di giornate lavorative da 101 a 150. L’indennità speciale è pari al 40% della retribuzione, ed è riconosciuta per un massimo di 90 giorni all’anno;

 

Lavoratori abituali - con un numero di giornate lavorative da 151 a 180. L’indennità speciale è pari al 66% della retribuzione, ed è riconosciuta per un massimo di 90 giorni all’anno. In questo caso concorrono anche le giornate di lavoro non agricolo.

 

Per tutti i lavoratori, al raggiungimento di 78 giornate, alternativamente, è previsto il trattamento di disoccupazione con i requisiti ridotti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualche esempio

 

Lavoratore con 51 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno

Indennità ds pari al 30%

 

Indennità di disoccupazione: € 765,00

 

Copertura previdenziale solo per 231 gg.

Lavoratore con 110 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno.

Indennità ds pari al 40%0, con il vigente sistema di calcolo.

Indennità di disoccupazione: € 1800,00

 

 

Lavoratore con 130 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno. Indennità ds pari al 40%,  con il vigente sistema di calcolo.

 

Indennità di disoccupazione: € 1800,00

 

 

Lavoratore con 151 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno. Indennità ds pari al 66%,  con il vigente sistema di calcolo.

 

Indennità di disoccupazione: € 2970,00

 

 

Lavoratore con 162 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno. Indennità ds pari al 66%,  con il vigente sistema di calcolo.

 

Indennità di disoccupazione: € 2970,00

 

 

Lavoratore con 180 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno. Indennità ds pari al 66%,  con il vigente sistema di calcolo.

 

Indennità di disoccupazione: € 2970,00

 

 

 

 

 

Dal 2008, cioè dalle domande di disoccupazione che si presenteranno nel 2009, i diversi trattamenti ordinario e speciali vengono superati, e si adotta un unico trattamento, unificato al 40% della retribuzione percepita.

 

L’indennità è riconosciuta a tutti i lavoratori agricoli, che abbiano lavorato almeno 51 giornate nel corso dell’anno, quale numero di giornate minimo di accesso ai diritti previdenziali.

 

L’indennità si calcola in misura proporzionale al numero di giornate lavorate per le quali il lavoratore è iscritto negli elenchi anagrafici.

 

Dall’indennità così calcolata, e per un massimo di 150 giorni indennizzati, l’INPS trattiene il 9% quale contributo di solidarietà e di partecipazione degli operai agricoli all’aumento generalizzato del trattamento di disoccupazione e della relativa copertura figurativa della contribuzione ai fini pensionistici. Ciò significa che il contributo di solidarietà del 9% non si calcola per le giornate ulteriori a 150.

 

Si generalizza il parametro 365 (366 negli anni bisestili) quale limite invalicabile entro cui collocare le giornate di lavoro più quelle coperte dal trattamento di disoccupazione. Va da se dunque che il numero massimo di giornate concretamente indennizzabili si attesta a 182 o 183 nell’anno.

 

Qualche esempio

 

Lavoratore con 51 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno

Indennità ds pari al 40% =

€ 1020 – (9%) 91,8 =

Indennità di disoccupazione: € 928,2

 

Copertura previdenziale per l’intero anno

Lavoratore con 110 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno.

Indennità ds pari al 40% =

€ 2200,00 – (9%) 188 =

 

Indennità di disoccupazione: € 2002,00

 

 

Lavoratore con 130 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno

Indennità ds pari al 40% =

€ 2600 – (9%) 234  =

 

Indennità di disoccupazione: 2366,00

 

 

Lavoratore con 151 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno

Indennità ds pari al 40% =

€ 3020 – (9%) 270 (fino a 150 gg) =

 

Indennità di disoccupazione: 2750,00

 

 

Lavoratore con 162 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno

Indennità ds pari al 40%  =

€ 3240 – (9%) 270 (fino a 150 gg) =

 

Indennità di disoccupazione: 2970,00

 

 

Lavoratore con 180 giornate di lavoro.

Retribuzione di Euro 50 al giorno

Indennità ds pari al 40% =

€ 3600 – (9%) 270 (fino a 150 gg) =

Indennità di disoccupazione: 3330,00

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENTIVI ALLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE

 

Fino al 2007

Dal 1° gennaio 2008

 

Non previsti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la normativa vigente c’è un “comune interesse” ad occultare giornate di lavoro, ad esempio quelle prossime alle fasce di accesso (soprattutto per 101 e 151 giornate)

 

Dal 1° gennaio 2008, in via sperimentale, ai datori di lavoro che stabilizzano l’occupazione rispetto all’anno precedente, per ciascuna giornata ulteriormente dichiarata, è riconosciuto un incentivo – sotto forma di credito d’imposta –  pari a un Euro per le aziende ubicate nelle zone di cui all’obiettivo 1 e di Euro 0,3 per quelle ubicate nelle zone di cui all’obiettivo 2 (da regolamento n.1083/2006 della CE.)

 

Con la nuova norma si tende ad invertire la logica del “comune interesse”, ingenerando anche per l’azienda l’interesse a regolarizzare l’intera posizione lavorativa, ricevendone una congrua agevolazione. Si tenga conto che nelle aree montane il contributo a carico dell’azienda è di circa Euro 4,5 ed in quelle svantaggiate, poco più.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTI  PREVIDENZIALI

 

Fino al 2007

Dal 1° gennaio 2008

La copertura figurativa non era assicurata a tutti i lavoratori stagionali dell’agricoltura, ma solo a coloro che potevano far valere oltre alla contribuzione figurativa derivante dall’indennità di disoccupazione, pari al massimo di 180 giorni, una quantità di giornate lavorative per raggiungere il requisito annuo di 270 giornate contributive.

La copertura figurativa per raggiungere il requisito annuo di 270 giorni contributivi, valido per conseguire il diritto e la misura della pensione, è garantita a tutti gli operai agricoli stagionali, sin dal raggiungimento di 51 giorni di lavoro che risultano negli elenchi anagrafici.

 

Rimane ovviamente in vigore la normativa vigente inerente ai seguenti punti:

 

-         Accesso alla previdenza pubblica;

 

-         Sistema di accredito della contribuzione figurativa;

 

-         Metodo di calcolo pensionistico, di cui alla legge 335/95, coi diversi sistemi contributivo, retributivo e misto.

 

L’importanza di tale impostazione è unica, giacché consente a tutti gli operai stagionali con almeno 51 giornate di lavoro accreditate, di conseguire il diritto alla pensione.

 

 

CUMULO LAVORO AGRICOLO ED EXTRA AGRICOLO

 

Fino al 2007

Dal 1° gennaio 2008

E’ possibile cumulare lavoro non agricolo con quello agricolo – a condizione che quest’ultimo sia prevalente –  solo per:

 

-         Costituire il requisito di accesso al sistema previdenziale, ossia le 102 giornate di lavoro nel biennio;

 

-         comporre le giornate di lavoro utili per ottenere il trattamento speciale previsto per i (soli) cosiddetti “centocinquantunisti”

 

La possibilità di cumulare lavoro agricolo e non agricolo è data a tutti i lavoratori, a condizione che vi sia la prevalenza di lavoro nel settore agricolo.

 

Non sfuggirà l’importanza di tale norma, per consentire a tanti lavoratori occupati nelle diverse filiere agroalimentari (ma anche in altri settori) di entrare nel sistema di tutela sociale sin dalla realizzazione di 51 giornate di lavoro anziché 78 previste per gli altri settori. Con un benefico effetto anche sul piano del diritto pensionistico.

 

 

INCENTIVI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

 

Fino al 2007

Dal 1° gennaio 2008

 

Non previsti

 

Le aziende “virtuose” con almeno due anni di attività, ossia quelle che:

 

-         Sono in regola con gli obblighi previsti in tema di sicurezza  ed igiene del lavoro;

 

-         Abbiano adottato misure per eliminare i rischi e che hanno migliorato le condizioni di sicurezza ed igiene;

 

-         Non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di domanda di richiesta del beneficio;

 

-         Sono in regola con il pagamento dei contributi;

 

hanno diritto ad una riduzione dei contributi in misura non superiore al 20%.

 

La norma, se gestita sul piano sindacale, è di grande rilievo. Si ricorda che il settore agricolo registra una incidenza infortunistica particolarmente elevata, così come elevata è la propensione al rischio di malattie professionali, derivante dall’uso di fitofarmaci e di altri prodotti chimici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

 

Fino al 2007

Dal 1° gennaio 2008

Per gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto il riconoscimento della CISOA, nel limite di 90 giorni nell’anno solare, per le seguenti cause:

 

-         Intemperie stagionali;

 

-         Altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, con esclusione di quelle “finanziarie”.

 

 

 

Alla normativa vigente sulla CISOA, che rimane immutata, si aggiunge il riconoscimento della Cassa integrazione straordinaria in deroga già sperimentata nei recenti casi di crisi (aviaria, zucchero e tabacco).

 

Nella buona sostanza, si stabilizza ciò che fino ad oggi è stato riconosciuto “in deroga”. E si estende così al lavoro agricolo la normativa vigente negli altri settori.

 

FINANZIAMENTO  DELLA FORMAZIONE

 

Fino al 2007

Dal 1° gennaio 2008

 

Non previsto

 

Dal 1° gennaio 2008, anche i lavoratori agricoli potranno usufruire dell’attività di formazione continua.

 

A tale scopo è destinato il finanziamento  dello 0,30% delle retribuzioni, che i datori di lavoro indirizzeranno ai Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua cui aderiscono.

 

Tale aliquota non è aggiuntiva, giacché è prelevata da quella generale per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e trasferita, su richiesta del datore di lavoro, al Fondo Paritetico per la Formazione Continua.

 

Il datore di lavoro che non aderirà ad alcun Fondo di Formazione continuerà a versare l’aliquota dello 0,30%, che l’INPS destinerà

al Fondo di rotazione previsto dalla legge 845/78.

Nell’ambito delle risorse disponibili saranno assicurate al fondo già costituito, For.Agri, i finanziamenti per sostenere la fase di avvio.

 

RIORDINO DELLE PROVVIDENZE IN CASO DI CALAMITA’

 

Fino al 2007

Dal 1° gennaio 2008

 

I lavoratori dipendenti da aziende agricole ubicate in aree dichiarate calamitate o colpite da particolari avversità atmosferiche, indipendentemente dalla circostanza che siano state effettivamente danneggiate, godono della riconferma delle giornate di lavoro acquisite nell’anno precedente ai fini dell’erogazione dei trattamenti di disoccupazione e dei diritti previdenziali. Ciò a condizione di accreditare per l’anno interessato almeno 5 giornate di lavoro.

 

Si è trattato di un intervento a pioggia, utilizzato spesso anche per eludere consistenti periodi di lavoro ai fini contributivi.

 

 

Il nuovo meccanismo consente ai soli lavoratori dipendenti da aziende effettivamente danneggiate da calamità o avversità atmosferiche, di beneficiare della riconferma delle giornate di lavoro registrate nel precedente anno, ai fini dei diritti previdenziali ed assistenziali. A condizione che nell’anno di riferimento abbiano comunque lavorato almeno per cinque giornate.

 

Tale nuova procedura è portatrice di trasparenza nel rapporto di lavoro, giacché sposta l’intervento di tutela dalla generalità del territorio al perimetro dell’azienda effettivamente danneggiata ed ai lavoratori da essa dipendenti.