Accordo
integrativo aziendale
L'anno 2002,
il giorno 01 del mese di luglio, presso la S.I.BE.G. s.r.l. di Palermo
tra
la S.I.BE.G. s.r.l. rappresentata dal dott. P. Zancanaro e l’ ing. n.
Lia, procuratori, assistiti dall' ing. F. Macedonio, dirigente, dal rag. G.
Barone e dal sig. M. Genovesi
e
La R.S.U. aziendali in rappresentanza dei dipendenti della S.I.Be.G.
s.r.l. di Catania composta dai sigg. C. Mignosa, S. Privitera, F. Persico ed E.
Scaletta, assistiti dai rappresentanti sindacali della FAI-CISL e FLAI CGIL,
sigg. G. Midollo e C. Stella, e di Palermo composta dai sigg. G. Cacioppo e G.
Castelluzzo, assistiti dai rappresentanti sindacali FAI-CISL e FLAI CGIL, sigg.
G. Vitale e V. Ciulla e dal segretario regionale della FLAI CGIL S. Lo Balbo si
conviene e si stipula il seguente accordo aziendale integrativo del C.C.N.L.
vigente che sostituisce integralmente quello del 19/01/1998 per la sede e lo
stabilimento di Catania e del 16/01/1998 per lo stabilimento di Palermo e
qualsiasi riferimento ad accordi integrativi precedenti in essi contenuti.
In via preliminare si evidenzia che il presente accordo è stato raggiunto
nel rispetto del protocollo d'intesa del 23/07/93 sottoscritto dal Governo,
Confindustria e OO.SS.LL. e dall'accordo di settore del 13/01/94 sottoscritto
dalle associazioni dell' industria alimentare e dalla Fat-Cisl, Flai-Cgil e
UILA-UIL.
A tali
accordi si fa riferimento per quanto non espressamente evidenziato in questo
accordo aziendale integrativo del C.C.N.L..
art. 1
diritti di informazione
In base a quanto previsto dal C.C.N.L. viene stabilito che l'azienda
fornirà notizie sui programmi di investimento produttivi e commerciali che
possono comportare innovazioni tecnologiche e modifiche all'organizzazione del
lavoro, due volte all'anno di norma ad aprile e dicembre.
art. 2
formazione
Le parti concordano che la formazione ha assunto un ruolo imprescindibile nello
sviluppo dell'attività imprenditoriale e della professionalità dei lavoratori,
pertanto, l'azienda predisporrà oltre i programmi di formazione normalmente
effettuati per i nuovi assunti, nuovi interventi formativi mirati alla crescita
professionale degli addetti in occasione della sostituzione di macchinari e
tecnologie, alla sicurezza ed alla certificazione di qualità (TCCQS E ISO 9001
– Vision 2000).
Tali interventi saranno preventivamente discussi con la R.S.U..
art. 3
occupazione e pari opportunità
L'azienda
conferma che in atto non prevede riduzione di personale ed assicura i livelli
occupazionali esistenti, conferma l’intenzione di sviluppo tecnologico ed
auspica una crescita occupazionale.
Inoltre i periodi di maggior lavoro saranno affrontati, per un minor
utilizzo del lavoro straordinario, con il ricorso al lavoro a tempo determinato
o con altre forme contrattuali previste dalla legislazione vigente, avendo cura
di ottemperare alle disposizioni sulla pari opportunità.
art. 4
professionalità ed inquadramento
Durante la contrattazione sono state riviste puntualmente le figure
professionali dell’azienda e si è convenuto il passaggio di livello o un
miglioramento retributivo individuale per 29 dipendenti con decorrenza 01 maggio
2002.
Inoltre viene concordato tra le parti come riconoscimento per la
professionalità raggiunta e l’impegno dimostrato nell’espletamento delle
proprie mansioni, con decorrenza 01/07/2002 e per tutti i dipendenti in forza al
01/01/2002 ed attualmente in servizio, un importo individuale lordo mensile, non
assorbibile, differenziato per aree di lavoro e per dipendente come da allegato
a, per 14 mensilità l’anno.
Le parti confermano che l’importo è stato calcolato tenendo conto delle
relative incidenze su gli istituti contrattuali quali T.F.R., straordinario e
maggiorazioni ed erogazioni aziendali di secondo livello e che quindi non avrà
alcun riflesso sui suddetti istituti.
Nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale l’importo spettante sarà quantitativamente ridotto e riproporzionato
in base all’orario contrattuale svolto.
Per il periodo 01/01/2002 – 30/06/2002 e per tutti i dipendenti in forza
al 01/01/2002 ed attualmente in servizio, viene concordata l’erogazione di un
importo una tantum, non computabile ai fini di alcun istituto contrattuale ivi
compreso il T.F.R., per singolo dipendente, come da allegato a, che verrà
erogato con la retribuzione del mese di luglio 2002.
art. 5
incrementi retributivi
1) in conformità al protocollo
d'intesa del 23/07/1993 e all'accordo di settore del 13/01/1994, le parti
concordano che gli incrementi retributivi sono riferiti al premio per obiettivi
e che tale erogazione, così concordata, dovrà essere reversibile e non
consolidabile, in quanto legata alla efficienza, produttività e qualità.
Tale premio, nel suo complesso, non sarà computabile ai fini di alcun
istituto contrattuale e legale ivi compreso il T.F.R., sarà diversificato per
area di lavoro (produzione – amministrazione - commerciale), per importo, per
tecnica di calcolo, di distribuzione e di erogazione così come di seguito
esposto:
- area produzione
Vista
l’esigenza di gratificare l’impegno di tutto il personale produttivo e
l’esigenza di migliorare gli indicatori di produttività mantenendo gli
standard qualitativi imposti dalla the coca cola company, si stabilisce di
comune accordo un premio per obiettivi legato a due indicatori fondamentali e di
oggettiva lettura e verifica con pesi percentuali differiti.
Il premio sarà legato alla produttività ed incrementato del 11% (5,5
BPQI e 5,5 PCQI) raggiungendo gli obiettivi di qualità, differenti per
stabilimento, anno per anno condivisi con la T.C.C.C..
La produttività (“k”) sarà determinata dal rapporto tra i litri
totali prodotti e le ore totali effettivamente lavorate ordinarie e
straordinarie nell’anno (dal 01/01 al 31/12) dai due stabilimenti.
I valori di riferimento per la produttività da cui si calcoleranno gli
obiettivi sono definiti da un ”k” di partenza dato dalla media dei “k”
degli anni 2000 e 2001, per l’anno 2002 e dalla media dei “k” di tutti gli
anni partendo sempre dal 2000 per gli anni successivi.
L’obiettivo qualitativo e’ relativo a due indicatori il BPQI ed il
PCQI (il primo relativo al prodotto ed il secondo relativo alla confezione) il
quale viene monitorato dalla T.C.C.C. ed il cui risultato viene comunicato
ufficialmente da C.C.I..
Gli obiettivi per l’anno 2002 sono per Catania BPQI = 92 - PCQI = 88 e
per Palermo BPQI = 91 – PCQI = 97.
Per gli anni 2003, 2004 e 2005 verranno fissati tra la the coca cola
company e l’azienda.
Il monte premio messo a disposizione del personale dipendente sarà quindi
legato all’incremento percentuale della produttività ed ulteriormente
incrementato dall’obiettivo qualità, come esplicato in allegato B.
Per gli anni successivi gli importi “euro per migliaia di litri
prodotti” riferiti al “k” di partenza di ogni anno, ricavato come
precedentemente esposto, sono stati rivalutati con un incremento annuo del 3%
come da allegato B.
L’importo così determinato verrà diviso per il numero totale delle ore
ordinarie di effettivo lavoro dell’anno (a tal fine vengono equiparate le ore
di assenze per ferie, permessi sindacali retribuiti, malattie per i soli giorni
di ricoveri ospedalieri, infortuni sul lavoro ed astensione obbligatoria per
maternità) e formerà il dato base per il calcolo individuale del premio da
distribuire ai singoli dipendenti in base alle ore ordinarie di effettivo lavoro
dell’anno alle quali verranno equiparate le ore di assenza precedentemente
stabilite.
Nel caso in cui il “k” effettivo a fine anno sia inferiore a quello di
riferimento di ogni anno l’importo del premio sarà uguale a zero.
L’erogazione
avverrà annualmente entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di
competenza.
Nei casi di innovazioni tecnologiche atte ad aumentare la capacità
produttiva o in presenza di motivi eccezionali che possano modificare
sostanzialmente il risultato le parti si incontreranno per una verifica.
-
area amministrativi
Si
stabilisce di comune accordo un premio per obiettivi legato al raggiungimento
della riduzione dei costi complessivi (materie prime e servizi) del 3% annuo e
per il personale appartenente all’ufficio gestioni clienti la riduzione del 6%
annuo dei tempi medi di incasso.
L’importo complessivo del premio per tutti i dipendenti sarà calcolato
in base all’importo totale del premio pagato all’area produzione diviso la
media dei dipendenti dell’anno dell’area produzione e moltiplicato la media
dei dipendenti dell’anno dell’area amministrativi.
La distribuzione per singolo dipendente e l’erogazione del premio avverrà
secondo le modalità stabilite per l’area di produzione.
- area
commerciale
Si
stabilisce di comune accordo il riconoscimento di un premio per obiettivi lordo
annuo per singola figura professionale, in base alla mansione svolta, legato al
raggiungimento di determinati obiettivi quali target di vendita per volumi o per
valori.
Gli importi lordi annui e gli obiettivi saranno fissati annualmente dalla
direzione commerciale e comunicati, per la propria competenza, ad ogni
dipendente dell’area commerciale.
Tale premio, se raggiunti gli obiettivi annui fissati frazionati per
trimestri, verrà erogato con acconti trimestrali ed eventualmente recuperato a
conguaglio, a fine anno, se non raggiunti gli obiettivi annui prefissati.
Il pagamento avverrà contestualmente al pagamento della retribuzione
mensile del mese successivo al trimestre (i trim. retr. di aprile ecc.).
In caso di
cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno per i dipendenti appartenenti
alle aree di produzione ed amministrazione, saranno corrisposti gli importi
calcolati a tale data secondo le modalità previste per tali aree.
Per l’area commerciale in caso di cessazione o assunzione in corso di
anno, maturerà per dodicesimi considerando mese intero la frazione pari o
superiore a gg. 15.
Inoltre con riferimento all' art. 55 comma 9 del vigente C.C.N.L, le parti
in attuazione dello stesso confermano quanto in esso contenuto.
2) con riferimento all’art.7
dell’accordo integrativo del 26/02/1985 di Palermo ed a quello del 08/03/1985
di Catania, le parti confermano l’erogazione a tutti i dipendenti di un
importo annuo lordo (erogazione annua) corrispondente a 50 ore di retribuzione
del mese di luglio di ogni anno.
Tale erogazione assorbe e sostituisce i 10 minuti di pausa collettiva
giornaliera goduti dai dipendenti fino al 31/12/1984.
La breve pausa non superiore a 10 minuti da usufruire entro orario
opportuno, dovrà in ogni caso garantire la continuità del ciclo produttivo di
tutte le linee di produzione.
L’anno di riferimento sarà dal 01/08 al 31/07 dell’anno successivo,
verrà erogata contestualmente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno
e maturerà, in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, per
dodicesimi considerando mese intero la frazione pari o superiore a gg. 15.
3) con riferimento all’art. 6
dell’accordo integrativo del 26/02/1985 di Palermo ed a quello del 08/03/1985
di Catania, le parti confermano l’istituzione del premio di produzione fisso
(premio produzione) derivante dall’accorpamento di alcune voci retributive a
quella data godute, che continuerà ad essere erogato mensilmente, per 14
mensilità all’anno, in ragione di 35,41 € lordi mensili uguali per tutti i
lavoratori dipendenti.
I benefici
economici di cui al punto 2 e 3 relativamente ai rapporti di lavoro a tempo
parziale saranno quantitativamente ridotti e riproporzionati in base alle ore
contrattuali svolte.
art. 6
buono pasto
Si stabilisce di comune accordo che l’azienda in sostituzione del
pagamento a tutti i dipendenti dell’ importo mensile lordo di € 13,43 per
indennità sostitutiva di mensa, dal 01/01/2002 eroghi un buono pasto
giornaliero da corrispodersi, a tutti i dipendenti, per le sole giornate di
lavoro ordinario effettivamente prestate.
L’importo giornaliero sarà di € 5,16 per le giornate effettivamente
lavorate di almeno sei ore e di € 2,58 per quelle di almeno quattro ore.
Per i
rapporti di lavoro a tempo parziale e solo per quelli uguali o superiori a
quattro ore al giorno, l’importo giornaliero sarà quantitativamente ridotto e
riproporzionato in base alle ore contrattuali svolte.
art. 7
incentivo allo studio
L’azienda, in aggiunta a quanto già previsto dall’ art. 44 del
vigente C.C.N.L. per i lavoratori studenti universitari regolarmente iscritti e
con n. 2 esami sostenuti con esito positivo nell’anno, stabilisce la
possibilità di poter usufruire, su richiesta scritta, di n. 5 giorni di
permesso retribuito il cui utilizzo verrà preventivamente concordato
compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali.
art. 8
validità dell'accordo
Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2005, tale accordo sarà
tacitamente rinnovato qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della scadenza.
Il presente contratto consta di 6 pagine compresa la presente.
Letto
confermato e sottoscritto: