tra
la S.I.BE.G. S.r.l. rappresentata
dall’Amministratore Delegato Busi Luca e assistita dai sigg. Lia Natale,
Barone Giuseppe e Genovesi Mario
e
la R.S.U. aziendali in rappresentanza dei dipendenti
della S.I.BE.G. S.r.l. di Catania composta dal sig. Privitera S. e di Palermo
composta dai sigg. Cacioppo G. e Castelluzzo G., assistiti dai rappresentanti
sindacali FAI-CISL sig. Vitale G. e FLAI CGIL sig. Ciulla V. e dalla FLAI CGIL
regionale rappresentata dal sig. Lo Balbo S., Segretario Regionale,
a)
L’Azienda
entro l’anno 2003 trasferirà la produzione da Palermo a Catania. Questo
trasferimento non riguarderà i seguenti reparti della sede di Palermo:
·
reparto commerciale, con numero otto dipendenti;
·
reparto magazzino, con numero tre dipendenti;
·
reparto amministrativo, con numero due dipendenti;
·
reparto portineria, con numero due dipendenti;
·
reparto sicurezza, con numero uno dipendente.
I
dipendenti relativi ai reparti suddetti sono quelli già impiegati a dette
mansioni e per gli stessi verrà comunque considerato questo accordo nel caso di
trasferimento da Palermo a Catania di uno dei suddetti reparti nei prossimi 36
mesi dal presente accordo. Le parti concordano la continuità dell’esistenza
della R.S.U. a Palermo.
b)
I
rimanenti 28 dipendenti verranno trasferiti di norma nello stabilimento di
Catania nei modi e nelle condizioni di seguito concordate;
c)
L’Azienda
valuterà l’idoneità di due lavoratori a svolgere un rapporto di lavoro
autonomo come collaboratore o
agente. Nell’ipotesi di idoneità di uno o due unità operative a ricoprire le
mansioni suddette l’Azienda si dichiara disponibile a sottoscrivere accordi
individuali relativi alla definizione di tali rapporti;
d)
Per i
lavoratori che hanno i requisiti contributivi e anagrafici per andare in
pensione, nell’ipotesi di dimissioni, l’Azienda si impegna ad erogare, oltre
ai diritti contrattuali maturati, un bonus ad personam pari a 200,00 Euro netti
moltiplicati gli anni di servizio in S.I.BE.G..
A fronte di migliori accordi individuali il bonus indicato nel presente
punto d) non verrà erogato;
e)
Per
i lavoratori che decidano di non accettare il trasferimento e che
comunicheranno le proprie dimissioni entro e non oltre il 30/09/2003, con
esclusione del personale che ha i requisiti per la pensione, l’Azienda
si impegna ad erogare, oltre ai diritti contrattuali maturati, un importo
fisso netto di Euro 10.000,00
f)
Per i lavoratori che decidono di trasferirsi entro il 31/12/2003
stabilmente a Catania, l’Azienda si impegna ad erogare in unica soluzione
l’importo di 6.000,00 Euro lordi
più 250,00 euro lordi per 12 mesi oltre le spese di trasloco e quant’altro
previsto dal vigente C.C.N.L..
g)
Per i
lavoratori che dal 01/01/2004 continueranno il loro rapporto di lavoro nel sito
di Catania l’Azienda si impegna:
·
ad erogare ai lavoratori pendolari, oltre all’indennità di
trasferimento prevista dal C.C.N.L., 250,00 Euro lordi mensili quale indennità
di disagio dal primo mese di trasferimento fino ad un massimo di 36 mesi che
verrà interrotta nel caso di trasferimento stabile a Catania.
·
Nel caso in cui il lavoratore decida di trasferirsi a Catania entro i
primi 12 mesi di pendolarismo verrà erogata in un’unica soluzione l’importo
di 6.000,00 Euro lordi oltre le spese di trasloco e quant’altro previsto dal
vigente C.C.N.L.. Resta intesa l’erogazione dei 250,00 euro mensili lordi, nel
caso il trasferimento avvenga in un periodo intermedio a quelli qui contemplati.
·
Nel caso in cui il lavoratore decida di trasferirsi a Catania dal 13°
al 24° mese di pendolarismo verrà erogata in un’unica soluzione l’importo
di 3.000,00 Euro lordi oltre le spese di trasloco e quant’altro previsto dal
vigente C.C.N.L.. Resta intesa l’erogazione dei 250,00 euro mensili lordi, nel
caso il trasferimento avvenga in un periodo intermedio a quelli qui contemplati.
Inoltre
per i primi 12 mesi di pendolarismo l’Azienda s’impegna a fornire i mezzi di
trasporto per il solo tragitto Palermo Catania e viceversa. Tali mezzi dovranno
essere occupati da un minimo di quattro persone per ogni tratta.
L’Azienda
si impegna a prendere contatti con un agenzia immobiliare per ricercare appositi
dignitosi alloggi coprendone le spese di agenzia.
Per
favorire la stipula dei contratti di locazione l’Azienda si rende disponibile
a concedere, a chi lo richiedesse, un piccolo prestito a copertura delle spese
di contratto ed eventuali cauzioni, ovviamente documentate, da rimborsare con la
retribuzione mensile secondo le modalità previste dalla legge sui prestiti
aziendali.
h)
L’Azienda
si impegna ad informare le OO.SS. e le R.S.U. sul futuro del sito di Palermo e
dichiara che assumerà tutte le iniziative utili per consentire il rientro dei
lavoratori che erano occupati nel sito di Palermo e che si trovano a lavorare
nel sito di Catania.
Le parti si impegnano a fare una verifica di questo
accordo entro il mese di febbraio del 2004, al fine di una verifica
sull’applicazione dell’accordo e sulla nuova organizzazione del lavoro
derivante dalla messa a regime del sito di Catania come unico sito di
produzione.
In tale direzione, l’Azienda presenterà alla
R.S.U., entro il mese di dicembre 2003 la nuova proposta di organizzazione del
lavoro e si renderà disponibile ad incontri per seguire la nuova fase.
Il presente accordo costa di n. 2 pagine compresa la
presente.
Letto confermato e sottoscritto: