REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO

ALL'INDENNITÀ DI LEGGE PER GLI OPERAI FORESTALI IN VIGORE DAL 1° gennaio 1999

Art 1   Ai lavoratori dipendenti da Enti o da Aziende pubbliche o private, tenute all'applicazione del CCNL per gli operai sud­detti ai lavori di sistemazione idraulico forestale, viene corri­sposta dal FIMIF, in conformità con quanto previsto all'art. 32 del CCNL del 22-03-84 e successive modificazioni, una inte­grazione economica al trattamento di legge in caso di malat­tia e/o di infortunio sul lavoro, secondo le norme e le proce­dure previste dal presente regolamento
Art 2  

Per aver diritto alla prestazione di cui al precedente arti­colo il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requi­siti:

a)   sopravvenienza dell'evento morboso in costanza di rap­porto di lavoro con Ente o Azienda di cui al precedente art. 1 ovvero in periodo di licenziamento o di sospensione dal lavo­ro da non oltre 180 gg.;

b)  versamento da parte del datore di lavoro del contributo supplettivo di cui ai commi 3,4,5,6, dell'art. 32 del CCNL 22.03.84 e successive modificazioni per l'anno al quale si rife­risce l'integrazione;

c)   l'avvenuto pagamento delle indennità di legge, per i periodi di malattia o di infortunio sul lavoro per i quali si richiede l'integrazione del FIMIF, da parte dell'INPS o dall'INAIL;

d)  di non aver percepito, né dover percepire direttamen­te dal datore di lavoro analogo trattamento a quello del FIMIF.  

Art 3  

L’integrazione sarà corrisposta agli aventi diritto per ogni giorno per il quale il richiedente ha percepito l'indennità di malattia o di infortunio a carico dell'INPS e dell'INAIL con le modalità previste dal successivo art. 4. Nel caso di decesso del richiedente la prestazione sarà garantita agli eredi legittimi previo invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art 4  

Indennità integrativa per malattia.

L’importo dell'indennità integrativa a carico del FIMIF e il limite massimo di giornate indennizzabili per malattia sono deliberati annualmente dal Comitato di Gestione in relazione all'andamento finanziario del Fondo.

(Peri periodi di malattia riferiti all'anno 1996 l'importo del­l'indennità integrativa giornaliera è stabilito in L.12.000 per un massimo di 25 giornate indennizzabili annue). In caso di evento morboso che abbia comportato ricovero ospedaliero con intervento chirurgico l'indennità giornaliera viene corri­sposta per l'intero periodo indennizzato dall'INPS, su presen­tazione della cartella clinica e fino ad un massimo di 180 gior­ni annui (compresi i 25 giorni di malattia).

Indennità integrativa per infortunio

L’importo dell'indennità integrativa a carico del FIMIF e il limite massimo di giornate indennizzabili per l'infortunio sono deliberati annualmente dal Comitato di Gestione in relazione all'andamento finanziario del Fondo.

(Per i periodi di infortunio dell'anno 1996 l'indennità inte­grativa giornaliera è di L.12.000, per un massimo di 60 gior­ni indennizzabili annui).

Al prospetto di liquidazione INAIL in originale va allegata la denuncia di infortunio redatta dal medico che per primo ha prestato assistenza al lavoratore; nel caso in cui l'infortunio comporti intervento chirurgico, su presentazione della cartel­la clinica, verrà indennizzato l'intero periodo liquidato dall'INAIL fino ad un massimo di 180 giorni annui (compresi i 60 gg. di infortunio).  

Art 5  

Per la richiesta della prestazione il lavoratore deve inoltra­re al FIMIF anche tramite l'organizzazione sindacale, alla quale aderisce o conferisce mandato od un istituto di patro­nato, la relativa domanda compilata sull'apposito modulo pre­disposto dal FIMIF .

Art 6  

La domanda di cui al precedente art. 5 deve essere inol­trata al FIMIF entro il 90° giorno dalla avvenuta liquidazione delle indennità di legge da parte dell'INPS o dell'INAIL.

Art 7  

Per la data di inizio e di termine dello stato morboso, la data di liquidazione della prestazione di legge, fa testo la documentazione rilasciata dall'ente preposto all'atto del pagamento delle predette indennità che va inviata in origina­le o fotocopia autenticata.

Art 8

Le domande pervenute che in sede di esame dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata rimarranno sospese fino alla completa presentazione della documentazione richiesta, la quale deve pervenire al FIMIF entro 60 gg. dalla data in cui viene richiesta.

Trascorso tale periodo la domanda verrà archiviata irrevo­cabilmente.  

Art 9   L'avvenuta liquidazione, sospensione reiezione della domanda, verrà comunicata dal FIMIF alla organizzazione o all'istituto di patronato che ha patrocinato la pratica, o in difet­to, direttamente al lavoratore.  
Art 10   Delle domande respinte il FIMIF nel darne motivata comunicazione agli interessati dà loro un termine di 30 gg. per produrre eventuali osservazioni documentate le quali saranno oggetto di insindacabile giudizio da parte del Fondo stesso.  
Art 11  

Le domande vengono respinte dal FIMIF quando:

a)   la presentazione della domanda sia avvenuta oltre i ter­mini dell'art. 6;

b)  il lavoratore non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

C)    per la stessa prestazione il lavoratore sia già stato liqui­dato dal FIMIF;

d)  il FIMIF ravvisi elementi di illegittimità in ordine alla domanda o alla documentazione allegata (saranno presi in con­siderazione solo i certificati INPS o INAIL inviati in originale o fotocopia autenticata).  

Art 12   Il FIMIF non opererà alcuna integrazione, alla indennità di legge erogata dagli enti preposti ai lavoratori interessati, qua­lora lo stesso trattamento integrativo venga direttamente ero­gato dagli stessi enti in regime di convenzione con il fondo.  

Art 13

Per quanto non previsto o solo parzialmente previsto dal presente regolamento, ovvero per le modifiche che si rendes­sero necessarie deciderà con propria delibera il Comitato di Gestione del FIMIF

Art 14  

Per il funzionamento degli uffici del Fondo provvede il Comitato di Gestione in proprie deliberazioni.

Art 15

Il FIMIF ha sede in Via Torino, 6 - 00184 Roma   Tel. 06/47824858 oppure 06/47825083    Fax 06/47824603