REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE
ALL'INDENNITÀ
DI LEGGE PER GLI OPERAI
Art
1 |
Ai lavoratori dipendenti da Enti o da Aziende pubbliche o private, tenute all'applicazione del CCNL per gli operai suddetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale, viene corrisposta dal FIMIF, in conformità con quanto previsto all'art. 32 del CCNL del 22-03-84 e successive modificazioni, una integrazione economica al trattamento di legge in caso di malattia e/o di infortunio sul lavoro, secondo le norme e le procedure previste dal presente regolamento |
Art
2 |
Per
aver diritto alla prestazione di cui al precedente articolo il lavoratore deve
essere in possesso dei seguenti requisiti: a)
sopravvenienza dell'evento morboso
in costanza di rapporto di lavoro con Ente o Azienda di cui al precedente art.
1 ovvero in periodo di licenziamento o di sospensione dal lavoro da non oltre
180 gg.; b)
versamento da parte del datore di lavoro del contributo supplettivo di
cui ai commi 3,4,5,6, dell'art. 32 del CCNL 22.03.84 e successive modificazioni
per l'anno al quale si riferisce l'integrazione; c)
l'avvenuto pagamento delle indennità di legge, per i periodi di malattia
o di infortunio sul lavoro per i quali si richiede l'integrazione del FIMIF, da
parte dell'INPS o dall'INAIL; d)
di non aver percepito, né dover percepire direttamente dal datore di
lavoro analogo trattamento a quello del |
Art
3 |
L’integrazione sarà corrisposta agli
aventi diritto per ogni giorno per il quale il richiedente ha percepito
l'indennità di malattia o di infortunio a carico dell'INPS e dell'INAIL con le
modalità previste dal successivo art. 4. Nel caso di decesso del richiedente la
prestazione sarà garantita agli eredi legittimi previo invio della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. |
Art
4 |
Indennità
integrativa per malattia. L’importo
dell'indennità integrativa a carico del FIMIF e il limite massimo di giornate
indennizzabili per malattia sono deliberati annualmente dal Comitato di Gestione
in relazione all'andamento finanziario del Fondo. (Peri periodi di malattia riferiti all'anno 1996 l'importo dell'indennità integrativa giornaliera è stabilito in L.12.000 per un massimo di 25 giornate indennizzabili annue). In caso di evento morboso che abbia comportato ricovero ospedaliero con intervento chirurgico l'indennità giornaliera viene corrisposta per l'intero periodo indennizzato dall'INPS, su presentazione della cartella clinica e fino ad un massimo di 180 giorni annui (compresi i 25 giorni di malattia). Indennità
integrativa per infortunio L’importo
dell'indennità integrativa a carico del FIMIF e il limite massimo di giornate
indennizzabili per l'infortunio sono deliberati annualmente dal Comitato di
Gestione in relazione all'andamento finanziario del Fondo. (Per
i periodi di infortunio dell'anno 1996 l'indennità integrativa giornaliera è
di L.12.000, per un massimo di 60 giorni indennizzabili annui). Al
prospetto di liquidazione INAIL in originale va allegata la denuncia di
infortunio redatta dal medico che per primo ha prestato assistenza al
lavoratore; nel caso in cui l'infortunio comporti intervento chirurgico, su
presentazione della cartella clinica, verrà indennizzato l'intero periodo
liquidato dall'INAIL fino ad un massimo di 180 giorni annui (compresi i 60 gg.
di infortunio). |
Art
5 |
Per la richiesta della prestazione il
lavoratore deve inoltrare al FIMIF anche tramite l'organizzazione sindacale,
alla quale aderisce o conferisce mandato od un istituto di patronato, la
relativa domanda compilata sull'apposito modulo predisposto dal FIMIF |
Art
6 |
La domanda di cui al precedente art. 5
deve essere inoltrata al FIMIF entro il 90° giorno dalla avvenuta
liquidazione delle indennità di legge da parte dell'INPS o dell'INAIL. |
Art
7 |
Per la data di inizio e di termine dello
stato morboso, la data di liquidazione della prestazione di legge, fa testo la
documentazione rilasciata dall'ente preposto all'atto del pagamento delle
predette indennità che va inviata in originale o fotocopia autenticata. |
Art
8 |
Le
domande pervenute che in sede di esame dovessero risultare carenti nella
compilazione o nella documentazione allegata rimarranno sospese fino alla
completa presentazione della documentazione richiesta, la quale deve pervenire
al FIMIF entro 60 gg. dalla data in cui viene richiesta. Trascorso
tale periodo la domanda verrà archiviata irrevocabilmente. |
Art
9 |
L'avvenuta liquidazione, sospensione
reiezione della domanda, verrà comunicata dal FIMIF alla organizzazione o
all'istituto di patronato che ha patrocinato la pratica, o in difetto,
direttamente al lavoratore. |
Art
10 |
Delle domande respinte il FIMIF
nel darne
motivata comunicazione agli interessati dà loro un termine di 30 gg. per
produrre eventuali osservazioni documentate le quali saranno oggetto di
insindacabile giudizio da parte del Fondo stesso. |
Art
11 |
Le
domande vengono respinte dal FIMIF quando: a)
la presentazione della domanda sia avvenuta oltre i termini dell'art.
6; b)
il lavoratore non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2; C)
per la stessa prestazione il
lavoratore sia già stato liquidato dal FIMIF; d)
il FIMIF ravvisi elementi di illegittimità in ordine alla domanda o alla
documentazione allegata (saranno presi in considerazione solo i certificati
INPS o INAIL inviati in originale o fotocopia autenticata). |
Art
12 |
Il FIMIF non opererà alcuna
integrazione, alla indennità di legge erogata dagli enti preposti ai lavoratori
interessati, qualora lo stesso trattamento integrativo venga direttamente erogato
dagli stessi enti in regime di convenzione con il fondo. |
Art
13 |
Per quanto non previsto o solo
parzialmente previsto dal presente regolamento, ovvero per le modifiche che si
rendessero necessarie deciderà con propria delibera il Comitato di Gestione
del FIMIF |
Art 14 |
Per il funzionamento degli uffici del
Fondo provvede il Comitato di Gestione in proprie deliberazioni. |
Art
15 |
Il
FIMIF ha sede in Via Torino, 6 - 00184 Roma |