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Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia Via Roccazzo, 85 - 90136 Palermo - P.I.V.A.: 00122000821 |
ACCORDO AZIENDALE
TRA
l’Istituto
Sperimentale Zootecnico per la Sicilia rappresentato dal Commissario
Straordinario Antonino Amato
la FLAI CGIL di
Palermo rappresentata dal Sig. Vito Ciulla.
La FAI CISL di
Palermo rappresentata dal Sig. Francesco Nuccio.
La UGL Agricoli e
Forestali di Palermo rappresentata dal Sig. Pasquale Fiorito.
Si premette:
il rapporto di lavoro fra
l’Istituto e gli operai agricoli da esso dipendenti è regolato dal c.c.n.l. e
dal c.p.l. per gli operai agricoli e florovivaisti, nonché dagli accordi
aziendali intervenuti nel tempo.
Le OO.SS. hanno reiteratamente chiesto che da parte dell’Istituto venisse data totale applicazione alle disposizioni tutte contenute nei contratti sopra indicati, lamentando, in particolare, la mancata corretta corresponsione della indennità forfetaria giornaliera di cui all’art. 17 del c.p.l.; hanno altresì manifestato la necessità di assicurare agli operai nel periodo di malattia e di infortunio sul lavoro un trattamento economico pari al 100% del salario giornaliero contrattuale.
L’Istituto ha, a sua volta, evidenziato che in relazione a determinati compiti e mansioni si è manifestata la necessità che il personale addetto allo espletamento di detti compiti e mansioni sia chiamata a prestare frequentemente la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro stabilito dal c.c.n.l. , nonché nei giorni di sabato domenica e festivi, senza che dette prestazioni risultino programmabili e/o predeterminabili nella loro durata, e che detto personale sia altresì reperibile fuori dal proprio orario di lavoro ed anche nelle ore notturne, in vista di una eventuale prestazione lavorativa. Rilevando al riguardo la necessità di superare il tetto massimo delle ore di lavoro straordinario previsto dall’art. 39 del c.c.n.l.
Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1) La premessa narrativa e gli articolati che seguono e questi tra loro formano unico ed inscindibile contesto.
Art. 2) L’Istituto corrisponderà a tutti gli operai agricoli la cui residenza dista oltre i quattro chilometri dall’azienda ove prestano servizio, una indennità forfetaria giornaliera pari a un quinto del costo della benzina super per ogni chilometro eccedente i suddetti quattro chilometri sia in andata che in ritorno. A tal fine, precisano le parti: a)che per residenza del lavoratore si intende quella risultante anagraficamente all’atto dell’assunzione;b)che ai fini del calcolo della distanza tra la predetta residenza e l’azienda di assegnazione la residenza del lavoratore si identifica con la sede del Municipio; c) che il costo della benzina super cui si farà riferimento è quello del prezzo “alla pompa” praticata dal AGIP dal primo gennaio di ciascun anno.
Art. 3) L’indennità di cui sopra nella misura che risulterà dovuta applicando i criteri sopra specificati, verrà corrisposta per ogni giornata di prestazione effettivamente resa. Essa è sostitutiva delle indennità forfetarie di percorso in atto corrisposta ed assorbe, pertanto la medesima che viene ad ogni effetto abolita.
Art. 4) In caso di malattia l’operaio agricolo a tempo indeterminato in aggiunta al trattamento di legge e alla integrazione corrisposta dalla cassa integrazione extra leggem avrà diritto per un periodo massimo di novanta giornate in un anno alla erogazione da parte dell’Istituto di una indennità giornaliera in misura tale da assicurare al lavoratore il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza. Tale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la malattia e subordinatamente al riconoscimento della malattia da parte dell’INPS.
Art. 5) In caso di infortunio sul lavoro l’operaio a tempo indeterminato, in aggiunta al trattamento di legge ed alla integrazione corrisposta dalla cassa integrazione extra leggem, avrà diritto per un periodo massimo di centottanta giornate in un anno alla erogazione da parte dell’Istituto di un aindennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge maggiorata dalla integrazione sopra detta e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza. La corresponsione dell’anzi detta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell’ infortunio da parte dell’INAIL.
Art. 6) Il trattamento per malattia e d infortunio di cui agli art. 4 e5 spetta anche agli operai a tempo determinato che abbiano effettuato presso L’Istituto trenta giornate di lavoro continuative e ciò a partire dal trentunesimo giorno dalla data di assunzione e per la durata di quarantacinque giornate in un anno.
Art. 7) L’Istituto corrisponderà a tutti gli operai a tempo indeterminato con obbligo di reperibilità fuori dal proprio orario di lavoro una indennità di lavoro in misura pari a dieci euro.
Art. 8) In relazione a particolari esigenze dell’Istituto nascenti dalla necessità di prestare cura agli animali e per il cui soddisfacimento si renda necessario che alcuni lavoratori prestino la loro attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, nonché nei giorni di sabato domenica e festivi senza che, tuttavia, le dette prestazioni risultino programmabili e/o predeterminabili nella loro durata, l’Istituto, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 39 del c.c.n.l. , potrà richiedere l’espletamento di lavoro straordinario oltre il limite massimo individuale fissato nell’anno in duecentocinquanta ore. La detta deroga avrà efficacia fino al trentun dicembre 2003.
Art. 9) Il presente accordo entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la delibera di approvazione dello stesso da parte del Commissario Straordinario sarà approvata da parte dell’organo tutorio e di sorveglianza.
Art. 10) La durata del presente
accordo viene determinata in anni due e tuttavia ove non disdetto da una delle
parti tre mesi prima della sua scadenza essa verrà prorogata per ulteriori anni
due.
Antonino Amato