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A. PREMESSA |
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I processi
di globalizzazione, l’allargamento dell’Unione europea, l’attenzione
crescente dei consumatori ai temi della sicurezza alimentare e della
qualità dell’alimentazione costituiscono lo scenario dinamico rispetto
al quale verificare la congruenza delle politiche di innovazione e
sviluppo dell’agroindustria in Europa e in Italia. Fronteggiare
la competizione globale salvaguardando la qualità degli alimenti – in
particolare di quelli che compongono i consumi alimentari di massa –
richiede una serie di mutamenti e aggiornamenti sul piano delle politiche
agroalimentari, aggiornamenti che devono coinvolgere l’autorità
politica e amministrativa e, per quel che ci riguarda, coinvolgono la
centralità di un nuovo rapporto fra le parti sociali. Testimonianza
della necessità di questo nuovo rapporto è costituita, in primo luogo,
dall’impegno comune di dar vita ad un Fondo di solidarietà con le
popolazioni sottoalimentate del mondo finanziato dai datori di lavoro e
dai lavoratori del nostro settore. Questo rinnovo contrattuale costituisce
la sede nella quale dare seguito concreto a quell’impegno. La
costituzione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – per
la quale auspichiamo la scelta di Parma come sede – e l’impegno della
Commissione europea sui temi della sicurezza alimentare sono elementi che
devono essere sostenuti e tradotti – a partire dalla Revisione di medio
termine della Pac – in azioni concrete che diano sostanza a quello che
è stato definito il “Modello europeo di alimentazione”. L’evoluzione
della realtà del settore
agroindustriale ci indica, in primo luogo, la necessità di sostituire ad
una situazione di frazionamento e competizione interna alla filiera
alimentare una impostazione e una pratica che assumano invece pienamente
un’ottica di “sistema agroalimentare industriale e commerciale”. Da
questo punto di vista appare già obsoleta e inadeguata la Legge di
orientamento attualmente in vigore mentre le recenti polemiche
sull’inflazione effettiva trainata dai consumi alimentari ci consegnano
l’esigenza di monitorare su tutto il percorso di sistema il processo di
formazione dei prezzi. La
positiva esperienza maturata in Italia attraverso il Patto nazionale per
la sicurezza e la qualità alimentare e gli Accordi volontari di filiera
sottoscritti in sede Cnel costituiscono il riferimento sostanziale – non
solo per le parti sociali - per
favorire l’evoluzione del rapporto contrattuale nei comparti coinvolti e
per definire i contenuti della nuova responsabilità sociale
dell’impresa e del lavoro attraverso regole condivise, mirate alla
difesa del consumatore europeo e all’implementazione degli elementi
specifici di competitività legata alla qualità che devono caratterizzare
sempre di più il sistema alimentare europeo e nazionale. La
struttura del sistema produttivo alimentare del nostro paese - i suoi
punti di forza e di debolezza - costituisce il punto di partenza
per reimpostare le politiche contrattuali in funzione degli
obiettivi segnalati. Essa è caratterizzata da una stratificazione
aziendale duale: da un lato le imprese che operano in funzione di consumi
di massa per le quali, oltre alle tematiche della qualità, salubrità e
tracciabilità della catena alimentare si pongono problemi logistici e
dimensionali nonché di innovazione. Dall’altro lato imprese
medie,piccole e individuali all’interno delle quali si collocano – in
modo variegato in misura della loro specificità merceologica e della loro
collocazione nel mercato nazionale ed internazionale – aree e realtà più
o meno dinamiche in rapporto al grado di eccellenza delle produzioni e
alla protezione dalla concorrenza. L’intreccio
fra produzioni di massa e produzioni di eccellenza è assolutamente
significativo in termini di immagine presso il consumatore e il mercato
nazionale ed internazionale: si tratta di un rapporto sinergico che
garantisce l’evoluzione positiva dell’agroalimentare italiano solo se
l’elemento qualitativo del rapporto fra le due realtà sarà sottratto
sempre di più ad un’ottica meramente pubblicitaria.
Il
secondo gruppo di imprese è, inoltre, caratterizzato, in molti casi, dal
legame inscindibile con il territorio oltre che con materie prime
localmente prodotte. La realtà italiana agroindustriale è caratterizzata
dallo sviluppo di distretti e sistemi di sviluppo locale privi di
politiche che ne incrementino la competitività, ne favoriscano la
specializzazione, ne sostengano la crescita e la nascita a partire dal
bacino di potenzialità di produzioni alimentari di qualità di
inestimabile valore in particolare nel nostro Mezzogiorno e nelle zone
interne del Paese. Queste
considerazioni sul nostro sistema agroindustriale richiamano direttamente
i temi della professionalità del lavoro, dell’organizzazione del
lavoro, della ricomposizione del lavoro per superarne la stagionalità,
dello sviluppo di nuove professionalità e interprofessionalità legate ad
un’idea di sviluppo sistemico fondato sulla qualità e sulla tutela dei
diritti dei lavoratori. In
questa direzione occorre ridefinire la strumentazione contrattuale
relativa agli Osservatori avvicinandoli sempre di più alle realtà
aziendali e territoriali per introdurre e sviluppare pratiche contrattuali
che: -
individuino in un’ottica mirata le esigenze di formazione
professionale e continua costruendo una cultura della qualità nella
prestazione, nella produzione, verso il mercato e in relazione al
territorio. -
consentano di convenire sulle
esigenze di investimento e di servizio da contrattare con gli enti locali
e le responsabilità amministrative coinvolte. -
ricostruiscano le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro, dal
campo alla tavola, nei sistemi di sviluppo locale e individuino le
esigenze di sviluppo e investimento nonché i percorsi professionali
necessari. - verifichino le prospettive occupazionali, anche interprofessionali, per rendere sempre più stabile e qualitativamente adeguata la prestazione lavorativa.
Tutto
ciò ha senso se, parallelamente, le singole filiere costituiranno, a
livello nazionale, il terreno su cui sperimentare a livello verticale
percorsi formativi, rivendicativi e contrattuali “di sistema”. |
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Occorre
rafforzare il ruolo dell’Osservatorio Nazionale articolandolo a livello
regionale e territoriale sulle politiche di settore basate sullo sviluppo,
sulla qualità e sulla sicurezza e per il controllo a livello territoriale
della corretta applicazione delle norme contrattuali e della sicurezza sul
lavoro anche attraverso l’utilizzo dell’etichettatura e di tutte le
possibili forme di comunicazione. In tale ambito riteniamo utile costruire
all’interno dell’Osservatorio due sezioni: a)
la Sezione formazione e ricerca per promuovere linee guida di
orientamento, progetti formativi e l’identificazione delle risorse
disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo, attraverso la
costituzione di una struttura apposita da definire tra le parti; b)
la Sezione ambiente e sicurezza sui temi della qualità, della
tracciabilità, dell’etichettatura e della sicurezza applicando quanto
già predisposto nel secondo biennio contrattuale sul risk assessment e
quanto sottoscritto presso il Cnel sulla sicurezza e sulla qualità
alimentare, considerando in tale quadro i temi della ricerca e della
innovazione tecnologica e della formazione in materia di sicurezza e
qualità alimentare per i lavoratori, le RSU e gli RLS. Infine, ai fini della qualità ambientale dei siti
produttivi legati alle produzioni alimentari vanno identificati e
valorizzati i distretti industriali agroalimentari in particolare nel
rapporto con le istituzioni. Nel quadro degli strumenti di relazioni industriali va rafforzato e reso più cogente il ruolo della Commissione pari opportunità prevedendo appuntamenti annuali di pubblicazione e rendiconto delle attività svolte nonché, affidando ad essa compiti di promozione di azioni positive (ex art. 9 l. 53/00), monitoraggio prevenzione molestie sessuali e mobbing. |
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Nell’ambito delle iniziative di formazione continua
e permanente sono da prevedere l’obbligatorietà di servizi di
riqualificazione professionale al rientro dalla maternità e comunque nei
primi anni di vita del bambino (cfr art .4 comma 3 l. 53/00)
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Riconoscimento della contribuzione e della
retribuzione per il genitore che utilizza l’astensione dal lavoro
durante le malattie del bambino tra i 3 e gli 8 anni (art. 3 comma 4 l.
53/00) Anticipazione
TFR per congedo e per formazione. Vanno inoltre effettuati adeguamenti in riferimento alla nuova disciplina della l. 53/00 |
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Vanno ridefinite le azioni individuabili come
“molestie sessuali” per le quali vanno previsti codici di condotta da
identificare anche con l’apporto della Commissione pari opportunità e
relative sanzioni. Vanno individuati come “mobbing” quei “lunghi, costanti, incessanti e duraturi processi di azioni vessatorie di fronte alle quali la vittima non ha più difesa” anche in questo caso vanno definiti codici di condotta a cui l’organizzazione del lavoro deve far riferimento per prevenire tali forme di persecuzione sui luoghi di lavoro e relative sanzioni. |
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a)
Si richiede di riformulare l’art. 7 paragrafo 4 del CCNL modificando
la soglia dimensionale per la determinazione del numero dei componenti la
RSU portandone a 4 i componenti nelle unità da 51 a 200 dipendenti; b)
si richiede di poter esercitare la facoltà di convocazione delle
assemblee dei lavoratori da parte delle OO.SS per 3 ore l’anno sia
congiuntamente che disgiuntamente; c)
si richiede che i permessi sindacali vengano calcolati col criterio del
“Full Time Equivalent” su tutti i/le dipendenti (tutti i mesi di
rapporto di lavoro diviso 12), sia a tempo indeterminato che
a tempo determinato; d) si richiede di modificare (art. 9 CCNL) il calcolo del monte ore dei permessi dei lavoratori F.T.E. aumentando di 2 ore le quattro fasce per unità produttive da utilizzare in modo cumulativo. |
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Si richiede che la distribuzione del CCNL venga
estesa a tutti i lavoratori assunti sia a tempo indeterminato che
determinato e che copia del CCNL stesso venga consegnata all’atto
dell’assunzione.
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Si richiede di adeguare il d.l. 368/01 alle
specificità dei settori alimentari sia nella riconferma “del diritto di
precedenza” sia nelle modalità di assunzione dei lavoratori a tempo
determinato e indeterminato. Andranno rinvenute le soluzioni più opportune che
favoriscano la conferma a tempo indeterminato delle assunzioni a causa
mista con percorsi formativi. Per le aziende, i settori e/o i distretti produttivi,
con particolare attenzione a quelli che operano in vere e proprie
“filiere produttive”, l’incentivo dell’utilizzo delle convenzioni
di cui al d.l. 147/97 deve stabilizzare la forza lavoro a termine,
garantendo un arco lavorativo annuo sempre più consistente e certo anche
su base interaziendale. |
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Si richiede di adeguare le norme contrattuali alle
modifiche legislative. |
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Si
ritiene che l’art. 4 della parte II del CCNL vada sostanzialmente
riformulato sia per prevenire e rimuovere le più frequenti ragioni del
contenzioso sindacale e soprattutto per armonizzarne il contenuto delle
innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni. In tal senso, è opportuno precisare che il
confezionamento del prodotto rientra,
al pari della trasformazione e dell’imbottigliamento, fra le attività
proprie dell’azienda e, perciò, escluse dall’appalto, come
altrettanto opportuno pare includere tra i lavori non appaltabili
l’intera manutenzione ordinaria, abbandonando l’imprecisa e
contraddittoria distinzione tra attività manutentive realizzabili
nell’ambito o al di fuori dei normali turni di lavoro. Si chiede, inoltre, di chiarire che per manutenzione straordinaria, affidabile in appalto, devono intendersi le attività manutentive per un verso non realizzabili con i mezzi tecnici e le risorse professionali esistenti nell’impresa e, per l’altro, comunque destinate a svolgersi ed esaurirsi in un tempo predeterminato e limitato.
Sotto
il profilo dell’armonizzazione delle disposizioni contrattuali alla
legislazione vigente, si ritiene utile e necessario precisare che le
attività aziendali affidate in appalto non possono essere subappaltate e
devono essere realizzate con mezzi effettivamente organizzati
dall’appaltatore ed a concreto rischio di quest’ultimo, che il
rispetto da parte dell’appaltatore delle leggi sul lavoro e delle norme
contrattuali del settore merceologico di appartenenza è condizione
essenziale per il consenso delle parti stipulanti il contratto di appalto,
che l’impresa committente è tenuta a verificare, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, il pieno rispetto delle disposizioni di
legge e di contratto ora ricordate. Per quanto riguarda le attività appaltate a
cooperative di produzione e lavoro, è bene chiarire, in particolare, che
l’impresa committente verificherà, in corso d’opera e per l’intera
durata dell’appalto, il rispetto da parte della cooperativa appaltante
della recente legge a tutela
dei soci-lavoratori. Si chiede, infine, che – al fine di prevenire possibili ragioni di contenzioso sindacale – le imprese forniscano alla RSU, oltre alle comunicazioni successive ed aggregate indicate dal vigente testo contrattuale, anche specifiche informazioni preventive sulle attività aziendali che intendono affidare in appalto e sulla ragione sociale, delle imprese appaltatrici. |
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La struttura
della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e decentrato. La contrattazione decentrata di secondo livello è
effettuata a livello aziendale e a livello territoriale per estenderne
l’utilizzo. Per i lavoratori delle aziende per le quali non si esercita alcuna forma di contrattazione si richiede un incremento della indennità prevista dall’art. 55 del CCNL. |
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La
formazione è centrale per la sua funzione in un processo produttivo di
qualità in continua ed accelerata innovazione. I programmi di formazione vanno esaminati, tenendo
conto dei risultati derivanti dalla Sezione dell’Osservatorio Nazionale,
dalle direzioni aziendali e dalla RSU in modo congiunto. Gli esiti formativi costituiscono la base per una
verifica congiunta della congruità dell’inquadramento del lavoratore e
della sua professionalità. Per le modalità operative si potranno utilizzare le risorse esterne (comunitarie, nazionali e regionali), l’utilizzazione dell’art. 30bis del CCNL (banca ore), la partecipazione delle imprese e dei lavoratori ai residui costi di frequenza, la destinazione di una quota del tempo di lavoro individuale alla formazione. |
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Ridisegnare
la figura del RLS su procedure ed obiettivi legati alla formazione così
come prevede l’art. 18 del d.l. 626/94. Inoltre, le linee guida sulla sicurezza sul lavoro
concordate con l’U.N.I. vanno assunte come modello generale ed integrate
con le singole Associazioni. In tal quadro la formazione finanziata dall’INAIL deve divenire un impegno per le aziende fino a 100 dipendenti |
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Le
modificazioni intervenute nella odl, nei modelli di impresa e nelle
prestazioni lavorative, i differenziali retributivi tra paga di fatto e
contrattuale, hanno reso rigido ed inadeguato l’attuale sistema di
inquadramento. L’inquadramento non può più essere determinato
sulla base della mansione svolta ma tendendo anche conto della
professionalità, delle competenze sviluppate dal lavoratore, della
formazione e della flessibilità. L’attuale sistema classificatorio è in linea con
una odl dove il lavoro si svolgeva con compiti ripetitivi e senza
variabilità né flessibilità. Esattamente il contrario di quanto oggi avviene nelle
nostre aziende di qualsiasi dimensione. In sintesi una struttura organizzativa meno rigida,
forme gerarchiche di direzione snelle e una prestazione lavorativa più
flessibile giustificano un nuovo sistema di inquadramento. L’attuale sistema di inquadramento, le declaratorie e i
relativi profili minimi andranno ridefiniti seguendo i criteri della
responsabilità, della conoscenza e della autonomia. Una volta definito nel CCNL il nuovo inquadramento
questo dovrà essere applicato a livello aziendale in un confronto diretto
tra impresa e RSU. La metodologia legata alle modalità e alle gradualità dell’applicazione saranno definite nell’iter negoziale del rinnovo del CCNL. |
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La
piena rappresentanza degli interessi di queste figure è condizione
perché il sindacato e i lavoratori siano coerenti promotori di un
sistema produttivo basato
sulle qualità, sulla
partecipazione, coesione e solidarietà. Le loro conoscenze sono altresì essenziali per far
partecipare l’insieme dei lavoratori all’affermazione della sfida
europea sulla responsabilità sociale ed etica dell’impresa. Queste stesse caratteristiche devono essere oggetto della tutela contrattuale e salariale dei quadri, garantendo la formazione continua ed aumentando l’indennità di funzione a 120 euro mensili non riassorbibili. |
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M. VIAGGIATORI E PIAZZISTI |
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Occorre
attraverso la formazione aumentarne la professionalità e modificare gli
inquadramenti attualmente previsti dal CCNL. Chiarire
che per la valutazioni dell’incidenza per malattia – infortunio
-permessi, nonché l’esercizio dei diritti costituzionali (scioperi),
sul criterio dei 26esimi da
adottare anche per l’elemento incentivante. Incrementare i massimali per i rischi macchine –
invalidità – morte di almeno il 20%. L’incremento delle agibilità sindacali va previsto anche
per i delegati VV.PP. Occorre
istituire a livello aziendale e di osservatorio un vero sistema di
informazione (attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici) al fine di
coinvolgere i lavoratori VV.PP. in un quadro di corrette relazioni
industriali. |
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N. ORARIO DI LAVORO |
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Nella
riconferma dello schema attuale si richiede con forza il dimensionamento
degli organici alle effettive esigenze della produzione, delle sedi
lavorative e della sicurezza del lavoro, il solo modo per realizzare una
rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, consentendo il
godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti anche
tenendo conto dell’assenteismo medio, per mobilità ed altre assenze. In tal quadro i lavoratori devono essere messi nella
condizione di utilizzare i recuperi motivati a fronte di prestazioni
eccedenti l’orario di riferimento già identificato nel CCNL all’art.
30bis (banca delle ore). Inoltre per i sistemi di turno più gravosi vanno individuati modelli di orario che consentano orari di fatto ridotti. Infine
non dovrà più essere adottato l’uso continuativo e programmato delle
ore straordinarie utilizzate come orario comune e non per fatti legati
alla straordinarietà, che di fatto rendono le condizioni di lavoro
difficili e deregolamentate in modo particolare per i lavoratori
giornalieri. |
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O. PREVIDENZA COMPLEMENTARE |
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Si
richiede per questo rinnovo contrattuale la possibilità di incrementare i
versamenti a carico delle imprese e dei lavoratori nella contrattazione di
secondo livello. Inoltre si richiede di abbassare la soglia di accesso
per i lavoratori assunti a termine a 4 mesi e prevedere nuove modalità di
adesione per i lavoratori stagionali ciclici e/o stabilizzanti con le
convenzioni l. 56/87 o d.l. 146/97
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P. FONDO SANITARIO NAZIONALE |
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Si richiede la costituzione del Fondo nazionale
integrativo sanitario universalistico e aperto all’utilizzo del sistema
sanitario pubblico. Il
fondo dovrà operare in un regime assicurativo.
Al
Fondo aderiranno, salvo disdetta, tutti i lavoratori a cui si applica il
CCNL.
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Q. SALARIO |
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Il
potere di acquisto delle retribuzioni è stato fortemente eroso
dall’andamento del costo della vita, dai prezzi e dalle tariffe pur in
un quadro di settore fortemente contrassegnato dalla qualità e dalla
produttività. Pertanto si richiede un aumento salariale medio di 100 € mensili considerando tra gli altri fattori anche l’adeguamento del valore punto. |
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R. AIUTI E SOLIDARIETA' ALIMENTARE |
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Si
richiede la costituzione di un Fondo nazionale di “aiuti e solidarietà
alimentare” alimentato pariteticamente da lavoratori (salvo disdetta) e aziende attraverso l’utilizzo di ore da parte dei lavoratori e di prodotti alimentari da parte delle aziende. |
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S. AREA APPLICAZIONE CCNL |
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Oltre alle aziende associate estendere l’applicabilità a tutte quelle aziende che comunque producono elementi essenziali per l’alimentazione, aminoacidi, proteine e/o concorrono operativamente a monte ed a valle in modo prevalente nella produzione alimentare, nella manutenzione e nella logistica industriale. |
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T. QUOTA DI ASSISTENZA CONTRATTUALE |
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Si richiede di istituire una quota
di assistenza contrattuale a carico dei lavoratori per il rinnovo del CCNL. Gli iscritti alle OO.SS. ne sono
esentati.
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REGOLAMENTO |
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1.
I direttivi regionali unitariamente convocati, o le Segreterie Regionali
e le Segreterie Territoriali unitariamente convocate, definiscono gli
orientamenti per la gestione della fase di consultazione, i tempi per lo
svolgimento della consultazione, la data per la riunione dei direttivi
regionali unitari che deve concludere la fase della consultazione. 2.
Sulla
base delle indicazioni regionali, a livello territoriale si definiranno
piani e date delle assemblee aziendali, di reparto, di quelle
interaziendali per le piccole imprese. Andranno
programmate riunioni dei lavoratori delle filiali, dei depositi, e dei
viaggiatori e piazzisti. 3.
La
responsabilità della gestione della consultazione è affidata alle
strutture sindacali ai vari livelli ed alle RSU. 4.
Assemblee: per favorire la massima
partecipazione dei lavoratori e il massimo approfondimento le assemblee
vanno organizzate in modo da avere come unico punto all’ordine del
giorno il tema del rinnovo del CCNL. A tal fine ed in particolare nelle
realtà maggiormente significative, dovranno prevedersi assemblee di
reparto, area, uffici, ed anche in relazione a particolari figure
professionali (impiegati, tecnici, quadri, viaggiatori). Le assemblee sono convocate congiuntamente dalle
segreterie territoriali. In ogni assemblea viene nominata una Presidenza che
ha il compito di garantire lo svolgimento dei lavori e di redigere il
verbale da sottoporre al voto dell’assemblea. L’ipotesi di piattaforma va distribuita
preventivamente ai lavoratori. Il verbale dovrà riportare l’approvazione o meno
della piattaforma nel suo complesso. Dovrà riportare inoltre le
risultanze del dibattito, le eventuali proposte integrative, abrogative
e/o sostitutive, nonché il numero dei lavoratori dipendenti
dall’azienda, il numero dei partecipanti e quello degli intervenuti. Il verbale finale è posto in votazione per alzata di
mano. Qualora lo richieda il 20% dei lavoratori, si procede
al voto segreto. In tal caso, le Segreterie Territoriali provvederanno a
predisporre quanto necessario per le votazioni (urne, schede, e quanto
necessario per l’espressione segreta del voto). Il voto deve essere espresso entro e non oltre le 48
ore dall’avvenuta assemblea e si articolerà come essa si è svolta
(unica assemblea, per reparto ecc.). Copia dei verbali dovrà essere rimessa nella sua completezza alle Segreterie Territoriali, Regionali e Nazionali. |
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DIRETTIVI REGIONALI |
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Al termine delle assemblee di consultazione i
Direttivi regionali convocati unitariamente, o attivi regionali, dove
concordato, predisporranno congiuntamente un verbale con la valutazione
politica delle indicazioni emerse dalle assemblee e gli eventuali
emendamenti alla bozza di piattaforma approvati a livello regionale ed
eleggeranno unitariamente i delegati all’Assemblea Nazionale (vedi
allegato). Solo
gli emendamenti contenuti nei verbali regionali saranno valutati
dall’apposita commissione nazionale. I Direttivi regionali dovranno riunirsi entro il 07 marzo e entro la stessa data i verbali approvati dovranno essere inviati alle Segreterie Nazionali. |
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COMMISSIONE NAZIONALE |
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Una
commissione costituita da Fai, Flai e Uila nazionali effettuerà l’esame
degli emendamenti presenti nei verbali dei direttivi o attivi regionali
come sopra richiamato. I verbali ed i documenti dei direttivi a attivi
regionali dovranno pervenire alle Segreterie Nazionali entro la data
suindicata (7 marzo). Non verranno esaminati verbali e documenti che
pervengano oltre la data prevista.
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ASSEMBLEA NAZIONALE PER L'APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA |
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Si riunisce nei giorni 12 e 13 marzo 2003 per
l’approvazione conclusiva delle piattaforme. E’ composta dagli organismi dirigenti di Fai, Flai
e Uila e da 300 delegati eletti nei Direttivi regionali. Le Segreterie Nazionali, sulla base del lavoro svolto
dalla commissione, formulano la proposta conclusiva di piattaforma. All’Assemblea possono essere ripresentati solo gli
emendamenti approvati dai direttivi o attivi regionali, se respinti dalla
commissione e se i proponenti non si ritengono soddisfatti della risposta. Inoltre l’Assemblea potrà essere riconvocata prima
del termine della trattativa. |
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DELEGAZIONE TRATTANTE |
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La delegazione di trattativa composta dalle Segreterie
Nazionali più 45 strutture e 45 delegati ripartiti unitariamente tra Fai,
Flai e Uila sarà votata dall’Assemblea Nazionale del 12 e 13
marzo 2003. Nella medesima sede, su proposta delle Segreterie Nazionali,
si procederà all’elezione della delegazione trattante per il rinnovo
del CCNL della cooperazione alimentare
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CONSULTAZIONE SULL'IPOTESI DI ACCORDO |
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L’approvazione complessiva dell’ipotesi di
accordo viene, quindi, sottoposta alle assemblee dei lavoratori, da
effettuarsi con le stesse procedure delle assemblee di consultazione sulla
piattaforma.
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SCHEMA
DI PARTECIPAZIONE DEI DELEGATI FAI, FLAI, UILA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE
PER L’APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA
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N.B. L’assemblea nazionale è composta dai comitati
direttivi nazionali di FAI, FLAI e UILA e da 300 delegati suddivisi
unitariamente secondo il presente schema. I regionali dovranno inviare
alle segreterie nazionali gli elenchi dei delegati individuati.
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