CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO
PER
GLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E
IDRAULICO-AGRARIO
Il giorno
3 aprile 1989 in Palermo, presso la sede dell'ASCEBEM, in via Dante n. 58
tra
la
Circoscrizione Sicilia dello SNEBI rappresentata dal Prof.
Giuseppe Lo Manto, assistito dal Don.
Antonio Pocci e dal Don. Giorgio La Leta
e
a
FLAI-CGFL rappresentata dai Signori Antonino Casabona, Giuseppe Caruana e
Giacomo Balata;
la
FISBA-CISL rappresentata dai Signori: Francesco Carbone, Antonino
Frasca, Rocco
Verdirame e Armando Zanotti;
la
UISBA-UIL rappresentata dai Signori: Gaetano Pensabene, Michele Acquisto e
Sebastiano Tallarita
si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 8 aprile 1988 per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
PREMESSA
In aderenza ai contenuti ed agli
indirizzi fissati dalla premessa al C.C.N.L. 8 aprile 1988 le parti convengono
che:
-
gli interventi in direzione della forestazione debbono essere coerenti
alla scelta di una programmazione complessiva dello sviluppo che tenda ad
eliminare gli squilibri settoriali e territoriali e assicuri il recupero delle
zone interne e di quelle particolarmente svantaggiate;
-
l'intervento forestale, pertanto, deve puntare alla esaltazione di un
ruolo nuovo e qualificante degli addetti, quali produttori di beni e di servizi,
contro ogni logica assistenziale e di spreco;
-
la programmazione degli investimenti nel settore deve prevedere
interventi per la forestazione protettiva e produttiva;
-
la qualificazione dell'intervento forestale deve essere accompagnata dal
potenziamento del servizio di prevenzione e spegnimento degli incendi, quale
strumento che assicuri una reale salvaguardia del patrimonio boschivo ed un
migliore rapporto uomo-natura;
-
l'azione pubblica deve puntare a combinazioni produttive che associno gli
interventi forestali ad attività zootecniche ed agronomiche;
-
l'intervento della Regione nel settore forestale e delle sistemazioni
idraulico-forestali dovrà realizzarsi anche attraverso i diversi enti pubblici
operanti nel settore, tra cui i Consorzi di bonifica per i quali si auspica il
completamento dell'intrapresa azione di ripristino delle Amministrazioni
ordinarie;
-
l'occasione dell'approntamento dei piani di settore di cui alla vigente
legislazione (fra cui particolare rilevanza assumono il piano per la
forestazione, quello per le zone di collina e di montagna e quello per la
zootecnia), deve essere rapidamente colta per convogliare in un unico strumento
di intervento le disponibilità finanziarie derivanti da leggi regionali,
nazionali e comunitarie, nonché dal bilancio ordinario della regione. Tutto ciò
costituisce la condizione essenziale per il perseguimento di una politica del
lavoro volta a consolidare i livelli occupazionali.
Art.
1
Sfera
di applicazione
I rapporti di lavoro instaurati
nell'ambito della Regione Sicilia con gli operai addetti ai lavori di
sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, eseguiti in
amministrazione diretta, sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale 8/4/1988, e dal presente contratto integrativo regionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni sindacati dei
lavoratori chiedono alla controparte, la quale ne prende atto, che venga
prospettata agli Organi competenti l'esigenza di estendere l'osservanza del
presente contratto alle imprese che eseguano eventuali lavori forestali in
appalto per conto dello Stato o della Regione.
Art.
2
Osservatorio
regionale forestale
Fermo restando quanto previsto all'art.
3 del C.C.N.L. 8/4/1988, al
fine di consolidare e sviluppare il sistema di informazioni,
quale strumento di conoscenza preventiva dei programmi
di intervento, per lo sviluppo di un settore strategico per il miglioramento
delle condizioni ambientali e per la salvaguardia dei territori, le parti
convengono di istituire un Osservatorio regionale forestale composto da tre
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del
presente contratto e da tre rappresentanti nominati dallo SNEBI
circoscrizionale.
Detto Osservatorio dovrà adempiere alle
seguenti funzioni:
a) esame
dei programmi pluriennali e annuali di intervento elaborati dalla Regione nel
settore idraulico-forestale;
c)
elaborazione di proposte finalizzate alla
razionalizzazione, salvaguardia e rafforzamento delle attività
di forestazione.
Per l'espletamento dei propri compiti
l'Osservatorio chiederà la partecipazione ai propri lavori di rappresentanti
delle istituzioni regionali competenti in materia.
L'osservatorio - sulle materie di cui ai
punti a), b) e
C)
L'Osservatorio provvederà a trasmettere
alla Regione eventuali proposte elaborate ai sensi del punto c)
del precedente 2° comma
del presente articolo.
Art.
3
Ciclo
lavorativo e durata minima
Nelle ipotesi in cui i cicli lavorativi
programmati prevedano periodi di intervento di durata pari o superiore a 51
giornate lavorative, i datori di lavoro si impegnano ad assumere i lavoratori
con rapporti a tempo determinato di durata non interiore a 51 giornate
lavorative.
Art.
4
Organizzazione
del lavoro
Per quanto attiene l'applicazione
dell'art. 5 del C.C.N.L. 8/4/1988, le parti convengono che l'esame dei problemi
richiamati in detto articolo sia demandato, nel caso di rapporti di lavoro
istituiti con gli Ispettori ripartimentali delle foreste, ad organici momenti di
incontro con gli Ispettori stessi, le cui modalità verranno definite d'intesa
tra gli Ispettorati forestali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Art.
5
Classificazione
degli operai
Ai fini dell'applicazione del presente
contratto gli operai vengono classificati secondo l'articolo 6 del C.C.N.L.
8/4/1988, in operai del IV0 livello, operai specializzati, operai
qualificati ed in operai comuni.
A)
IV°
livello
-
Operatori di lotta biologica
B)
Operai
specializzati
-
Carrozzieri
-
Elettrauto
-
Costruttori di muretti a secco
-
Mulattieri
-
Motoseghisti
-
Addetti al decespugliatore meccanico
-
Autobottisti
-
Fabbri
-
Falegnami specializzati
-
Addetti radio nei centri operativi
-
Antennisti installatori
-
Riparatori di radio
-
Addetli al governo animali e loro custodia
C)
Operai qualificati
-
Addetti a radio rice4rasmittenti
-
Torrettisti
-
Addetti a squadre antincendio
-
Aiuto autobottisti
-
Addetti alla utilizzazione e coltivazione boschive
D)
Operai comuni
-
Tufi gli altri operai forestali (rimboschitore comune etc.) non
rientranti nelle qualifiche superiori.
Le qualifiche elencate nel
C.C.N.L. 8/4/1988 e nel presente
contratto integrativo regionale sono tassative.
Le parti contraenti si impegnano a far sì
che le competenti Commissioni per l'impiego riconoscano come valide, ai fin
del collocamento dei lavoratori forestali, esclusivamente le qualifiche elencate
nel C.C.N.L. 8/4/1988 e
nel presente contratto integrativo.
Entro la fine del corrente anno le
qualifiche eventualmente in essere, diverse da quelle di cui al precedente
comma, verranno ricondotte, a livello territoriale, d'intesa tra i datori di
lavoro interessati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, applicando il
criterio dell'analogia, alle qualifiche previste dal C.C.N.L. 8/4/1988 e dal presente contratto
integrativo.
Art.
6
Verifica
dell'inquadramento del lavoratori
In sede di prima applicazione del presente contratto integrativo, i datori di lavoro verificheranno, con le Organizzazioni sindacali territoriali, alla luce delle modifiche nell'organizzazione del lavoro, la correttezza degli inquadramenti assegnati ai lavoratori.
Art.
7
Attribuzione
di qualifica superiore
Nell'ipotesi di attribuzione di qualifica
superiore prevista all'ultimo comma dell'art. 7 del C.C.N.L. 8/4/1988, il datore
Art.
8
Orario
dl lavoro
L'orario di lavoro è fissato in 39 ore
settimanali.
La ripartizione del predetto orario
viene effettuata dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana in ragione di
otto ore giornaliere dal lunedì al giovedì e di sette ore giornaliere al
venerdì.
Nei lavori di prevenzione e spegnimento
degli incendi l'orario contrattuale sarà distribuito in 6 giorni, con turni
che prevedano la presenza al lavoro di alcune squadre anche la domenica.
Eventuali altre deroghe dovranno essere
concordate con le Organizzazioni sindacali firmatarie.
La distribuzione dell'orario nell'arco
della giornata (inizio, termine, pause intermedie) dovrà concordarsi a
livello aziendale con le rispettive rappresentanze sindacali.
Nel periodo estivo (giugno-settembre) il
nastro lavorativo giornaliero potrà essere effettuato, a giudizio della
direzione
Art.
9
Indennità
per i mulattieri e per i capi squadra
Per gli operai con mansioni di mulattiere
e per quelli con mansioni di capo squadra, la misura della retribuzione globale
viene maggiorata, rispettivamente, del 20% e del 5% rispetto a quella fissata
per l'operaio specializzato.
Art.
10
Indennità
per i lavori speciali e disagiati
A)
Lavori pesanti
Sono considerati lavori pesanti:
conduzione di trattori e ruspe; lavori di scasso e scateno a mano, con
esclusione di quelli relativi alla preparazione del terreno a gradoni ed
all'apertura
di buche fino a 50cm. di profondità; abbattimento di alberi con mezzi non
meccanici.
B)
Lavori nocivi e
disagiati
Sono considerati nocivi quei lavori il
cui espletamento richiede l'impiego di sostanze nocive quali antiparassitari e
diserbanti.
Si considerano disagiati i lavori in
acqua, quelli eseguiti in alta montagna, le operazioni di spegnimento degli
incendi boschivi ed il lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento.
Gli operai possono essere adibiti ai
lavori di cui al presente articolo per una durata massima di 4 ore, con una
pausa intermedia di un'ora e fermo rimanendo l'importo della retribuzione
giornaliera. Tale limitazione non si applica per le operazioni di spegnimento degli incendi, per i normali lavori
eseguiti in alta montagna e
per il lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento.
Agli operai che lavorano nelle
condizioni di disagio di seguito elencate competono le maggiorazioni a fianco
segnate sulla retribuzione globale:
a) lavori
in acqua: 10%;
b) lavori di spegnimento
incendi: 15%:
C)
lavori in alta montagna: 8%
per i lavori che si svolgono da 1.000 a 1.500 metri s.l.m.; 10% per lavori che
si svolgono oltre i 1.500 metri s.l.m;
d) lavoro degli addetti
alle torrette di avvistamento: 5%.
Art.
11
Ambiente di lavoro e nocività
I cantieri di lavoro debbono essere
dotati di rifugio ad uso ricovero di fortuna, di spogliatoi e di
servizi igienici.
Ad ogni squadra deve essere assegnata
una cassetta di pronto soccorso fornita di tutte le specialità sanitarie
all'uopo
occorrenti.
I lavoratori addetti ai lavori in acqua
devono essere forniti gratuitamente di stivali di gomma, di guanti e di
indumenti impermeabili.
Ai lavoratori addetti
all'impiego di sostanze nocive, quali
antiparassitari e diserbanti, nonché agli addetti alla repressione degli
incendi boschivi debbono essere forniti gratuitamente tutti gli indumenti
prescritti dalle norme antinfortunistiche inerenti a tali lavorazioni.
Art.
12
Lavoro
straordinario, notturno e festivo
Si considera:
a) lavoro
straordinario quello eseguito oltre l'orario di lavoro previsto dall'art. 8 del
presente contratto integrativo;
b) lavoro notturno
quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;
c) lavoro
festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi
riconosciuti tali dallo Stato e dalla regione.
Il lavoro straordinario non potrà
superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di eccezionale necessità e non potranno perciò assumere carattere sistematico. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario notturno e festivo da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da computarsi su paga base, contingenza ed indennità speciale, sono le seguenti:
a) | lavoro notturno | 27% |
b) | lavoro festivo | 39% |
c) | lavoro straordinario diurno | 24% |
d) | lavoro straordinario festivo | 50% |
e) | lavoro straordinario notturno | 38% |
f) | lavoro festivo notturno | 46% |
g) |
lavoro festivo notturno straordinario |
66% |
h) | lavoro organizzato in turni periodici che |
15% |
Le
percentuali di cui sopra non sono cumulabili.
Art.
13
Indennità
chilometrica o di percorso e
mezzi dl trasporto
Il datore di
lavoro è
tenuto, di norma, a provvedere ai mezzi di trasporto nel caso in cui l'operaio
debba svolgere le sue prestazioni in una località che disti dal centro del
perimetro urbano del comune o della frazione di residenza dell'operaio stesso più
di 2 km.
Nell'ipotesi in cui il
lavoratore risulti iscritto in una sezione di collocamento diversa da quella
dei comune o della trazione di residenza, la distanza di cui al precedente comma viene computata dal centro dei perimetro urbano
ove ha sede detta sezione di
collocamento.
Qualora non si renda
possibile giungere fino al posto di lavoro con i summenzionati mezzi, il datore
di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, per il rimanente percorso,
un'indennità nella misura di un quarto d'ora della paga globaIe per ogni km.
di effettivo percorso.
In ogni caso, se il tempo trascorso in
viaggio sui mezzi forniti dal datore di lavoro, supera 190 minuti tra l'andata
ed il ritorno, il tempo eccedente viene considerato come effettiva prestazione
di lavoro.
Qualora il datore di lavoro non fornisca
i mezzi di trasporto, nell'ipotesi di cui al 1° comma, all'operaio compete
un'indennità, per i chilometri percorsi in eccedenza ai primi due dell'andata
ed ai primi due del ritorno.
La misura di tale indennità è fissata
in L.255 al km.
L'importo dell'indennità chilomètrica,
come indicato al precedente comma, verrà adeguato in aumento o in diminuzione
sulla base delle variazioni del prezzo della benzina super in ragione del 15%
dell'aumento o della diminuzione del prezzo della benzina super che si
verificheranno dopo la stipula del presente contratto integrativo.
Le distanze percorse vanno misurate
nello sviluppo della via rotabile di collegamento più breve o, in mancanza,
sulla via di accesso al posto di lavoro esistente.
Art.
14
Attrezzi
di lavoro
All'operaio sono forniti da parte del
datore di lavoro gli attrezzi occorrenti secondo le consuetudini e gli usi
locali.
Qualora il datore di lavoro non fornisca
gli attrezzi e questi siano approntati dagli operai, agli stessi dovrà essere
corrisposta
un'indennità per logorio attrezzi nella misura di L.350 al
giorno.
Art.
15
Modalità
di pagamento della retribuzione
Fermo restando quando previsto all'art.
31 dei C.C.N.L. 8/4/1988, la corresponsione della retribuzione mensile deve
essere effettuata non oltre i 10 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui
si riferisce.
Art.
16
Infortunio
sul lavoro e malattia
Agli operai rientranti nella sfera di
applicazione del presente contratto integrativo verrà corrisposta, a carico
del datore di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro, mediante integrazione
del trattamento corrisposto dagli istituti assicurativi, l'intera retribuzione
sia nel giorno in cui si è verificato l'infortunio (cfr. art. 213 D.P.R.
30/6/1965, n. 1124), sia nei primi tre giorni successivi a quello in cui si è
verificato l'infortunio.
Agli operai rientranti nella sfera di
applicazione dei presente contratto integrativo verrà anche corrisposto, nei
primi tre giorni di assenza per malattia debitamente certificata, un
trattamento economico pari all'indennità giornaliera di malattia corrisposta
dall'INPS a partire dal quarto giorno.
Secondo le vigenti disposizioni di legge
è in facoltà del
datore
di lavoro richiedere alle competenti USLL o ai servizi
ispettivi dell'INPS l'effettuazione di visite mediche di controllo.
Art.
17
Diritti
sindacali
Delegati di cantiere
In ogni cantiere di lavoro cui siano
occupati fino a 50 operai, può essere eletto un rappresentante nell'ambito di
ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto
integrativo, mediante assemblea unica o riunione per singoli raggruppamenti
sindacali.
Nei cantieri che occupino un numero di
operai superiore a quello indicato nel precedente comma potranno essere eletti
due rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione.
Tutela del delegato
Il delegato di cantiere non può essere
licenziato o trasferito dal cantiere in cui è eletto, né colpito da misure
disciplinari e da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di
lavoro, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i
provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi
esecutivi se non dopo l'esame con le Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto integrativo.
Compiti
dei delegati di cantiere
I delegati di cantiere hanno i seguenti
compiti;
a) intervenire
presso il datore di lavoro o il suo legale rappresentante per fare rispettare
il contratto di lavoro e la legislazione sociale vigente;
b) discutere con il
datore di lavoro o il suo legale rappresentante questioni riguardanti
l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il programma organizzativo del
cantiere;
c) definire con il
datore di lavoro o il suo legale rappresentante gli obblighi scaturenti dall'art
11 della legge 11/8/1970, n. 83;
d) esaminare e
concordare con il datore di lavoro o il suo la gaIe rappresentante misure
integrative in materia di tra sporto, mensa, logorio attrezzi, lavori pesanti,
nocivi e disagiati, etc.
Permessi sindacali
Alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori firmatarie del presente contratto integrativo è riconosciuto il
diritto di richiedere a mezzo dei propri organi provinciali permessi sindacali
retribuiti per gli operai membri dei comitati direttivi nazionali, regionali e
provinciali e per i delegati di cantiere.
I permessi sindacali retribuiti sono
accordati nella misura di 12 giorni lavorativi nell'anno, non superiore a giorni
tre consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali.
Per i dirigenti provinciali e per i
delegati di cantiere i per messi sindacali retribuiti sono accordati nella
misura di 6 giorni lavorativi nell'arco di 6 mesi di lavoro, cumulabili entro il
periodo massimo di 6 mesi.
I dirigenti sindacali di cui al 1° comma
del presente articolo hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione ad attività sindacali, in misura non superiore a 8 giorni
all'anno.
Per esercitare il diritto di cui sopra i
dirigenti sindacali devono presentare all'Azienda la richiesta
dell'organizzazione sindacale cui appartengono - sia nazionale, regionale o
provinciale.
Art.
18
Formazione
professionale
La formazione professionale nel settore
sarà informata ai principi dettati dalla legge 21/12/1978, n. 845 e dalla legge
regionale 6/3/1976, n.
24, per il conseguimento delle finalità indicate nell'art. 38 del contratto
collettivo nazionale dell'8/4/1988.
Entro il mese di ottobre di ogni anno le
parti definiranno il programma di formazione e riqualificazione professionale
che dovrà essere coerente con gli obiettivi generali di sviluppo e con
l'esigenza di professionalità richiesta dall'attuazione dei programmi
d'intervento.
Ai fin predetti, si richiede che venga
destinata ai programmi di formazione professionale un'adeguata aliquota degli
investimenti previsti per il settore.
Art.
19
Contributo
per assistenza contrattuale
Fermo restando il contributo di
assistenza contrattuale nazionale di cui all'art. 43 del C.C.N.L. 8/4/1988, che
deve esser trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e
versato alle Organizzazioni sindacali nazionali FLAICGIL, FISBA-CISL e
UISBA-UIL con le modalità e nella misura di cui all'allegato L al predetto
contratto, viene confermato il contributo di assistenza contrattuale
regionale.
Tale contributo è fissato nella misura
di L.60 per ciascuna giornata lavorativa e dovrà esser trattenuto dai datori di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni
sindacali regionali firmatarie del presente contratto integrativo.
Art.
20
Quote
sindacali
Il datore di lavoro è tenuto ad
operare, su delega del lavoratore, una trattenuta nella misura dell' l
%
sull'importo della retribuzione netta liquidata, a favore delle Organizzazioni
sindacali provinciali indicate dal lavoratore medesimo.
Le suddette trattenute dovranno essere
versate a cura del datore di lavoro, mensilmente, nelle forme e con le modalità
che le Organizzazioni sindacali contraenti comunicheranno.
Art.
21
Statuto
dei lavoratori
In tutte le aziende che assumono
lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto
integrativo si intendono pienamente operanti le norme della legge 20/5/1970,
n. 300 e si riconosce inoltre il diritto agli Istituti di patronato di svolgere
nelle aziende e tra i lavoratori le funzioni istituzionali.
Art.
22
Commissione
paritetica regionale
È istituita, con sede in Palermo, la
Commissione paritetica regionale, composta come segue:
-
tre membri nominati dalla Circoscrizione SNEBI della Sicilia;
-
tre membri nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni
Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è
richiesta la maggioranza di tutti i membri.
La Commissione si riunisce, su richiesta
di uno dei quattro sindacati firmatari del presente contratto integrativo, entro
20 giorni dalla richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è
effettuata dalla Circoscrizione SNEBI della Sicilia.
La Commissione decide, in via
definitiva, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con voto
favorevole di almeno 5 membri, quando sono presenti tutti i membri della
stessa. Nel caso in cui non siano presenti tutti i membri, a Commissione può deliberare solo con il voto
favoreve le di tutti i presenti.
Qualora la vertenza riguardi Enti
diversi dai Consorzi bonifica, lo SNEBI è tenuto a sostituire due dei suoi membri
con altrettanti rappresentanti dell'Ente interessato.
Rientrano fra i compiti della
Commissione paritetica:
a) l'interpretazione
autentica de presente contratto integrativo:
b) il tentativo di
conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali;
C)
consultazioni su
problemi di reciproco interesse.
Esperiti infruttuosamente i tentativi di
conciliazione, le parti
hanno la più ampia libertà d'azione
Per ogni questione o gruppo di questione sottoposte all'esame della Commissione viene redatto apposito verbale.
Art. 23
Decorrenza
e durata del contratto
Le norme contenute nel presente
contratto trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e scadranno il
30 giugno 1990.
Il contratto si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno
qualora non venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi
prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata A.R.
PROTOCOLLO
AGGIUNTIVO
Alle trattative per il rinnovo del
contratto integrativo regionale per gli operai addetti ai lavori di
sistemazione idraulicoforestale ed idraulico-agraria ha partecipato, in qualità
di osservatore designato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle
Foreste, il Dott. Calogero Ricciardo il quale dichiara che sarà valutata
nella sede competente l'opportunità di promuovere il recepimento del presente
contratto integrativo, per estenderne l'applicazione, nei limiti consentiti
dalle vigenti disposizioni, ai lavori condotti in amministrazione diretta
dagli Ispettorati ripartimentali delle Foreste e dall'Azienda Foreste
Demaniali della Regione Sicilia.