CONTRATTO
AZIENDALE
L'anno
1994, addì 22.07.94,del mese di luglio fra il CDF della GALA ITALIA S.p.A.,
composta di Sigg.ri Bonvegna Filippo, De Pasquale
Pino, Sciuto
Rosa, Sinatra
Pasquale, Scuderi Eugenio, Torrisi Salvatore,
assistito dal
Sig. Stella Carmelo nella
qualità di segretario della FLAI CGIL, il Sig. Midollo Giuseppe nella qualità
di segretario della FAT CISL ed il Sig. Prezzavento Francesco nella qualità di
segretario a della UILA UIL, da un
lato, e la GALA
ITALIA S.p.A.
rappresentata dai
Sigg.ri Dr. Tomarchio
Filippo, dirigente di stabilimento, Rag. Zuppelli Santi,
dirigente amministrativo,
Sig.ra Masacci
Flavia, assistiti dall1Avv. Prof. Placido Petino, dall'altro;
si concorda e stipula quanto appresso.
PREMESSO
che
le parti intendono stipulare uno strumento contrattuale finalizzato al
perseguimento degli intendimenti ed obiettivi propostisi dall'accordo del 23
luglio 1993 raggiunto fra CGIL,
CISL, UIL, CONFINDUSTRIA e GOVERNO.
PREMESSO
altresì,
che nel detto accordo è espressamente precisato e voluto che "le
erogazioni del
livello di
contrattazione aziendale sono
strettamente correlate
ai risultati
PREMESSO
INFINE
- Che, nonostante ciò la Gaia Italia sta sostenendo e continuerà a sostenere uno sforzo non indifferente organizzativo ed economico avente come fine il perseguimento di obiettivi di qualità.
-
Che tali
obiettivi attengono
sia alla
fase dell'approvvigionamento del
latte sia
alla cosiddetta qualità tecnologica perseguita
mediante l'organizzazione
tecnica aziendale.
TUTTO
CIO' PREMESSO
1)
Le parti, avendo come obiettivo comune il miglioramento della
qualità dei
prodotti, nonché
il recupero
di produttività ed
efficienza, unitamente alla
maggiore redditività industriale, nel quadro
dell'accordo tra le parti sociali
ed il governo del 23.07.1993, concordano un aumento retributivo, mensile del
premio di produzione di lire 72.400 per 14 mensilità con effetto dal 1.07.1994
al 31.12.1997.
2)
Le parti, inoltre,
concordano la introduzione di una
forma di salario variabile, legato, cioè, alla produttività ed all1andarnento
aziendale così come suggerito dal
detto accordo del 23.07.1993.
Al
riguardo precisa l'impresa che sulla
base di indici nazionali
provenienti dal settore e relativi al rapporto fra latte
lavorato ed unità lavorativa,
in un
contesto di similitudine
di apparato
produttivo, si
riscontra un rapporto
produttività pro-capite di economicità minima pari ad una unità lavorativa
per un milione di litri di latte. Movendo da
tale dato
si concorda,
altresì, che
al superamento dello stesso e con un margine di tolleranza di non
oltre 3.600
(tremilaseicento) ore annue
eccedenti l1orario contrattuale - detratti,
comunque, ovviamente
i costi di non qualità ché sono individuati nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente contratto - l'impresa
corrisponderà lire 51
a litro
sull'eccedenza rispetto al detto rapporto di base economica minima
"1 unità produttiva - 1 milione di litri di latte lavorato" fino a
50.000.000 di litri. Per i successivi 5 milioni di litri e solo per tale
porzione di prodotto eventuale, si assume a riferimento il rapporto concordato
di 1 unità a 1 milione e trecentomila
litri di latte lavorato. Dai 55 milioni di litri di latte lavorato in poi e solo
per la quantità di prodotto eccedente tale limite, si assume a riferimento il
rapporto concordato di 1 unità a 1 milione e cinquecentomila litri di latte
lavorato. Per tale rapporto vengono
prese in considerazione tutte le unità lavorative dello stabilimento. La
ripartizione dell'importo come sopra calcolato avverrà per i 2/3 al personale
di produzione e per 1/3 al personale non addetto alla produzione se l'organico
di personale non addetto alla produzione raggiunga o superi la percentuale
di 1/3 dell'organico complessivo dello
stabilimento. Se l'organico del
personale non addetto alla
produzione (non) raggiunge tale percentuale la erogazione allo stesso
verrà ridotta in proporzione. In
ogni caso sono esclusi dalla
erogazione i dirigenti e, pertanto, la erogazione riguarderà i quadri, gli
impiegati e gli operai.
Si
conviene che i rilievi circa i risultati ottenuti saranno effettuati a fine di
ogni anno e sul complessivo lavorato annuo,
sicché l'importo
eventualmente risultante dalla
produttività conseguita in eccedenza al sopradetto rapporto di base possa
essere corrisposto al personale a fine d'anno, escludendosi dal calcolo solo le
assenze per malattie non ospedalizzate ed i periodi di astensione facoltativa
post partum.
Dato
il carattere sperimentale di tale premio mobile sub punto 2, le parti si
incontreranno entro il l° semestre
dall'entrata in vigore del presente contratto integrativo aziendale,
al fine
di compiere
una verifica
circa le condizioni
complessive di
praticabilità degli
obiettivi concordati.
3) Le parti firmatarie del presente contratto, in considerazione dell'impegno economico assunto dall'impresa ed in conformità alla volontà espressa dai vertici nazionali Confederali del sindacato, della Confindustria e del Governo con l'accordo del 23.07.1993, concordano, altresì sulla esigenza di recuperare produttività nell'ambito di quanto previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria.
Al
riguardo le parti intendono realizzare un coordinamento fra il disposto
dell'art. 2103 del codice civile, siccome novellato dall'art. 13 Legge n. 300
del 1970 e la previsione del contratto collettivo contenuta nel primo e
nell'ultimo comma dell'art. 10.
Si
concorda che
tale possibilità
resta limitata
esclusivamente alle aree di omogeneità professionale così individuate
ed all'interno
dell'area in
sui si presta
servizio.
-Si
individua una prima area di omogeneità professionale fra il reparto ricevimento
latte e pastorizzazione, il reparto confezionamento latte pastorizzato,
il reparto confezionamento
latte UHT
ed il
reparto riempimento
bidoncini.
-
Si individua una seconda area di omogeneità professionale fra il reparto
spacchettamento latte, il reparto carrellisti ed il reparto banchina carico
prodotti freschi.
- Si individua una terza area comprendente officina e servizi tecnici di stabilimento.
In
casi di assenze non programmate per morbilità nei reparti UHT
e pastorizzato, gli addetti alla terza area potranno essere utilizzati a norma
dell'art. 10.
Sempre
con il
carattere della
temporaneità previsto
dall'art. 10 del CCNL
si concorda
una possibilità
di utilizzo in mobilità di mansioni di prima e di seconda area salo per
le fasi lavorative del riempimento
bidoncini e del recupero prodotti
caseari, ove
si creino necessità
di aumento di produttività per elevata richiesta stagionale in un
reparto dei due o a
fronte di un calo di esigenze produttive nell’altro.
FLESSIBILITA'
DEGLI ORARI
Si
concorda di
realizzare uno
spazio di
flessibilità dell'orario di lavoro conformemente e nei limiti di quanto
previsto dall'art. 13 del CCNL,
punto Flessibilità degli orari elevando a 64 ore le 56 ivi
previste.
Si conviene, pertanto, quanto sopra in relazione alle particolari caratteristiche della organizzazione produttiva aziendale finalizzata alla lavorazione ed alla distribuzione di prodotti da realizzarsi in tempi particolarmente condizionati dalle caratteristiche degli stessi e dalla destinazione al consumo in tempi estremamente brevi.
In relazione a tali ragioni si consente l'utilizzo di queste ore anche per l'andamento variabile della domanda e, conseguentemente, delle possibilità di distribuzione dei vari prodotti nelle diverse stagioni dell'anno e per fruizione ferie.
Il recupero avverrà in relazione alla particolare struttura di orario di ogni reparto, con la previsione di intere giornate ovvero con la previsione di ore giornaliere in periodo da determinarsi.
Le ore di flessibilità non concorrono per il plafond delle 3.600 ore considerate al punto 2) del presente accordo, nel caso di mancato recupero.
L'impresa potrà fruire di 3.600 ore di straordinario riferite allo stabilimento.
La diminuzione di orario per flessibilità non comporterà la perdita dell'indennità di presenza giornaliera.
4)
TOLLERANZA, PRODUTTIVITA' E DISECONOMIE
Sotto
tale profilo, in relazione al carattere di prestazione assidua
e continuativa che deve avere il lavoro svolto allo interno
dell'orario contrattuale, si riconosce che l'orario di
lavoro coincide
con la
presenza del
lavoratore in reparto.
Si ribadisce che il vestiario è concesso in uso al personale dipendente ed in stretta dipendenza con la esecuzione della prestazione lavorativa.
Pertanto,
in caso di cessazione del rapporto, va restituito e nella ipotesi di esigenza di
rinnovo del singolo capo di abbigliamento dato in concessione,
quello precedentemente goduto deve essere riconsegnato.
Si
concorda che i pantaloni, giubbini, magliette, scarpe o stivali, camici o
copricapo, saranno rinnovati ogni 6 mesi. Per i capi speciali, gli stessi
saranno sostituiti ad usura. Nel quadro di un progressivo affinamento degli
strumenti
Si
impegna, altresì, a mettere a disposizione del Consiglio di fabbrica ove richiesti indici di presenza individuali.
La
individuazione delle ore
cella ed i
criteri per la
programmazione delle ferie sono precisati dalle parti negli allegati B e C,
che, insieme al già citato
allegato A,
costituiscono
anch'essi parte
integrante deI presente accordo aziendale.
Il
presente accordo ha decorrenza dal 1luglio
1994 e scadrà il 31.12.1997.
LETTO,
CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
Allegato
A
I
costi di non qualità vengono concordemente definiti dal Consiglio
di fabbrica e dalla
rappresentanza aziendale secondo i seguenti indici di riferimento, il cui
superamento implica le detrazioni dal premio variabile che verranno
specificate.
1) Scarto carta BRIK |
0,6% |
2) Scarto cartoni imballaggio da 16 litri latte BRIK |
0,8% |
3) Reso tecnico latte BRIK da magazzino 01 |
0,25% |
4) Carta Rex (da definire entro dicembre1994). |
Per i punti 1) e 2) lo scarto si determina dividendo i litri di latte versato a magazzino 01 e la carta BRIK consumata nell'anno.
Per il punto 3) lo scarto si determina dividendo i litri versati a magazzino 01 per i litri passati per difetto tecnico da magazzino 01 a magazzino batteriologico.
L'eccedenza
rispetto ai dati percentuali sopra concordati verrà detratta dal premio
(variabile) considerando per i punti 1) e 2) il costo medio annuale degli
imballaggi a litro.
Per il punto 3) si detrarrà dal premio (variabile) il 30% del prezzo di ricavo medio di vendita del latte Tutti gli obiettivi sopra prefissati per i costi di non qualità saranno diminuiti del 5% nel 1995 e di un ulteriore 5% nel 1996.
I
sopradescritti meccanismi
sui costi
di non
qualità
Allegato
B
Il programma ferie sarà definito con il Consiglio di fabbrica entro il 31 gennaio di ogni anno.
Tale programma, comunque, riserverà tre settimane a scelta del lavoratore nel periodo estivo dal 15.06 al 15.09 in modo da mantenere le condizioni di continuità produttiva aziendale.
Un1altra settimana sarà riservata a scelta del lavoratore in periodo diverso da quello estivo come permessi individuali
Tre
settimane saranno godute in periodo e secondo modalità di ripartizione a scelta
dell'impresa.
Allegato
C
Si
concordano le ore cella secondo le seguenti modalità
Addetti
panchina prodotti freschi
Turno A dalle ore 22 alle ore 6 | n.2 unità per complessive | 13 ore |
Turno B dalle ore 00 alle ore 8 | n.1 unità | 2 ore |
Turno C dalle ore 8 alle ore 16 | n.1 unità | 1 ora |
Turno D dalle ore 10 alle ore 18 | n. l unità | 1 ora |
3 ore | ||
Turno E dalle ore 13 alle ore 21 | n. l unità | 4 ore |
Turno F dalle ore 16 alle ore 24 | n. l unità | 2 ore |
TOTALE |
26 ore |
Addetti
produzione latte e panna fresca
Addetti produzione bidoncini
n. l unità 2
ore
TOTALE
34 ore giornaliere