CONTRATTO AZIENDALE

L'anno 1994, addì 22.07.94,del mese di luglio fra il CDF della GALA ITALIA S.p.A., composta di Sigg.ri Bonvegna Filippo, De Pasquale  Pino,  Sciuto  Rosa,  Sinatra  Pasquale,  Scuderi Eugenio,  Torrisi  Salvatore,  assistito  dal  Sig.  Stella Carmelo nella qualità di segretario della FLAI CGIL, il Sig. Midollo Giuseppe nella qualità di segretario della FAT CISL ed il Sig. Prezzavento Francesco nella qualità di segretario a  della UILA UIL, da un lato, e  la GALA  ITALIA  S.p.A.  rappresentata  dai  Sigg.ri  Dr. Tomarchio Filippo, dirigente di stabilimento, Rag. Zuppelli Santi,  dirigente  amministrativo,  Sig.ra  Masacci  Flavia, assistiti dall1Avv. Prof. Placido Petino, dall'altro; si concorda e stipula quanto appresso.

PREMESSO

che le parti intendono stipulare uno strumento contrattuale finalizzato al perseguimento degli intendimenti ed obiettivi propostisi dall'accordo del 23 luglio 1993 raggiunto fra CGIL, CISL, UIL, CONFINDUSTRIA e GOVERNO.

PREMESSO

altresì, che nel detto accordo è espressamente precisato e voluto che "le erogazioni  del  livello  di  contrattazione aziendale   sono   strettamente   correlate   ai   risultati conseguiti nella realizzazione di  programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano  ...nonché ai     risultati legati all'andamento economico dell' impresa”.

PREMESSO INFINE

  -   Che la rappresentanza dell'impresa tiene a sottolineare la difficile congiuntura economica in generale,  del  settore specifico  lattiero-caseario  e,   conseguentemente,   dello stabilimento.

 - Che,  nonostante  ciò  la Gaia Italia sta sostenendo  e continuerà  a  sostenere  uno  sforzo  non   indifferente organizzativo ed economico avente come fine il perseguimento di obiettivi di qualità.

-        Che   tali   obiettivi   attengono   sia   alla   fase dell'approvvigionamento  del  latte  sia  alla  cosiddetta qualità  tecnologica  perseguita  mediante  l'organizzazione tecnica aziendale.

TUTTO CIO' PREMESSO

 

1)    Le parti, avendo come obiettivo comune il miglioramento della  qualità  dei  prodotti,   nonché  il  recupero  di produttività  ed  efficienza,   unitamente  alla  maggiore redditività  industriale,  nel  quadro dell'accordo tra  le parti sociali ed il governo del 23.07.1993, concordano un aumento retributivo, mensile del premio di produzione di lire 72.400 per 14 mensilità con effetto dal 1.07.1994 al 31.12.1997.

2)  Le parti,  inoltre,  concordano la introduzione di  una forma di salario variabile, legato, cioè, alla produttività ed all1andarnento aziendale così  come suggerito dal detto accordo del 23.07.1993.

Al riguardo precisa l'impresa che  sulla base di  indici nazionali provenienti dal settore e relativi al rapporto fra latte  lavorato ed unità  lavorativa,  in  un  contesto  di similitudine  di  apparato  produttivo,  si  riscontra  un rapporto produttività pro-capite di economicità minima pari ad una unità lavorativa per un milione di litri di latte. Movendo  da  tale  dato  si  concorda,  altresì,   che  al superamento dello stesso e con un margine di tolleranza di non  oltre  3.600  (tremilaseicento)  ore  annue  eccedenti l1orario contrattuale - detratti,  comunque,  ovviamente  i costi di non qualità ché sono individuati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente contratto - l'impresa  corrisponderà  lire  51  a  litro  sull'eccedenza rispetto al detto rapporto di base economica minima "1 unità produttiva - 1 milione di litri di latte lavorato" fino a 50.000.000 di litri. Per i successivi 5 milioni di litri e solo per tale porzione di prodotto eventuale, si assume a riferimento il rapporto concordato di 1 unità a 1  milione e  trecentomila litri di latte lavorato. Dai 55 milioni di litri di latte lavorato in poi e solo per la quantità di prodotto eccedente tale limite, si assume a riferimento il rapporto concordato di 1 unità a 1 milione e cinquecentomila litri di latte lavorato.  Per tale rapporto vengono prese in considerazione tutte le unità lavorative dello stabilimento. La ripartizione dell'importo come sopra calcolato avverrà per i 2/3 al personale di produzione e per 1/3 al personale non addetto alla produzione se l'organico di personale non addetto alla produzione raggiunga o superi la percentuale  di 1/3  dell'organico  complessivo  dello  stabilimento.   Se l'organico  del personale  non  addetto  alla  produzione (non) raggiunge tale percentuale la erogazione allo stesso verrà ridotta in proporzione.  In ogni caso sono esclusi  dalla erogazione i dirigenti e, pertanto, la erogazione riguarderà i quadri, gli impiegati e gli operai.

Si conviene che i rilievi circa i risultati ottenuti saranno effettuati a fine di ogni anno e sul complessivo lavorato annuo,  sicché  l'importo  eventualmente  risultante  dalla produttività conseguita in eccedenza al sopradetto rapporto di base possa essere corrisposto al personale a fine d'anno, escludendosi dal calcolo solo le assenze per malattie non ospedalizzate ed i periodi di astensione facoltativa post partum.  

Dato il carattere sperimentale di tale premio mobile sub punto 2, le parti si incontreranno entro il l°  semestre dall'entrata in vigore del presente contratto integrativo aziendale,  al  fine  di  compiere  una  verifica  circa  le condizioni  complessive  di  praticabilità  degli  obiettivi concordati.

3)  Le  parti  firmatarie  del  presente  contratto,   in considerazione dell'impegno economico assunto dall'impresa ed in conformità alla volontà espressa dai vertici nazionali Confederali del sindacato, della Confindustria e del Governo con l'accordo del 23.07.1993,  concordano,  altresì   sulla esigenza di recuperare produttività nell'ambito di quanto previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria.

Al riguardo le parti intendono realizzare un coordinamento fra il disposto dell'art. 2103 del codice civile, siccome novellato dall'art. 13 Legge n. 300 del 1970 e la previsione del contratto collettivo contenuta nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 10.

Si   concorda   che   tale   possibilità   resta   limitata esclusivamente alle aree di omogeneità professionale così individuate  ed  all'interno  dell'area  in  sui  si  presta servizio.

-Si individua una prima area di omogeneità professionale fra il reparto ricevimento latte e pastorizzazione, il reparto  confezionamento  latte  pastorizzato,  il  reparto confezionamento  latte  UHT  ed  il  reparto  riempimento bidoncini.

- Si individua una seconda area di omogeneità professionale fra il reparto spacchettamento latte, il reparto carrellisti ed il reparto banchina carico prodotti freschi.

-  Si  individua una terza area  comprendente  officina  e servizi tecnici di stabilimento.

In casi di assenze non programmate per morbilità nei reparti  UHT e pastorizzato, gli addetti alla terza area potranno essere utilizzati a norma dell'art. 10.

Sempre  con  il  carattere  della  temporaneità  previsto dall'art.  10  del  CCNL  si  concorda  una  possibilità  di utilizzo in mobilità di mansioni di prima e di seconda area salo per le fasi  lavorative del riempimento bidoncini  e  del recupero  prodotti  caseari,  ove  si  creino  necessità  di aumento di produttività per elevata richiesta stagionale in un reparto dei due o  a  fronte  di un calo di  esigenze produttive nell’altro.

 

FLESSIBILITA' DEGLI ORARI

 

Si  concorda  di  realizzare  uno  spazio  di  flessibilità dell'orario di lavoro conformemente e nei limiti di quanto previsto dall'art.  13 del CCNL,  punto Flessibilità degli orari elevando a 64 ore le 56 ivi previste.

Si conviene, pertanto, quanto sopra in relazione alle particolari caratteristiche della organizzazione produttiva aziendale finalizzata alla lavorazione ed alla distribuzione di  prodotti  da  realizzarsi  in  tempi  particolarmente condizionati  dalle  caratteristiche  degli  stessi  e  dalla destinazione al consumo in tempi estremamente brevi.

In relazione a tali ragioni si consente l'utilizzo di queste ore  anche  per  l'andamento  variabile  della  domanda  e, conseguentemente,  delle possibilità di  distribuzione dei vari  prodotti  nelle  diverse  stagioni  dell'anno  e  per fruizione ferie.

Il recupero avverrà in relazione alla particolare struttura di orario di ogni reparto,  con la previsione di  intere giornate ovvero con la previsione di ore giornaliere  in periodo da determinarsi.

Le ore di flessibilità non concorrono per il plafond delle 3.600 ore considerate al punto 2) del presente accordo, nel caso di mancato recupero.

L'impresa  potrà  fruire  di  3.600  ore  di  straordinario riferite allo stabilimento.

La diminuzione di orario per flessibilità non comporterà la perdita dell'indennità di presenza giornaliera.

 

4) TOLLERANZA, PRODUTTIVITA' E DISECONOMIE

 

Sotto tale profilo, in relazione al carattere di prestazione assidua e continuativa che deve avere il lavoro svolto allo interno dell'orario contrattuale, si riconosce che l'orario di  lavoro  coincide  con  la  presenza  del  lavoratore  in reparto.

Si ribadisce che il vestiario è concesso in uso al personale dipendente ed in stretta dipendenza con la esecuzione della prestazione lavorativa.

Pertanto, in caso di cessazione del rapporto, va restituito e nella ipotesi di esigenza di rinnovo del singolo capo di abbigliamento dato in concessione,  quello precedentemente goduto deve essere riconsegnato.

 Si concorda che i pantaloni, giubbini, magliette, scarpe o stivali, camici o copricapo, saranno rinnovati ogni 6 mesi. Per i capi speciali, gli stessi saranno sostituiti ad usura. Nel quadro di un progressivo affinamento degli strumenti individuati dalle parti  circa il miglioramento dell'andamento produttivo e qualitativo - anche ai fini di una più completa informazione dei lavoratori stessi sulle ragioni  della  distribuzione  dei  miglioramenti  economici variabili   -   l'impresa  si   preoccuperà   di   affiggere mensilmente su apposita bacheca aziendale gli  indici  di qualità lavoro ed i dati relativi alla effettiva presenza media al lavoro del reparto complessivamente considerato.

Si impegna, altresì, a mettere a disposizione del Consiglio di fabbrica ove  richiesti indici di presenza individuali.

La individuazione  delle ore  cella ed  i  criteri per  la programmazione delle ferie sono precisati dalle parti negli allegati B e C,  che,  insieme al già citato allegato A,

costituiscono anch'essi  parte  integrante deI  presente accordo aziendale.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1luglio  1994 e scadrà il 31.12.1997.                                          

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 


Allegato A

I costi di non qualità vengono concordemente definiti dal Consiglio  di  fabbrica  e  dalla  rappresentanza  aziendale secondo i seguenti indici di riferimento, il cui superamento implica le detrazioni dal premio variabile che verranno

specificate.

1)     Scarto carta BRIK

 0,6%

2)     Scarto cartoni imballaggio da 16 litri latte BRIK

0,8%

3)     Reso tecnico latte BRIK da magazzino 01

 0,25%

4)   Carta Rex (da definire entro dicembre1994).  

Per i punti 1) e 2) lo scarto si determina dividendo i litri di latte versato a magazzino 01 e la carta BRIK consumata nell'anno.

Per il punto 3) lo scarto si determina dividendo i litri versati a magazzino 01 per i litri  passati per  difetto tecnico da magazzino 01 a magazzino batteriologico.

L'eccedenza rispetto ai dati percentuali sopra concordati verrà detratta dal premio (variabile) considerando per i punti 1) e 2) il costo medio annuale degli imballaggi a litro.

Per il punto 3) si detrarrà dal premio (variabile)  il 30% del prezzo di ricavo medio di vendita del latte Tutti gli obiettivi sopra prefissati per i costi di non qualità saranno diminuiti del 5% nel 1995 e di un ulteriore 5% nel 1996.

I  sopradescritti  meccanismi  sui  costi  di  non  qualità entreranno in vigore dall' 1 gennaio 1995

 

Allegato B

Il  programma  ferie  sarà  definito  con  il  Consiglio  di fabbrica entro il 31 gennaio di ogni anno.

Tale programma, comunque, riserverà tre settimane a scelta del lavoratore nel periodo estivo dal 15.06 al 15.09 in modo da  mantenere  le  condizioni  di  continuità  produttiva aziendale.

Un1altra settimana sarà riservata a scelta del lavoratore in periodo diverso da quello estivo come permessi individuali

Tre settimane saranno godute in periodo e secondo modalità di ripartizione a scelta dell'impresa.

 

 

Allegato C

 

Si concordano le ore cella secondo le seguenti modalità

Addetti panchina prodotti freschi

Turno A dalle ore 22 alle ore   6 n.2 unità  per complessive 13 ore
Turno B dalle ore 00 alle ore   8 n.1 unità    2 ore
Turno C dalle ore  8 alle ore 16 n.1 unità 1 ora
Turno D dalle ore 10 alle ore  18 n. l unità 1 ora
    3 ore
Turno E dalle ore 13 alle ore  21   n. l unità 4 ore                                                                      
Turno F dalle ore 16 alle ore  24 n. l unità 2 ore
 

TOTALE

  26 ore

Addetti produzione latte e panna fresca                   n. l cellista  6 ore

     Addetti produzione bidoncini                                  n. l unità     2 ore

                                TOTALE                                34 ore giornaliere