Contratto integrativo aziendale per i dipendenti dell'azienda Euroagrumi a Socio Unico SRL di cui al C.C.N.L. e C.P.L. degli operai agricoli e florovivaisti vigenti.
Data stipula: 15 Ottobre 2001.
Contratto integrativo aziendale di lavoro
Il 15 ottobre 2001, presso l'azienda Euroagrumi a Socio Unico SRL
tra
- la Direzione Aziendale, rappresentata dal Rappresentante Legale Sig.ra Romano Sebastiana;
- Assistita dallo Studio Ass.to Geniale - Ciulla, Commercialisti in Siracusa;
e
- la FLAI CGIL si Siracusa, rappresentata dal suo Segretario Generale Paolo Censabella, Alfò Salvatore e Maltese Carmelo;
- la R.S.A- Romano Rosario, Lo Nero Paolo e Irlandesi Carmelo;
si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale, di cui al C.C.N.L. e C.P.L. per gli operai agricolo e florovivaisti vigenti.
Premesso:
In relazione alle necessità operative dell'azienda legata al movimento delle commesse e alla necessità di migliorare ulteriormente i servizi resi, dopo ampia e approfondita discussione le parti convengono quanto segue:
1) Diritto di informazione
Nell'ambito delle corrette relazioni sindacali, si conferma il diritto di informazione delle eventuali variazioni dei livelli occupazionali (Licenziamenti).
La Direzione Aziendale informerà preventivamente la R.S.U. o R.S.A. e le Organizzazioni firmatarie su eventuali progetti di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e su eventuali nuovi assetti societari.
2) Mercato del Lavoro
Si conviene sull'opportunità di prevedere un incontro annuale (di norma nel corso del 4° trimestre dell'esercizio sociale di ciascun anno) nel corso del quale la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U. o R.S.A., e alle Organizzazioni Sindacali informazioni sulle prospettive aziendali con particolare riferimento all'andamento delle commesse di lavoro, risultati gestionali, all'evoluzione degli organici .
3) Organizzazioni del Lavoro
Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo Governo - Parti Sociali del 23 07 1993 e successivi, ed in relazione agli orientamenti comunitari in materia, è opportuno promuovere progetti di informazione e riqualificazione dei lavoratori commisurati alle specifiche caratteristiche della qualità dell'Azienda.
Al riguardo le parti definiranno in apposito incontro programmi, modalità e tempi di attuazione dei percorsi formativi.
4) Assistenza per malattia, infortunio, aspettativa
Nel caso di assenza per malattia, maternità ed infortuni di lunga durata, i lavoratori potranno essere sostituiti per l'intero periodo di assenza in riferimento al C.C.N.L. e C.P.L. di categoria vigenti. L'azienda esaminerà con la R.S.U. o R.S.A. e l'Organizzazione Sindacale le eventuali richieste di periodi di aspettativa non retribuita per gravi motivi di salute personale e di familiari di primo grado o conviventi, o per motivi personali.
5) Avviamento al lavoro
a) L'azienda assumerà prioritariamente con diritto di precedenza il personale occupato durante la stagione precedente o òa fase lavorativa precedente.
Ordine di precedenza o di preferenza nell'avviamento al lavoro:
Determinate le precedenze e le preferenze come sopra esposto, l'avviamento al lavoro deve essere affettuato in modo che ottengano prima il lavoro coloro che versano in stato di maggiore bisogno a parità di anzianità.
b) La R.S.U. o R.S.A. e le Organizzazioni Sindacali verranno preventivamente informate "minimo 10 giorni" delle eventuali variazioni dei livelli occuopazionali (licenziamenti).
6) Distribuzione dell'orario di lavoro
Le parti a livello aziendale si incontreranno per concordare eventuali flessibilità dell'orario settimanale di lavoro ai sensi dell'art. 42.
7) Sospensione
L'azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del C.C.N.L., farà ricorso ai contratti a tempo indeterminato e, pur assumendo a tempo indeterminato può, eventualmente, per carenza di commesse di lavoro, attuare periodi di Cassa Integrazione Guadagni ai sensi della Legge 457/72 e dell'art. 59 del C.C.N.L.. A tal proposito viene concordato il seguente organico aziendale con mansioni e livelli di inquadramento a fianco di ciascuno indicati previsti dagli art. 19 e 29 del C.C.N.L. e art. 15 del C.P.L.
8) Determinazione Paga Giornaliera
Ad integrazione dell'art. 44, le parti concordano di corrispondere mensilmente per dodicesimi tutti gli Istituti contrattuali previsti dal Terzo Elemento, ad eccezione delle ferie che verranno godute e corrisposte così come previsto dall'art. 31, nonché i dodicesimi del TFR.