ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
ACCORDO AZIENDALE
L’anno 2009,
il giorno 22 del mese di Gennaio in Palermo presso i locali dell’Ente di
Sviluppo Agricolo sono intervenuti:
In
rappresentanza delle Sigle Sindacali rispettivamente per la FLAI CGIL Giuseppe
Lucifora, FAI CISL Pizzolato Vincenzo e della UILA UIL Avv. Gaetano Pensabene.
Hanno
partecipato inoltre ai lavori, coordinati dal Sig. Presidente dell’ESA Dr
Roberto Materia, il Direttore Generale Dott. Antonio Maiorana e per il Servizio
di Meccanizzazione il Dr Vincenzo Lo Baido allo scopo di definire un Accordo
Aziendale Integrativo al CCNL per gli operai agricoli del 06 luglio 2006 ed al
fine di unificare i diversi aspetti del CPL in vigore nella Regione Siciliana
limitatamente alle seguenti materie:
-
RETTRIBUZIONE: le parti convengono che ai fini retributivi il
parametro di riferimento sarà la miglior retribuzione in vigore così come
risultante dall’allegata tabella, che pertanto costituisce parte integrante
del presente accordo e varrà per tutta la Regione.
-
RIMBORSO SPESE: si conviene che il rimborso delle spese per il
chilometraggio viene uniformato nella misura di 1/5 del costo della benzina,
per il numero di effettivi chilometri dal comune di residenza al posto di
lavoro.
-
RECUPERO GIORNATE: si concorda che per giustificate e documentate
ragioni che impongono agli operai di assentarsi dal posto di lavoro, gli
stessi possono recuperare le giornate entro il 31 dicembre.
-
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: si concorda che ai fini della
dislocazione sia degli operai OTD che degli OTI presso gli Enti Terzi i Capi
Centro concerteranno preventivamente con le Rappresentanti Sindacali
Provinciali.
Analogamente le Rappresentanti Sindacali Provinciali verranno informate dai Capi
Centro sull’utilizzo del personale stagionale fermo restando che vanno
salvaguardate e riconfermate le professionalità e le esperienze maturate.
-
PERMESSI SINDACALI: si concorda che ciascuna Organizzazione
Sindacale firmataria del presente accordo può usufruire di 2.500 ore di
permesso sindacale anche cumulativamente e consecutivamente.
- Si
conviene altresì che nel corso dell’anno si dovranno effettuare un minimo di
tre incontri anche per esigenze formative, ed in tali ipotesi, i permessi si
aggiungono a quelli di cui al Punto 5.
- Le
parti convengono inoltre di incontrarsi di volta in volta qualora le
esigenze lo impongono, al fine di integrare, o aggiungere altri punti con
verbale aggiuntivo.
- Il
presente accordo integrativo avrà validità triennale decorrendo dal
01.01.2009 e sino al 31.12.2011.
Restano fatte salve tutte le condizioni contrattuali del CCNL e dei CPL in
vigore e quelle di miglior favore.
- I
contenuti del presente accordo verranno per le parti applicabili riportate
nel contratto individuale di lavoro.
- I
contenuti del suddetto accordo vanno applicati sia agli OTD che agli OTI.
Letto e sottoscritto dalle parti.
Palermo, 22 Gennaio 2009
FLAI CGIL FAI CISL UILA UIL IL
PRESIDENTE
(Dr. Roberto Materia)