FLAI-
CGIL FAI- CISL
UILA - UIL
ACCORDO
AZIENDALE
PER
GLI ADDETTI ALLA VIGLILANZA
E
PER
GLI ADDETTI AL VERDE
Accordo
siglato
Il
29.09.2003
Inoltre,
l’azienda insieme alle rappresentanze sindacali, farà il punto circa
l’applicazione di detto decreto, definendo:
·
Le unità produttive
·
Il numero di R.L.S.
per unità produttiva;
·
l’elezione delle R.L.S.
e la loro successiva formazione.
L’azienda,
insieme alle RSA/RSU verificherà la possibilità di trasferire ad altre
mansioni eventuali lavoratori impossibilitati a svolgere le attività, per le
quali sono stati assunti, ai sensi del D. Leg.vo 626/94.
Il
personale viene classificato secondo i profili corrispondenti alla declaratoria
del CC.N.L e del C.I.P.L..
Per
ogni turno di lavoro (settore vigilanza) sarà nominato tra i lavoratori un capo
turno a rotazione, che sarà nominato solo a volontà dello stesso, e riproposto
ogni qualvolta spetta il proprio turno.
La
RSA-RSU e l’azienda definiranno i requisiti necessari allo svolgimento di tale
incarico, i criteri, le modalità e le responsabilità del capoturno, nonché
l’indennità dovuta.
Funzioni
del capoturno:
responsabilità
del servizio che consiste nella
visione degli automezzi, con relazione sulla dotazione e funzionalità del
mezzo;
riorganizzazione
delle squadre in caso di assenza di
eventuali lavoratori;
comunicazione
immediata alla Società ;
rendicontazione
a fine turno sui mezzi e servizi in dotazione.
eventuali
osservazioni.
Per tale mansione si farà luogo alla retribuzione spettante al livello superiore.
RETRIBUZIONE
ED INDENNITA’
Viene
stabilità una ”indennità di effettiva presenza “sul posto di lavoro.
Tale
indennità è cosi articolata:
·
per assenze sino a 169
ore, indennità pari al 10% sul salario naz.le e salario prov.le.
·
per assenze da 170 a 200
ore, indennità pari al 5%.
·
Non si darà alcuna
indennità per assenze superiori a 200 ore.
Tale
indennità dovuta per dodici mensilità verrà anticipata mensilmente al 50%
rispetto al parametro 10% con conguaglio a fine anno e con conseguente
possibilità per l’azienda di recuperare dalla retribuzione ordinaria quanto
anticipato e non spettante.
Ai
lavoratori del settore manutenzione, che, in accordo con la società , dovessero
mettere a disposizione i propri
attrezzi di lavoro ed ai lavoratori
addetti alla vigilanza, per l’uso del fucile, verrà
corrisposta una indennità di 1 €uro per ogni giornata di effettiva
presenza.
Ai
lavoratori, a riconoscimento
delle spese per il porto d’armi e per i rinnovi prefettizi
dell’autorizzazione a G.P.G., verrà
corrisposta direttamente in busta paga un’indennità di 1 €uro
per ogni giorno di effettiva presenza.
Sono
considerate presenze: ferie, infortuni, permessi
e assemblee sindacali.
MODALITA’ DI CORRESPENSIONE DELLE RETRIBUZIONI ART. 16 C.I.P.L.
Ciò
anche ai sensi dell’art. 6 della convenzione .
ANTICIPAZIONI
TRATTAMENTI ASSISTENZIALI art. 62 e 63 CC.N.L.