FLAI- CGIL  FAI- CISL    UILA - UIL

 

 ACCORDO AZIENDALE

PER GLI ADDETTI ALLA VIGLILANZA

E

PER GLI ADDETTI AL VERDE

   

Accordo siglato

Il 29.09.2003

  

DETERMINAZIONE CCNL

          Il presente accordo vale per i lavoratori che sono inquadrati nel settore agricolo per disposizione dell’INPS di Enna, in attuazione della Convenzione tra la provincia reg.le di Enna e la Società Multiservizi S. p. A.

 

OCCUPAZIONE E MOBILITA’

            L’azienda si impegna  a dare l’informazione relativa ai piani di ristrutturazione e di riorganizzazione, dipendenti da eventuali modifiche della convenzione.

 

DECRETO LEGISLATIVO 626/94

          L’azienda fornirà alle OO.SS. firmatarie del presente accordo (ai fini della completa attuazione del Dec. Leg. 626/94) l’elenco dei lavoratori inquadrati nel settore agricolo, nonché  le relative mansioni.

Inoltre, l’azienda insieme alle rappresentanze sindacali, farà il punto circa l’applicazione di detto decreto, definendo:

·      Le unità produttive

·      Il numero di R.L.S.  per unità produttiva;

·      l’elezione delle R.L.S. e la loro successiva formazione.

L’azienda, insieme alle RSA/RSU verificherà la possibilità di trasferire ad altre mansioni eventuali lavoratori impossibilitati a svolgere le attività, per le quali sono stati assunti, ai sensi del D. Leg.vo 626/94.

 

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale viene classificato secondo i profili corrispondenti alla declaratoria del CC.N.L e del C.I.P.L..

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

           L’azienda e le RSA/RSU verificheranno la possibilità di una organizzazione del lavoro, che sia predisposta di comune accordo ed in particolare relativamente ai turni agli orari di lavoro  ed alle ferie.

Per ogni turno di lavoro (settore vigilanza) sarà nominato tra i lavoratori un capo turno a rotazione, che sarà nominato solo a volontà dello stesso, e riproposto ogni qualvolta spetta il proprio turno.

La RSA-RSU e l’azienda definiranno i requisiti necessari allo svolgimento di tale incarico, i criteri, le modalità e le responsabilità del capoturno, nonché l’indennità dovuta.

Funzioni del capoturno:

 responsabilità del servizio che  consiste nella visione degli automezzi, con relazione sulla dotazione e funzionalità del  mezzo;

riorganizzazione delle squadre  in caso di assenza di eventuali lavoratori;

comunicazione immediata alla Società ;

rendicontazione  a fine turno sui mezzi e servizi in dotazione.

eventuali osservazioni.

Per tale mansione si farà luogo alla retribuzione spettante al livello  superiore.

LAVORO  NOTTURNO

 Per  quanto riguarda il lavoro notturno e festivo viene applicato l’art. 39  del CC.N.L e precisamente: per il lavoro notturno e/o festivo che cade in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%  sul salario nazionale e provinciale. Si intende per lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7,00 del mattino successivo.

 

RETRIBUZIONE ED INDENNITA’

           La retribuzione spettante ai lavoratori è quella prevista dalle tabelle comprensive del salario nazionale e del salario provinciale del CC.N.L. Agricoltura.

Viene stabilità una ”indennità di effettiva presenza “sul posto di lavoro.

Tale indennità è cosi articolata:

·      per assenze sino a 169 ore, indennità pari al 10% sul salario naz.le e salario prov.le.

·      per assenze da 170 a 200 ore, indennità pari al 5%.

·      Non si darà alcuna indennità per assenze superiori a 200 ore.

Tale indennità dovuta per dodici mensilità verrà anticipata mensilmente al 50% rispetto al parametro 10% con conguaglio a fine anno e con conseguente possibilità per l’azienda di recuperare dalla retribuzione ordinaria quanto anticipato e non spettante.

Ai lavoratori del settore manutenzione, che, in accordo con la società , dovessero  mettere a disposizione i  propri attrezzi  di lavoro ed ai lavoratori addetti alla vigilanza, per l’uso del fucile, verrà  corrisposta una indennità di 1 €uro per ogni giornata di effettiva presenza.

Ai lavoratori,  a riconoscimento  delle spese per il porto d’armi e per i rinnovi prefettizi dell’autorizzazione a G.P.G.,  verrà corrisposta direttamente in busta paga un’indennità di 1 €uro  per ogni giorno di effettiva presenza.

Sono considerate presenze: ferie, infortuni,  permessi  e assemblee sindacali.

 

MODALITA’ DI CORRESPENSIONE DELLE RETRIBUZIONI ART. 16 C.I.P.L.

 Agli O.T.I. la retribuzione viene corrisposta mensilmente, possono essere dati acconti per richiesta, a richiesta del lavoratore ogni 15 giorni.

Ciò anche ai sensi dell’art. 6 della convenzione .

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

           L’azienda, congiuntamente alle RSA-RSU, chiederà alla Provincia che una parte del monte-ore da rendere in servizi di vigilanza e manutenzione sia destinata alla “formazione” e sia considerata servizio svolto. Inoltre, l’Azienda utilizzerà tutti gli strumenti previsti dalla normativa per attivare una formazione concordata con RSA-RSU.

 

ANTICIPAZIONI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI art. 62 e 63 CC.N.L.

           L’Azienda, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, verificherà la possibilità di stipulare una Convenzione con l’INPS e con l’INAIL, al fine dell’anticipazione ai lavoratori dei trattamenti previdenziali, con compensazione di quanto dovuto dall’Azienda con i premi INAIL ed i contributi previdenziali.

 

 

VERIFICHE CONTRATTUALI

           L’Azienda e le RSU/RSA verificheranno con cadenza trimestrale il rispetto del presente accordo.

 

DURATA CONTRATTO

   Il presente accordo è valido dal 01/01/2003 e sino al rinnovo del contratto provinciale.