home > attività sindacale

 

 

FEDERAZIONE LAVORATORI AGOINDUSTRIA

SICILIA


 

CONTRIBUTO DELLA SEGRETERIA REGIONALE

SULL’IPOTESI DI RIORDINO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO, PREVIDENZIALE E DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI

DEL COMPARTO

AGRO-ALIMENTARE-AMBIENTALE

 

Casella di testo: Palermo 90145 - Via Bernabei, 22 - Tel. +39 091225594 - Fax +39 0916819127 - www.cgil.it/flai.sicilia - e-mail: flai.sicilia@mail.cgil.it


 
 

 

Lo stato sociale utile al comparto Agro-Alimentare-Ambientale deve essere in grado di accantonare risorse adeguate ad erogare:

 

·        la pensione diretta e complementare;

·        gli ammortizzatori sociali in grado di non escludere i lavoratori dal settore;

·        la formazione continua.

 

A questo accantonamento di risorse devono partecipare le imprese singole ed associate., i lavoratori e lo Stato.

 

LE IMPRESE

 

Le imprese singole ed associate sono quei soggetti economici che sono presenti presso l’INPS con un monte occupazionale di ameno cinque lavoratori a tempo indeterminato o con un monte giornate annue pari a 1.350 gg.. Il riferimento è rapportato all’anno precedente o alla previsione annuale aziendale.

A queste imprese si applicano tutte le procedure e le aliquote presenti ordinariamente nel settore extra agricolo.

 

Alle imprese al di sotto di tale soglia si applica, invece, un trattamento contributivo pari al 70% di quello ordinario.

 

A tutte le imprese che rientrano nei sistemi comunitari e/o nazionali delle certificazioni di qualità delle produzioni e della sostenibilità energetica ed ambientale si applica un sistema contributivo pari al 50% del sistema contributivo ordinario.

 

I LAVORATORI

 

I lavoratori, operai ed impiegati, interessati sono tutti coloro che svolgono attività nelle fasi di produzione, commercializzazione e prime trasformazioni industriali dei prodotti agricoli,forestali, zootecnici, itticoli e della pesca.

 

Il lavoro può essere:

                a tempo indeterminato,

                stagionale continuo,

                a tempo determinato

 

SISTEMA CONTRIBUTIVO E PENSIONISTICO

 

Il sistema pensionistico deve garantire una adeguata prestazione previdenziale dopo 35 anni di anzianità di iscrizione all’INPS e con almeno 1.820 settimane o 5.460 giornate di lavoro. Questo rimane un adeguato spartiacque tra il tempo del lavoro e del non lavoro.

 

Per i lavoratori con lavoro a tempo indeterminato la contribuzione aziendale e quella pubblica devono garantire l’anno contributivo pieno con una

 

retribuzione pari almeno a quella prevista dal CCNL. Ad essi si applicano le norme sulla previdenza complementare

 

Per il lavoratori con lavoro stagionale continuo la contribuzione aziendale e quella pubblica devono garantire l’anno contributivo pieno con una retribuzione pari almeno a quella prevista dal CCNL. I CCNL possono prevedere una previdenza complementare che tramuti la contribuzione figurativa INPS in contribuzione coperta da versamenti monetari.

 

 

Per i lavoratori con lavoro a tempo determinato, con una soglia minima di accesso di 78 gg., alla contribuzione aziendale va sommata quella figurativa derivante dalle prestazioni assistenziali. I CCNL possono prevedere una previdenza complementare che trasformi la contribuzione figurativa INPS in contribuzione coperta da versamenti monetari.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Per i lavoratori con lavoro a tempo indeterminato si applicano le norme attualmente in vigore per i settori extra-agricoli. Essi possono fruire di un periodo di Cassa Integrazione Ordinaria (C.I.O.) pari a novanta giorni annui. Le aziende provvederanno a farne richiesta a seguito di stipula di accordo aziendale con le RSU aziendali o con le organizzazioni sindacali provinciali firmatarie del CCNL. Qualora l’azienda procedesse alla richiesta della C.I.O. senza l’accordo con le OO.SS., dovrà effettuare un versamento pari al ….% degli ammortizzatori sociali da erogare.

 

Nel caso di licenziamento, ai lavoratori spetta un periodo di Cassa Integrazione Straordinaria (C.I.S.) fino ad un massimo di diciotto mesi con un trattamento economico semestrale pari al 100%, 75% e 50%.

 

 

Per i lavoratori con lavoro stagionale continuo si prevede un periodo di copertura previdenziale pari a 270 gg. l’anno (con conferma degli attuali

 

coefficienti moltiplicatori sulle giornate di lavoro). Ad essi verrà erogata un Ammortizzatore Sociale pari alla differenza tra 270 giornate e le giornate lavorate con una retribuzione pari al 80% del salario percepito mediamente nel trimestre precedente.

 

Per usufruire di questo trattamento i lavoratori devono aver almeno effettuato 78 gg. di lavoro continuativo presso l’ultima azienda e devono aver lavorato per un totale di 280 gg nel biennio precedente, comprensivo delle 78 gg. nell’ultima azienda.

 

A richiedere la prestazione assistenziale sarà l’azienda a seguito di stipula di accordo aziendale con le RSU aziendali o con le organizzazioni sindacali provinciali firmatarie del CCNL. Qualora l’azienda procedesse alla richiesta della C.I.O. senza l’accordo con le OO.SS.,  dovrà effettuare un versamento pari al 50% degli ammortizzatori sociali da erogare.

 

Se l’azienda non provvederà a richiedere l’ammortizzatore sociale corrisponderà in proprio il conseguente valore dello stesso. In tal caso il lavoratore entro 30 giorni lavorativi ne farà richiesta all’INPS che provvederà ad erogare la prestazione al lavoratore e a recuperare i crediti nei confronti dell’azienda che decade per un biennio da ogni agevolazione contributiva prevista.

 

I lavoratori con lavoro stagionale continuo entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di fruizione degli ammortizzatori sociali, possono integrare economicamente ai fini pensionistici i contributi figurativi relativi hai suddetti ammortizzatori. Dette integrazioni sono regolamentati dai CCNL e rientrano nelle normative sulla previdenza complementare

 

Per i lavoratori con lavoro a tempo determinato è previsto un sistema di ammortizzatori sociali che si attiva a partire dalla prima giornata di lavoro dichiarata all’INPS da parte dell’azienda.

 

Tutti i lavoratori a tempo determinato che superano le 78 gg. annue, collocate all’INPS da una o più aziende, hanno diritto ad un ammortizzatore sociale pari alle giornate dichiarate all’INPS e con un valore economico del 50% di quanto previsto dai CCNL e dai Contratti Integrativi.

 

Tutti i lavoratori avranno diritto agli Assegni Familiari in misura pari ad un numero di giornate uguali alle giornate dichiarate all’INPS e per un importo pari allalla retribuzione percepita

 

Queste prestazioni, salvo diverse prescrizioni, verranno erogate automaticamente dall’INPS entro il 30 marzo dell’anno successivo all’anno interessato alla prestazione lavorativa.

 

I lavoratori con lavoro a tempo determinato che semestralmente (gen.-giu. Lug.-dic.) hanno un numero di giornate cha vanno da minimo di 36 gg. ad un massimo di 78 gg., hanno diritto agli ammortizzatori sociali e agli assegni familiari per un numero di giornate pari alle giornate dichiarate dalla/e azienda/e e un importo degli assegni familiari pari al salario percepito.

 

Tutti i lavoratori a tempo determinato che superano le 78 gg. annue, collocate all’INPS da una o più aziende, hanno diritto ad un ammortizzatore sociale pari alle giornate dichiarate all’INPS e con un valore economico del 50% di quanto previsto dai CCNL e dai Contratti Integrativi.

 

FORMAZIONE CONTINUA

 

Tutti i lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali devono partecipare

 

per il tempo di fruizione degli stessi a corsi di “formazione continua” utili a perfezionare ed aggiornare le loro capacità professionali.

 

I CCNL provvederanno a costituire tutte le strutture utili a garantire ai lavoratori la formazione continua.