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L’Ufficio di Roma


Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro
sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro
e i suoi seguiti, 19981

 

Considerato che l’ILO è stata fondata nella convinzione che la giustizia sociale è essenziale ad una pace universale e durevole ;

Considerato che lo sviluppo economico è essenziale ma non sufficiente ad assicurare equità, progresso sociale e sradicamento della povertà, confermando la necessità per l’ILO di promuovere solide politiche sociali, condizioni di giustizia e istituzioni democratiche ;

Considerato che l’ILO dovrebbe, ora più che mai, mobilitare il complesso delle proprie capacità di azione normativa, di cooperazione tecnica e di ricerca in tutti i campi di sua competenza, con particolare riguardo all’occupazione, alla formazione professionale e alle condizioni di lavoro, per fare in modo che, nel contesto di una strategia globale di sviluppo economico e sociale, le politiche economiche e sociali si rafforzino a vicenda al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile su vasta scala ;

Considerato che l’ILO dovrebbe tenere in particolare considerazione i problemi delle persone con specifici bisogni sociali, specialmente i disoccupati e i lavoratori migranti, mobilitare e incoraggiare gli sforzi nazionali, regionali ed internazionali mirati a risolvere i loro problemi e promuovere politiche efficaci per la creazione di posti di lavoro ;

Considerato che, nell’intento di assicurare la connessione tra progresso sociale e crescita economica, la garanzia dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro riveste una importanza ed un significato particolari in quanto fornisce agli interessati la possibilità di rivendicare liberamente e con pari opportunità la loro giusta partecipazione alla ricchezza che essi stessi hanno contribuito a creare, nonché di realizzare pienamente il loro potenziale umano ;

Considerato che l’ILO è l’organizzazione internazionale costituzionalmente preposta e l’organo competente a emanare e seguire le norme internazionali del lavoro, che beneficia del sostegno e del riconoscimento universale in materia di promozione dei diritti fondamentali nel lavoro quali espressi nei suoi principi costituzionali ;

Considerato che, in una situazione di interdipendenza economica crescente, è urgente riaffermare l’immutabile natura dei principi e dei diritti fondamentali contenuti nella Costituzione dell’Organizzazione nonché promuovere la loro applicazione universale ;

La Conferenza internazionale del Lavoro,

1. Ricorda :
a) che nell’aderire liberamente all’ILO, tutti i suoi membri hanno accettato i principi ed i diritti enunciati nella sua Costituzione e nella Dichiarazione di Filadelfia e si sono impegnati ad operare per conseguire il complesso degli obiettivi dell’Organizzazione al meglio delle loro capacità e in piena aderenza alle loro specifiche condizioni ;
b) che questi principi e diritti sono stati espressi e sviluppati sotto forma di diritti e di obblighi specifici nelle convenzioni riconosciute come fondamentali, tanto all’interno che all’esterno dell’Organizzazione.

2. Dichiara che tutti i membri, anche qualora non abbiano ratificato le convenzioni in questione, hanno un obbligo, dovuto proprio alla loro appartenenza all’Organizzazione, di rispettare, promuovere e realizzare, in buona fede e conformemente alla Costituzione, i principi riguardanti i diritti fondamentali che sono oggetto di tali convenzioni :
a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva ;
b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio ;
c) abolizione effettiva del lavoro infantile ;
d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

3. Riconosce l’obbligo da parte dell’Organizzazione di assistere i suoi membri, a fronte dei loro bisogni accertati e dichiarati e allo scopo di conseguire tali obiettivi, attraverso il pieno utilizzo delle sue capacità costituzionali, operative e di bilancio, compresa la mobilitazione delle risorse e degli aiuti esterni, nonché incoraggiando le altre organizzazioni internazionali con cui l’ILO ha stabilito delle relazioni, secondo l’articolo 12 della sua Costituzione, a sostenere tali impegni :
a) offrendo cooperazione tecnica e servizi di consulenza mirati a promuovere la ratifica e l’applicazione delle Convenzioni fondamentali ;
b) assistendo quei Membri non ancora in condizione di ratificare l’insieme o alcune di queste convenzioni nei loro sforzi di rispettare, promuovere e realizzare i principi riguardanti i diritti fondamentali oggetto di tali convenzioni ;
c) aiutando i membri nei loro sforzi atti a instaurare un clima propizio allo sviluppo economico e sociale.

4. Decide che, al fine di rendere pienamente effettiva la presente dichiarazione, sarà attivata una strumentazione promozionale, credibile ed efficace, secondo le modalità specificate nell’allegato, che sarà considerato parte integrante della presente dichiarazione.

5. Sottolinea che le norme internazionali del lavoro non dovranno essere utilizzate per finalità di protezionismo commerciale e che nulla nella presente dichiarazione e nei suoi « seguiti » potrà essere invocato o comunque usato a tale scopo ; inoltre, il vantaggio comparativo di un qualunque paese non potrà in alcun modo essere messo in discussione da questa dichiarazione e dall’annesso documento per i suoi « seguiti ».

 


Allegato

Seguiti della Dichiarazione

 

I. OBIETTIVO GENERALE

1. La procedura di seguito illustrata, ha lo scopo di incoraggiare gli sforzi compiuti dai membri dell’Organizzazione per promuovere i principi e i diritti fondamentali consacrati dalla Costituzione dell’ILO e dalla Dichiarazione di Filadelfia e riaffermati nella presente dichiarazione.

2. In linea con questo obiettivo a carattere strettamente promozionale, la procedura dovrà consentire di identificare gli ambiti in cui l’assistenza dell’ILO, attraverso le sue attività di cooperazione tecnica, potrà essere utile agli Stati membri nell’aiutarli ad applicare questi principi e diritti fondamentali. Non si tratta nè di sostituire i meccanismi di controllo già previsti nè di impedire il loro funzionamento ; pertanto specifiche situazioni proprie ai suddetti meccanismi non saranno esaminate o riesaminate nel quadro di questo procedimento.

3. I due aspetti del procedimento qui descritto si basano su procedure esistenti : l’annuale meccanismo riguardante le Convenzioni fondamentali non ratificate comporterà semplicemente qualche adattamento delle presenti modalità di applicazione dell’art. 19, paragrafo 5 (e) della Costituzione ; il rapporto globale servirà ad ottenere i migliori risultati dalle procedure eseguite in applicazione della Costituzione.

 

II. PROCEDURA ANNUALE SULLE CONVENZIONI FONDAMENTALI NON RATIFICATE

A. Scopi e obiettivi

1. Lo scopo è quello di fornire la possibilità di seguire annualmente, tramite procedure semplificate in sostituzione della rassegna quadriennale introdotta dal Consiglio di amministrazione nel 1995, gli sforzi compiuti in conformità alla dichiarazione da parte dei membri che non hanno ancora ratificato tutte le Convenzioni fondamentali.

2. La procedura coprirà annualmente le quattro aree dei principi e dei diritti fondamentali specificati nella dichiarazione.

B. Modalità

1. La procedura si baserà su rapporti richiesti ai membri secondo l’art. 19, paragrafo 5 (e) della Costituzione. I formulari del rapporto saranno compilati in modo da ottenere informazioni, da parte dei governi che non hanno ratificato una o più Convenzioni fondamentali, su ogni cambiamento che può avere avuto luogo nella legislazione e nella pratica, tenendo in dovuto conto l’art. 23 della Costituzione e la prassi definita.

2. Questi Rapporti, redatti dall’Ufficio internazionale del Lavoro, saranno esaminati dal Consiglio di amministrazione.

3. Allo scopo di presentare una introduzione ai Rapporti così redatti, attirando l’attenzione su aspetti che potrebbero meritare una discussione più approfondita, l’Ufficio internazionale del Lavoro può convocare un gruppo di esperti nominati a tale scopo dal Consiglio di amministrazione.

4. Dovranno essere esaminati eventuali adattamenti delle procedure esistenti del Consiglio di amministrazione per consentire ai membri non rappresentati nel Consiglio stesso di fornire, nel modo più appropriato, quei chiarimenti che dovessero rendersi necessari o utili durante le sedute del Consiglio per completare le informazioni contenute nei loro rapporti.

 

III. RAPPORTO GLOBALE

A. Scopi e obiettivi

1. Lo scopo di questo Rapporto è quello di fornire un dinamico quadro globale relativo ad ogni categoria di principi e diritti fondamentali osservati durante il precedente periodo di quattro anni e di servire quale base per valutare l’efficacia dell’assistenza fornita dall’Organizzazione e per determinare le priorità per il periodo successivo, sotto forma di piani di azione per la cooperazione tecnica, in particolare concepiti per mobilitare le risorse interne ed esterne necessarie alla loro esecuzione.

2. Il rapporto coprirà ogni anno, a turno, una delle quattro categorie di principi e diritti fondamentali.

B. Modalità

1. Il rapporto sarà redatto sotto la responsabilità del Direttore generale sulla base di informazioni ufficiali o raccolte e verificate secondo le procedure previste. Nel caso di Stati che non abbiano ratificato le Convenzioni fondamentali, esso si fonderà soprattutto sui risultati della suddetta procedura annuale. Nel caso di membri che abbiano ratificato le convenzioni in oggetto, il rapporto sarà basato, in particolare, sui rapporti di cui secondo l’art. 22 della Costituzione.

2. Il rapporto sarà presentato alla Conferenza per una discussione tripartita, sotto forma di Rapporto del Direttore generale. La Conferenza potrà trattare il rapporto separatamente dai rapporti previsti dall’art. 12 del suo Regolamento e potrà discuterlo durante una seduta interamente dedicata al rapporto stesso o in diversa opportuna sede. Spetterà poi al Consiglio di amministrazione, in una sua prossima sessione, di tirare le conclusioni di questo dibattito con riferimento alle priorita e ai piani di azione in materia di cooperazione tecnica da eseguire nel successivo periodo quadriennale.

 

IV. È INTESO CHE :

1. Saranno presentate le proposte di emendamento ai Regolamenti del Consiglio di amministrazione e della Conferenza ritenute necessarie per l’applicazione delle disposizioni che precedono.

2. La Conferenza provvederà, al momento opportuno, a rivedere il funzionamento del procedimento alla luce dell’esperienza acquisita per stabilire se ha adempiuto adeguatamente allo scopo generale articolato nella Parte I.


1 Traduzione italiana  : Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti [a cura del Centro internazionale di formazione dell'ILO di Torino], Ginevra, 1998.

 

Creata da AS. Approvata da MS. Ultima modifica : 11 giugno 2001.


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Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi
dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 1

 

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, riunita a Filadelphia nella sua ventiseiesima sessione, adotta, in data di oggi 10 maggio 1944, la presente Dichiarazione sugli scopi e sugli obbiettivi dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e sui principî che devono ispirare l’azione degli Stati che ne fanno parte.

I.

La Conferenza riafferma i principî fondamentali sui quali l’Organizzazione è basata, e cioè che :
a) il lavoro non è una merce ;
b) le libertà di espressione e di associazione sono condizioni essenziali del progresso sociale ;
c) la povertà, ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti ;
d) la lotta contro il bisogno dev’essere continuata in ogni paese con instancabile vigore ed accompagnata da continui e concertati contatti internazionali nei quali i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in condizioni di parità con i rappresentanti governativi, discutano liberamente e prendano decisioni di carattere democratico nell’intento di promuovere il bene comune.

II.

Convinti che l’esperienza ha dimostrato pienamente la fondatezza della dichiarazione che figura nel preambolo della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, e cioè che una pace durevole non può essere stabilita che sulla base della giustizia sociale, la Conferenza afferma che :
a) tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla religione e dal sesso a cui appartengono hanno il diritto di tendere al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica, e con possibilità eguali ;
b) il raggiungimento delle condizioni che permettano di conseguire questi risultati deve costituire lo scopo principale dell’azione nazionale ed internazionale ;
c) tutti i programmi d’azione ed i provvedimenti presi sul piano nazionale ed internazionale, specialmente nel campo economico e finanziario, devono essere giudicati da questo punto di vista ed accettati soltanto nella misura in cui appaiono capaci di favorire, e non di ostacolare, il raggiungimento di quest’obbiettivo fondamentale ;
d) è compito dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di esaminare e di considerare alla luce di quest’obbiettivo fondamentale, nel campo internazionale, tutti i programmi d’azione ed i provvedimenti di ordine economico e finanziario ;
e) dopo considerati tutti i fattori economici e finanziari, l’Organizzazione internazionale del Lavoro ha veste per includere nelle decisioni e raccomandazioni ogni disposizione che ritenga appropriata.

III.

La Conferenza riconosce il solenne impegno da parte dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di assecondare la messa in opera, nei vari paesi del mondo, di programmi atti a realizzare :
a) la garanzia d’impiego e di lavoro, nonché l’elevazione del tenore di vita ;
b) l’impiego dei lavoratori in occupazioni in cui essi abbiano la soddisfazione di mostrare tutta la loro abilità e conoscenza e di contribuire per il meglio al benessere comune ;
c) la messa in opera, per raggiungere questo scopo, con garanzie adeguate per tutti gli interessati, di possibilità di formazione professionale e di mezzi proprî a favorire il trasferimento di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di mano d’opera e di coloni ;
d) la possibilità per tutti di partecipare equamente ai benefici del progresso in materia di salari e rimunerazioni, e di avere un minimo di salario che permetta di vivere a tutti i lavoratori ;
e) il riconoscimento effettivo del diritto di condurre negoziati collettivi e la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il miglioramento continuo dell’efficienza produttiva e per l’elaborazione e l’applicazione della politica sociale ed economica ;
f) l’estensione delle misure di sicurezza sociale per assicurare un provento base a tutti i lavoratori e le cure mediche agli ammalati ;
g) una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori, qualunque sia la loro occupazione ;
h) la protezione dell’infanzia e della maternità ;
i) un livello adeguato di alimentazione, di alloggio, nonché dei mezzi di ricreazione e di istruzione ;
j) la garanzia di possibilità uguali nel campo educativo e professionale.

IV.

Convinti che un’utilizzazione più completa e più larga delle risorse produttive del mondo, necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi enumerati nella presente Dichiarazione, possa essere assicurata mediante un’azione efficace sul piano internazionale e nazionale, specialmente con misure tendenti a promuovere lo sviluppo della produzione e dei consumi, ed atte ad evitare pericolose fluttuazioni economiche, nonché a promuovere il progresso sociale ed economico nelle regioni meno progredite ; ad assicurare una maggiore stabilità dei prezzi mondiali, delle materie prime e delle derrate, ed, infine, a promuovere degli scambi commerciali internazionali di un volume più elevato e costante, la Conferenza promette l’intera collaborazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro con tutti gli organismi internazionali ai quali potrà essere assegnata una parte di responsabilità in questa grande opera, come pure per il miglioramento delle condizioni di salute, dell’educazione e del benessere di tutti i popoli.

V.

La Conferenza afferma che i principî contenuti in questa Dichiarazione sono pienamente applicabili a tutti i Paesi del mondo e che – mentre il modo di applicazione deve essere determinato tenendo conto del grado di sviluppo sociale ed economico di ciascun popolo – l’applicazione progressiva dei sopradetti principî ai paesi che non sono ancora indipendenti o che non hanno ancora raggiunto un livello che consenta loro di governarsi da sé, è materia che interessa l’intero mondo civile.


1 Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : A. Le Roy, L’Organizzazione internazionale del Lavoro e la giustizia sociale, trad. a cura di E. Canzoneri, Roma, 1949.

 

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