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Assemblea Regionale Siciliana

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DISEGNO DI LEGGE

 

 

Presentato dai Deputati: Camillo Oddo, Cracolici, Villari, Apprendi, Termine, Calanna, De Benedictis, Di Benedetto, Di Guardo, Panepinto, Panarello, Speziale, Zago, Zappulla.

 

 

                                                 il 26 settembre 2007

 

 

Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 14 del 14 aprile 2006

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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

 

 

Onorevoli colleghi,

 

         con l’accordo sottoscritto il 30 novembre 2005 da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil regionale con il governo della Regione, scaturito da una lunga ed intensa trattativa tra le parti,  sono state individuate una serie di misure per il comparto agro-forestale-ambientale che hanno come fine:

-         la promozione e la valorizzazione delle risorse del comparto;

-         la tutela del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate;

-         l’incremento qualitativo e quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse;

-         la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico;

-         la lotta alla desertificazione;

-         la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi;

-         la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali;

-         l’utilizzo sociale dei boschi anche ai fini ricreativi e didattici;

-         la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali che devono assurgere ad obiettivo prioritario della Regione Siciliana;

-         il contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Italia nell’ambito degli accordo di Kyoto.

 

         Quanto detto non poteva prescindere da una gestione delle risorse umane alle dipendenze dell’Amministrazione forestale che raggiungesse in tempo prefissato l’obiettivo di diminuire il numero totale dei dipendenti e nel contempo di incrementarne l’utilizzo attraverso una verticalizzazione verso l’alto dell’impegno occupazionale e professionale.

 

         Il Parlamento siciliano ha recepito con la legge n. 14 del 14 aprile 2006 gran parte dell’accordo sindacale sottoscritto il 30 novembre 2005, rimandando alcune sue parti ad ulteriori momenti legislativi.

 

         Ad oggi, parti importanti della l.r. n. 14 del 14 aprile 2006 rimangono ancora inapplicate, mentre si può definire conclusa la fase di attuazione degli articoli riguardanti il personale, ed in particolare quelli concernenti la istituzione dell’elenco speciale, degli incrementi occupazionali per i lavoratori a tempo indeterminato e per  i lavoratori a tempo determinato.

 

         Al fine di raggiungere gli importanti obiettivi che il richiamato accordo si è posto, il gruppo DS all’ARS ritiene indispensabile darne completa applicazione e pertanto con il presente disegno di legge, integrativo della legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006, si vuole completare una riforma che fin dalle sue prime battute sta dando positivi risultati.

 

         In particolare va recuperata la verticalizzazione con il passaggio a tempo indeterminato di tutti gli addetti a 151 gg lavorative e con il passaggio a 151 gg. lavorative di tutti gli addetti a 101 gg, che iniziato con la l.r. n. 14 del 2006 si deve concludere, a nostro avviso, entro il 2008.

 

         Con la suddetta misura, da attuarsi nel triennio 2008-2009-2010 e con una progressione sul totale della manodopera pari al 50-30-20%, si procederà a una riduzione del numero totale dei lavoratori forestali di circa 10.000 unità conseguenza della  definitiva scomparsa entro il 2010 del contingente dei centunisti, per altro già previsto dall’art. 44 comma 15 della l.r. 14/2006 e con scadenza al 31.12.2008, ma irraggiungibile dato che la l.r. 14/2006 interviene solo per l’ anno 2007.

 

         Tale verticalizzazione prevista nell’accordo, realizza una valorizzazione professionale ed occupazionale dei lavoratori e un loro utilizzo razionale nelle fasi colturali di cui necessita la risorsa ambiente- bosco.

 

         Per tali ragioni ci attendiamo una rapida e positiva approvazione del testo in oggetto.

 

 

 

 

Disegno di Legge

 

 

Art. 1

Organici Forestali

 

 

L’art. 44 della l.r. 14/06 è così sostituito:

1)      ferma restando l’articolazione in distretti forestali di cui all’art. 27, comma 2, lett. a) , della legge regionale n.11 del 5 giugno 1989, per le esigenze connesse all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, per l’attività di prevenzione e presidio territoriale di cui all’art. 29 della l.r.. 14/2006, per la prevenzione e la repressione degli incendi della vegetazione, nonché per ogni altra attività ascrivibile alle funzioni istituzionali, l’Amministrazione si avvale, a regime, dell’opera di:

a)       n. 3820 lavoratori a tempo indeterminato;

b)       n. 12.720 lavoratori con garanzia occupazionale minima di 151 giornate lavorative annui ai fini previdenziali ;

c)      lavoratori con garanzia di fascia occupazionale minima di 78 giornate lavorative annue ai fini previdenziali inclusi nell’elenco speciale di cui all’art. 43 della l.r.14/2006.

 

2)      la dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma precedente è articolata dall’osservatorio regionale di cui all’art. 48 della l.r. 14/2006, in contingenti provinciali e distrettuali, distinti per l’Azienda regionale foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste secondo l’allegata tabella “A”. Le dotazioni distrettuali per l’Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avendo riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avendo riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale di Governo, su proposta dell’Assessore regionale per l’Agricoltura e le foreste, sentito l’Osservatorio di cui all’art. 48 della l.r. 14/2006, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali in base ai criteri  suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

 

3)      A regime, nel triennio 2008 – 2009 – 2010, le dotazioni complessive a livello regionale sono determinate come segue:

 

a)      contingente lavoratori a tempo indeterminato:

 

2008

2009

2010

2.350

3.230

3.820

 

b)      contingente lavoratori con garanzia occupazione minima di centocinquantuno giornate annue:

 

2008

2009

2010

7.830

10.770

12.720

 

c)      contingente ad esaurimento, entro il 2010 di lavoratori con garanzia occupazionale minima di centouno giornate lavorative annue ai fini previdenziali;

 

d)      contingente ad esaurimento di lavoratori con garanzia occupazionale di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali, formato dal personale iscritto nell’elenco speciale e non utilmente inserito nei contingenti precedenti.

 

4)      Ferma restando l’appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell’Amministrazione, la mobilità dei lavoratori di cui al precedente comma 2, nell’ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall’osservatorio di cui all’art. 48 della l.r.14/2006.

5)      L’Azienda regionale foreste demaniali ed il Dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 del presente articolo, fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza

 

 

Art. 2

Graduatoria unica distrettuale

 

L’art. 45 della l.r. 14/2006 è così sostituito:

 

1)      In ogni distretto è costituita una graduatoria distrettuale, comprendente, nell’ordine, i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 44 così come modificato e integrato. La graduatoria viene formulata attribuendo ad ogni lavoratore 10 punti per ogni anno di anzianità di iscrizione nel contingente di appartenenza. A parità di punteggio sono considerate, nell’ordine, l’anzianità di iscrizione nell’elenco anagrafico e la maggiore età anagrafica.

2)      In ogni distretto è istituita, altresì, un’unica graduatoria distrettuale per i lavoratori di cui alla lettera d), del precedente articolo 44, così come modificato e integrato. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuite 10 punti per ogni anno di lavoro prestato in qualsiasi tempo alle dipendenze dell’Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell’arco dell’anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici e la maggiore età anagrafica.

3)      Le graduatorie distrettuali sono valide ai fini della progressione verticale dalla fascia di garanzia occupazionale inferiore a quella superiore, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla individuazione dei posti resisi vacanti fino al raggiungimento delle unità previste dalla presente legge .

4)      Le graduatorie distrettuali vengono utilizzate per la formazione e l’aggiornamento di contingenti distinti in relazione all’impiego dei lavoratori nel settore forestale, alle dipendenze dell’ Azienda regionale foreste demaniali nonché del Dipartimento regionale delle foreste, con le dotazioni organiche che sono determinate dall’osservatorio regionale di cui all’art. 48 della l.r. 14/2006

5)      La competenza alla formulazione delle graduatorie è delle commissioni provinciali di cui all’art. 50 della l.r.n. 16/96. Qualora le suddette commissioni non adempiano nel termine di trenta giorni, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell’Ufficio provinciale del Lavoro competente.

6)      L’appartenenza del contingente dei lavoratori a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

7)      Il mancato espletamento dell’attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, contratti di lavoro a tempo determinato inferiore a 12 mesi, cause di forze maggiori o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

8)      Il lavoratore, in caso di rinunzia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l’annotazione a margine dell’avvenuta rinunzia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a partire dal 2010, per il contingente di cui alla lettera c) del comma 3) del precedente art. 44 della l.r. 14/2006 così come modificato e integrato.

9)      L’Osservatorio regionale di cui all’art. 48 della l.r. 14/2006, determina i criteri per il passaggio, nell’ambito dello stesso distretto, del personale  tra il contingente alle dipendenze dell’Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste.

 

 

Art. 3

Assunzione dei lavoratori con garanzia occupazionale

 

1)      A partire dall’applicazione della presente legge l’Azienda regionale delle Foreste demaniali ed il Dipartimento regionale delle foreste, in applicazione dell’attuale normativa statale sul mercato del lavoro, previa definizione dei criteri, delle modalità e della tempistica di chiamata con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e del CIRL di categoria, provvederanno direttamente all’assunzione dei lavoratori di cui alla presente legge.

2)      Al fine dell’assunzione dei lavoratori verranno utilizzate le graduatorie distrettuali di cui al precedente art. 1 comma 3).

3)      La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di assunzione, se non giustificata come previsto dal precedente art. 2 comma 7), equivale a rinunzia del medesimo all’assunzione ed alla prestazione lavorativa, con corrispondente riduzione della garanzia occupazionale minima nell’anno di riferimento.

4)      L’Amministrazione forestale può procedere all’ulteriore avviamento dei lavoratori di cui alla presente legge per l’espletamento di giornate lavorative eccedenti le garanzie occupazionali, sempre che siano state rispettate le garanzie di assunzione di tutti i lavoratori del distretto.

 

Art. 4

Assunzione di lavoratori per l’ulteriore fabbisogno occupazionale

 in caso di nuovi insediamenti forestali

 

1.      Nel caso di nuovi interventi forestali attivati dall’Amministrazione forestale a decorrere dall’anno 2005 nei Comuni in assenza di precedenti interventi, sono parimenti inseriti nell’elenco speciale anche i lavoratori che abbiano effettuato almeno un turno di lavoro di 51 giornate lavorative alle dipendenze dell’Amministrazione forestale, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate  cause di forza maggiore.

2.      Non è consentito l’avviamento di lavoratori ad eccezione dei Comuni in cui l’Amministrazione forestale non abbia operato in precedenza. In tal caso verranno sottoscritte apposite clausole derogatorie con le OO.SS. firmatarie del contratto, che verranno sottoposte all’approvazione dell’Osservatorio regionale di cui al successivo art. 53.

3.      Trovano applicazione, ai fini della formazione delle graduatorie su base comunale e limitatamente ai lavoratori non inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 49 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli di cui al Decreto del Presidente della Regione emanato in applicazione del secondo comma dell’art. 49 della legge regionale 15 novembre 2004 n. 15, nonché quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo testé citato.

4.      Per la formulazione delle graduatorie, l’avviamento al lavoro ed ogni altro adempimento è competente il Dipartimento regionale del Lavoro.

 

Art. 5

Meccanismo di sostituzione

per la copertura dei posti resisi disponibili

 

1.      In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni i lavoratori alle dipendenze del Dipartimento foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale. In ogni caso il Dipartimento foreste verifica la possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute e l’idoneità specifica sotto il profilo professionale e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all’interno del Dipartimento foreste, il lavoratore transita, anche in soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell’Azienda regionale foreste demaniali, ferma restando il possesso dell’idoneità fisica e professionale.

 

Art. 6

Abrogazione articoli

 

  1. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell’art 60 della l.r. 16/96
  2. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell’art. 50 della l.r.16/96

 

Art. 7

Norma finanziaria

 

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio della Regione per l'anno 2008 apposito capitolo di spesa con lo stanziamento di euro 34.173.680,00 per il 2009 euro 20.504.208 e per il 2010 euro 13.669.472,00 cui si provvede ai sensi dell’art. 3 lettera g della legge regionale 10/1999.

 

 

Art. 8

Formula finale

 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.