CONTRATTO
INTEGRATIVO REGIONALE
PREMESSA
Le
parti preliminarmente concordano di aderire alla premessa del CCNL 16/7/98,
nella quale si pone come obiettivo la valorizzazione in tutti i suoi aspetti
delle molteplici funzioni della risorsa bosco.
E
con riferimento alla struttura della contrattazione così come pattuita
dall'art.2 del predetto CCNL convengono che:
Gli
interventi nel settore, in considerazione degli squilibri attualmente
esistenti, devono essere articolati in stretto raccordo con la progettualità
più complessiva finalizzata a valorizzare il territorio e il tessuto
produttivo siciliano; a tutelare l'ambiente e a sviluppare il patrimonio
boschivo sia in termini di ampliamento della superficie boscata, sia in
termini di adeguamento della rete dei servizi alle nuove funzioni, ma anche
ai valori attribuiti al bosco.
In
particolare va rafforzata l'azione di tutela dell'ambiente e del paesaggio,
attraverso la ricerca di strumenti innovativi e di scelte politiche idonee a
consentire un'efficace prevenzione contro gli incendi boschivi e l'erosione
del suolo.
Per
traguardare detti obiettivi, è altresì necessario, non solo esaltare il
ruolo degli attuali addetti, il cui inserimento nel settore deve avvenire in
funzione delle scelte innovative e delle nuove e molteplici esigenze
tecniche e produttive dell'intervento, ma anche realizzarne il rafforzamento
in termini qualitativi come maggiore stabilità, crescita professionale,
riconoscimento delle esperienze acquisite.
Le
OO.SS. sulla base di quanto contenuto in premessa e tenuto conto dell'attuale
normativa regionale e dei recenti orientamenti maturati a livello di U.E.,
intendono qualificare il presente CIRL come strumento di nuovo confronto con il
Governo Regionale e le Istituzioni per definire nuove scelte di politica
forestale idonee a recuperare la valenza economica e strategica del comparto,
potenziare la tutela dell'ambiente e del territorio, specie nelle zone interne e
di montagna, assicurare alla forza lavoro forestale un tenore di vita e di
reddito più elevato.
Auspicano,
inoltre, che le disponibilità finanziarie derivanti da Leggi Regionali,
Nazionali e della U.E., dai proventi derivanti da beni e servizi prodotti
dall'Amministrazione Forestale, come da altre fonti, siano disponibili in tempi
utili e compatibili con la progettualità annuale e poliennale, con una
semplificazione delle procedure di spesa, nonché canalizzate in un unico
strumento di intervento che si individua nei livelli gestionali
dell'Amministrazione Forestale.
Le
parti convengono sull'opportunità che lo strumento contrattuale sia funzionale
a traguardare anche i seguenti obiettivi:
a)
omogeneizzare in tutto il territorio regionale l'applicazione delle
parti economiche e normative.
b)
Rispondere all'esigenza di aumentare gli spazi contrattuali per meglio
adeguarne gli istituti alle esigenze delle singole realtà provinciali,
attualmente penalizzate da troppe norme vincolanti, e pertanto, restituire al
CIRL la funzione prioritaria di fonte normativa in materia di lavoro.
c)
Attuare un tavolo Istituzionale di relazioni sindacali moderno sia a
livello regionale che periferico, prevedendo per il livello provinciale e su
materie specifiche e flessibili la possibilità di delega.
d)
Migliorare gli istituti economici e normativi al fine di tutelare
adeguatamente sia i salari che i diritti dei lavoratori.
ART.
1
SFERA DI APPLICAZIONE
I
rapporti di lavoro instaurati nell'ambito della Regione Siciliana con gli operai
addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico - agraria,
eseguiti in amministrazione diretta, sono disciplinati dal CCNL
01/01/1998-31/12/2001 e dal presente contratto integrativo regionale.
Nel
caso di affidamento di lavori di cui al comma precedente ad imprese singole od
associate, ivi comprese le cooperative, dovrà essere prevista nel capitolato,
con clausola sanzionatoria, l'osservanza del CCNL vigente e del presente CIRL,
nonché il rispetto degli obblighi previdenziali
DICHIARAZIONE A
VERBALE
In
previsione della riforma della previdenza agricola, qualora venisse elevato
rispetto all'attuale numero di 51, il tetto delle giornate minime per
avere acceso ai benefici previdenziali ed assistenziali, l'Amministrazione, su
richiesta dei sindacati si impegna ad adoperarsi affinché il turno minimo possa
essere elevato alle nuove disposizioni previdenziali.
ART. 2
RELAZIONI SINDACALI
E
SISTEMA DI INFORMAZIONE
Nell'
ambito della Regione Siciliana, si costituisce IL Comitato Paritetico Regionale
che oltre a realizzare il sistema di informazioni previsto dal1'art.3 del CCNL,
svolgerà la funzione di osservatorio.
Il
comitato regionale, è coordinato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e
Foreste, o suo delegato, ed è composto da un numero uguale di rappresentanti
della Amministrazione Forestale e delle OO.SS. stipulanti.
Il
Comitato avrà tra l'altro il compito di:
esaminare i
programmi regionali d'intervento tenendo conto delle diversificate realtà
territoriali legate alle attività forestali nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili e di verificare lo stato di attuazione;
analizzare
le dinamiche occupazionali, la mobilità, i bisogni ed i programmi
formativi, nonché gli effetti delle tecnologie innovative sul mercato del
lavoro, l'articolazione dei distretti forestali Ai fini di una analisi
compiuta l'AMMINISTRAZIONE FORESTALE si impegna a fornire, trimestralmente,
anche a livello territoriale, dati riassuntivi articolati per distretto e
per qualifica, riguardanti il monte giornate utilizzato ed il numero degli
operai avviato;
promuovere
le attività collaterali e complementari previste dall'art. 14 della L.R.
16/96;
promuovere i bisogni formativi dei lavoratori;
verificare
la disponibilità delle risorse finanziarie esistenti, anche al fine di
destinarne una quota annua, in funzione dei bisogni formativi, per gli
operai inseriti nei contingenti;
svolgere
compiti di vigilanza sulle attività di gestione del D.L.vo. 626/94
in materia di norme relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in
relazione agli indirizzi espressi dal COM.PA.RE.
Verificare
l'opportunità di stipulare convenzioni ai sensi dell'art.17 della L 56/87,
fermo restando che potranno essere utilizzati esclusivamente lavoratori inseriti
nei contingenti di cui ai punti b) e c) dell’art.46 della L.R 16/96 e i
lavoratori inseriti nelle graduatorie previste dall'art.49 della L.R.16/96.
Il
comitato si riunirà almeno tre volte l'anno: entro il mese di dicembre (ad
inizio dell'attività annuale), entro il mese di maggio (prima dell'apertura
della campagna antincendio), ed entro la fine del mese di settembre, ed ogni.
qualvolta una delle parti ne farà esplicita richiesta; di ogni riunione verrà
redatto apposito verbale.
Viene
demandata in sede territoriale la possibilità di effettuare confronti tra le
rappresentanze periferiche delle parti stipulanti il presente CIRL, tramite
l'istituzione di Comitati Paritetici Provinciali al fine di raggiungere accordi
su: tipologia degli interventi, fabbisogni occupazionali, esigenze formative,
nonché su quanto faccia specifico riferimento all'organizzazione del lavoro.
Il
Comitato Provinciale sarà presieduto dall'Ispettore Riparti mentale delle
foreste e sarà composto da un eguale numero di rappresentanti degli uffici
periferici dell'Amministrazione Forestale e delle 00.SS.
Delle
sedute verrà redatto apposito verbale.
ART.3
CICLO LAVORATIVO E
DURATA
MINIMA DEI RAPPORTI A
TERMINE
I
cicli lavorativi avranno la durata prevista dalla L.R. n° 16/96.
Per
i lavoratori appartenenti alle fasce di garanzia occupazionale, le richieste
verranno effettuate prevedendo già l'espletamento delle giornate garantite; le
giornate potranno di norma essere effettuate continuativamente fino al
soddisfacimento delle garanzie, od in più soluzioni secondo le necessità
dell'Amministrazione, resta ferma di norma la durata minima di ogni ciclo non
inferiore a 51 giornate contributive.
Per
i lavoratori non compresi nelle fasce di garanzia occupazionale previste dalla
L.R. n° 16/96, nel caso in cui dovessero effettuarsi per gravi e
giustificati motivi, avviamenti di durata inferire al turno di lavoro,
l'Amministrazione Forestale si impegna a far completare il turno di lavoro,
anche attraverso riassunzioni successive, e nella richiesta di avviamento sarà
riportata la dizione specifica "per completamento turno". Per i
lavoratori di cui all'art.49 della L.R. 16/96 la previsione temporale della L. n°
205 del 12/04/1962 deve intendersi non conteggiando festivi e le giornate
non lavorate per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.
ART.4
QUALIFICHE DEGLI OPERAI
In
considerazione della non omogeneità delle figure professionali esistenti sul
territorio regionale, in sede di Comitato Paritetico Regionale, si procederà ,
entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, a definire i profili
corrispondenti ad ogni qualifica e quindi ad accorpare le stesse in modo da
rendere uniforme in tutto il territorio l'avviamento per qualifiche da parte
dell'Amministrazione Forestale.
Ad
integrazione delle figure professionali previste dall'articolo 49 del CCNL
del 01/01/98 - 31/12/2001 ed all'interno dei livelli previsti, vengono inserite
le seguenti qualifiche per le quali si esplicitano le mansioni:
4°
livello/ Operai specializzati super, parametro 123
Capo
squadra forestale
Operatore
per la lotta biologica
Manutentore impianti computerizzati
3°
livello / Operai specializzati, parametro 116
addetto
allevamento, governo, custodia, addestramento e sella animali;
addetto
centri radio operativi;
addetto
guida autobotti e mezzi tecnici speciali;
addetto
museo agro - forestale;
carrozziere
- elettrauto;
costruttore
muretti a secco;
addetto
al decespugliatore meccanico;
fabbro;
guida
naturalistica;
mulattiere;
Antennisti
installatori
Riparatori
radio
Intrecciatori
di fibre vegetali
2°
livello / Operai qualificati, parametro l08:
addetto
alle squadre di pronto intervento;
addetto
alla realizzazione di opere sussidiarie;
addetto alle torrette di avvistamento incendi;
vivaista
qualificato.
Per
particolari esigenze dell'Amministrazione potrà utilizzarsi la mansione
di capo operaio così come previsto dall'art.49 del CCNL, sentite le OO. SS.
Provinciali.
Tutti
gli operai a tempo indeterminato dopo due anni di inquadramento nel contingente
dovranno essere inquadrati come operai specializzati.
I
lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia occupazionale di cui alla L. R. n°16/96
sono inquadrati dall'entrata in vigore del presente contratto, qualora già non
ne facciano parte, nel 2° livello,
“operai qualificati”, di cui all'articolo 49 del C.C.N.L..
NOTA
A VERBALE
Le
parti si impegnano in sede di paritetica ad individuare tra i lavoratori
dell'antincendio qualificati
(ASPI
e Addetti alle torrette di avvistamento incendi) eventuali figure che potrebbero
entrare nel livello degli specializzati.
ART. 5
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO
Gli
addetti alle squadre di pronto intervento, durante le ore di lavoro in cui non
sono impegnati in attività di spegnimento incendi, potranno essere utilizzati
in attività di ripulitura cunette, scarpate stradali, piccole opere di
manutenzione stradale, nonché a momenti formativi previsti dalla normativa
vigente, con modalità applicative da definire in sede provinciale.
Nelle
torrette di avvistamento incendi durante le ore notturne, il servizio di norma
dovrà essere svolto da due unità.
Allo
scopo di migliorare il servizio sulle autobotti, sulle medesime potranno
essere utilizzate contemporaneamente due unità, in difetto di qualificati di
cui alla lettera b dell'art 56 della L.R 16/96, anche mediante la
utilizzazione di un operaio della squadra di pronto intervento.
Gli
O.T.D. dovranno comunque svolgere le mansioni previste tanto per gli operai
qualificati quanto per gli operai specializzati su richiesta
dell'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art.8 del CCNL
Al
fine di razionalizzare l'utilizzo della manodopera nei cantieri forestali, gli
operai delle fasce previste dalla L.R. n° 16/96 potranno essere
distribuiti nei cantieri previsti nel distretto di appartenenza, in funzione
delle esigenze dell'amministrazione previo accordo con le OO.SS
ART.
6
ORARIO
DI LAVORO
L'orario
di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.
La
ripartizione del predetto orario può essere effettuata dal lunedì al venerdì
o dal lunedì al sabato, di ciascuna settimana secondo le esigenze
dell'Amministrazione Forestale, d'intesa con le O0.SS. Provinciali.
Per
i lavoratori del contingente antincendio, l'orario contrattuale sarà
distribuito in sei giorni con turni che prevedono la presenza al lavoro di
alcune squadre anche la domenica e giorni festivi.
La
distribuzione dell'orario nell'arco della giornata (inizio, termine, pause
intermedie) dovrà concordarsi con le rispettive rappresentanze sindacali e per
l'Amministrazione Regionale Forestale a livello di Ispettorati Ripartimentali
e/o altri Uffici competenti, comunque non è consentito ai lavoratori
allontanarsi dal cantiere durate le pause intermedie.
Nel
periodo maggio - ottobre - il nastro lavorativo giornaliero potrà essere
effettuato, a giudizio della direzione dei lavori, sentite le R.S.A. e le OO.SS.
Prov.li, in due distinti periodi, uno antimeridiano e l'altro pomeridiano.
ART.
7
REPERIBILITA'
L'Amministrazione
Forestale nel periodo di attività antincendio può richiedere nell'arco
temporale delle 24 ore la reperibilità ai lavoratori appartenenti al relativo
contingente antincendio di cui al titolo III Cap. II L.R. 16/96 e successive
integrazioni, semprecché risultino avviati in questo caso al lavoratore spetta
l'indennità prevista dall'art. 56 del CCNL.
La
reperibilità va comunicata al lavoratore, salvo caso di pericolo imminente,
almeno 12 ore prima da quando deve rendersi disponibile. Dal momento della
chiamata i lavoratori dovranno presentarsi al centro di raccolta entro 30
minuti, la reperibilità potrà essere richiesta per non più di sei giorni al
mese. Per rispondere alle esigenze tecnico organizzative, in caso di necessità
impreviste, per non più di sei giorni al mese, durante tutto l'arco dell'anno,
agli OTI può essere chiesta la reperibilità con le modalità di cui sopra, In
caso di chiamata agli operai verrà corrisposta, per le ore di lavoro prestate
la paga prevista dal CCNL e dal presente CIRL.
ART.8
INDENNITA' PER I
MULATTIERI
PER I CAPI SQUADRA E PER
I CAPI OPERAI.
Per
gli operai con qualifica di mulattiere, che mettono a disposizione il mulo, la
misura del minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale
viene maggiorata del 35%.
Per
gli operai con qualifica di capo squadra, la misura del minimo nazionale
conglobato, più il salario integrativo regionale viene maggiorata del 5%
rispetto a quella fissata per la qualifica di appartenenza, semprecché svolgano
effettivamente le funzioni di capo squadra.
Per
gli operai con la qualifica di capo squadra ai quali viene attribuita la
mansione di capo operaio, la misura del minimo nazionale conglobato più il
salario integrativo regionale viene maggiorata del 10% rispetto a quella fissata
per la qualifica di appartenenza, semprecché svolgano effettivamente la
mansione di capo operaio.
ART.
9
INDENNITA'
PER I LAVORI SPECIALI
E
DISAGIATI E INDENNITA' ATTREZZI
A)
Lavori pesanti
Sono
considerati lavori pesanti:
conduzione
di trattori e ruspe;
lavori
di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi alla
preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche di piccola
profondità;
abbattimento
di alberi con mezzi non meccanici; la raccolta di semi forestali su alberi;
l'apertura
manuale di buche con profondità superiore ai 50 cm.
B)
Lavori nocivi
Sono
considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede l'impiego di
sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti.
C)
Lavori disagiati Si considerano disagiati:
i lavori in
acqua;
i lavori
eseguiti in alta montagna;
le
operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; il lavoro degli addetti
alle torrette di avvistamento;
quelli che
comportano l'uso della motosega e del decespugliatore meccanico
Gli
operai possono essere adibiti ai lavori di cui alle lettere A) e B) del presente
articolo per una durata massima di 4 ore, con una pausa intermedia di un'ora e
fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Agli
operai che lavorano nelle condizioni di disagio di cui alla lettera C) del
presente articolo competono le maggiorazioni a fianco segnate da calcolare sul
minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale
a) lavori in acqua: 10%;
b)
lavori in alta montagna: 8% per lavori che si svolgono da m.
1000 a m. 1.500 s.l.m.; 10% per ~vo~ che si svolgono oltre i 1.500 m. s.l. m.;
c)
motoseghisti e addetti al decespugliatore meccanico 5%
Agli
operai addetti all'avvistamento degli incendi, allo spegnimento incendi, alla
guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle
squadre di pronto intervento e agli operai addetti ai centri operativi compete
una indennità onnicomprensiva di quanto previsto agli articoli 50 e 57 del
C.C.N.L. del 01/01/1998 - 31/12/2001 calcolata sul minimo nazionale conglobato,
più il salario integrativo regionale per tutte le ore di lavoro ordinario
svolte, pari al 20%. Per gli addetti alla guida delle autobotti della capacità
di almeno 8000 litri l'indennità di cui sopra è pari al 25% del minimo
nazionale conglobato più il salario integrativo regionale.
Nel
caso di lavoro straordinario, in sostituzione dell'indennità omnicomprensiva
prevista al comma precedente, si applicano le maggiorazioni previste dall'art.
50 del CCNL; tale maggiorazione è omnicomprensiva anche della indennità
prevista dall'art 57 del CCNL.
Agli
operai cui non vengono forniti da parte del datore di lavoro gli attrezzi
occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali e gli stessi sono approntati
dai medesimi operai, dovrà essere corrisposta una indennità per logorio
attrezzi nella misura di £.500 al giorno.
ART.
10
RICOVERI
E SERVIZI
Ai
lavoratori addetti ai lavori in acqua devono essere forniti gratuitamente di
stivali di gomma, di guanti e di indumenti impermeabili.
Al
lavoratori addetti all'impiego di sostanze nocive, quali antiparassitari e
diserbanti, nonché agli addetti alla repressione degli incendi boschivi debbono
essere forniti gratuitamente tutti gli indumenti prescritti dalle norme
antinfortunistiche inerenti a tali lavorazioni.
I
luoghi di lavoro, così come definiti dall'art.30 del D.L.vo. 626/94, verranno
adeguati alle previsioni dello stesso decreto e delle successive modifiche ed
integrazioni
L'amministrazione
si impegna, tramite i propri Uffici periferici e d'intesa con le OO.SS., ad
individuare le strutture già esistenti utilizzabili come ricovero ad uso mensa,
a localizzare gli altri siti adattabili a tale scopo e a predisporre un'azione
progettuale per la realizzazione di tali strutture.
ART.
11
RETRIBUZIONE
La
retribuzione spettante ai lavoratori forestali viene così determinata:
Per
gli OTI
a)
dal salario nazionale stabilito dal CCNL del 01/01/98-31/12/2001
b)
Dal salario integrativo che, in considerazione del tasso di inflazione
annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura dell' 1,7%
di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.
c)
Dalla indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata
alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.7.500 per ogni anno
maturato e sino ad un massimo di 16 anni.
In
attesa che norme legislative in materia di bilancio riordinino il settore,
l'Amministrazione Forestale si impegna a redigere ed approvare per ogni ufficio
periferico una perizia unica che preveda attività lavorative su 12 mesi,
interamente coperta in termini finanziari con un unico capitolo di bilancio al
fine di superare il frazionamento e i ritardi nel pagamento degli OTI.
Per
gli OTD
a)
dal salario nazionale nella misura stabilita dal CCNL del 01/01/1998
- 31/12/2001
b) Dal salario integrativo, che in considerazione del
tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella
misura del 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.
La
corresponsione della retribuzione sia per gli OTI che per gli OTD deve essere
effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce la
prestazione lavorativa e comunque non oltre la fine del mese successivo a quello
cui si riferisce la prestazione lavorativa.
DICHIRAZIONE
A VERBALE
Le
parti convengono che può derogarsi dai tempi di pagamento delle retribuzioni
previsti al precedente art. 11 esclusivamente per cause di forza maggiore.
ART.
12
INFORTUNIO
SUL LAVORO E MALATTIA
Gli
operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto
integrativo, in caso di malattia debitamente certificata avranno diritto per
ogni turno di lavoro a recuperare i primi tre giorni di assenza. Qualora per
fatto non imputabile al lavoratore e/o per causa di forza maggiore, non si
potesse procedere al recupero, l'Amministrazione Forestale corrisponderà per i
primi tre giorni di malattia un trattamento economico pari all'indennità
giornaliera di malattia corrisposta dall'INPS a partire dal quarto giorno.
Relativamente all'infortunio le parti, tenuto conto di quanto previsto dal
precedente CIRL, nonché dall'evoluzione legislativa intervenuta ed in itinere
in materia di previdenza ed assistenza agricola, nell'intento di pervenire ad
una regolamentazione più compiuta dell'intera materia, ivi compreso ulteriori
approfondimenti presso gli enti previdenziali interessati, convengono di
demandare al Comitato paritetico Regionale di cui all'art 2 del presente CIRL la
definizione di quanto oggetto del presente comma entro sei mesi dalla stipula
del presente contratto.
Nelle
more, continuerà ad applicarsi il disposto di cui al primo comma dell'art 12
del CIRL
ART.
13
PARI
OPPORTUNITA'
Le
parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione alle
raccomandazioni CEE 13/12/84, n.653 e delle disposizioni legislative in tema di
parità uomo - donna (leggi 903/77 e 125/1991) attività di studio e
ricerca finalizzate alla promozione di azioni tendenti a favorire le pari
opportunità.
ART.
14
DELEGATI
DI CANTIERE
In
ogni cantiere di lavoro cui siano occupati fino a 50 operai, può essere
eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori
firmataria del presente contratto integrativo, mediante assemblea unica o
riunione per singoli raggruppamenti sindacali.
Nei
cantieri che occupino un numero di operai superiore a quello indicato nel
precedente comma potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per
ciascuna Organizzazione.
Il
delegato di cantiere non può essere licenziato o trasferito dal cantiere in cui
è eletto, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carattere
economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l'attività
sindacale svolta.
Durante
il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non
possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame con le Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.
I
delegati di cantiere hanno i seguenti compiti:
a)
intervenire presso il datore di lavoro o il suo legale rappresentante per fare
rispettare il contratto di lavoro e la legislazione sociale vigente;
b)
discutere con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante questioni
riguardante l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il programma
organizzativo del cantiere;
c)
definire con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante gli obblighi
derivanti dall'art. Il della legge 11/03/1970, n.83;
d)
esaminare e concordare con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante
misure integrative in materia di trasporto, mensa, logorio attrezzi, lavori
pesanti, nocivi e disagiati, ecc;
Alle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto
integrativo è riconosciuto il diritto di richiedere a mezzo dei propri organi
provinciali permessi sindacali retribuiti per gli operai membri dei comitati
direttivi nazionali, regionali e provinciali e per i delegati di cantiere.
I
permessi sindacali retribuiti sono accordati nella misura di 12 giorni
lavorativi nell'anno, non superiori a giorni tre consecutivi, per i dirigenti
nazionali e regionali.
Per
i dirigenti provinciali e per delegati di cantiere i permessi retribuiti sono
accordati nella misura di 6 giorni lavorativi nell'arco di 6 mesi di lavoro,
cumulabili entro il periodo massimo di 6 mesi.
I
dirigenti sindacali di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto a
permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione ad attività sindacali
in misura non superiore a 8 giorni all'anno. Per esercitare il diritto di cui
sopra i dirigenti sindacali devono presentare all'Amministrazione Forestale
richiesta dell'Organizzazione sindacale cui appartengono sia essa nazionale,
regionale o provinciale. I lavoratori hanno diritto a 13 ore annue di permessi
sindacali da fluire all'interno della unità produttiva dove prestano lavoro.
Il
presente articolo sostituisce i punti B e C dell'art.4 del CCNL 01/01/98 -
31/12/2001.
ART. 15
PERMESSI
SINDACALI REGIONALI
Ciascuna
delle Organizzazione Sindacali firmataria del presente contratto, al fine di
potere meglio organizzare le proprie attività sindacali nell'ambito regionale,
potrà avvalersi di un monte ore quantificato e convenuto pari a 3000 ore per
O.S. da utilizzare sotto forma di permessi retribuiti, anche cumulabili, secondo
le seguenti modalità:
1)
il monte ore dei permessi potrà essere utilizzato da ogni singola
Organizzazione firmataria.
2)
Ciascuna delle OO. SS. comunicherà entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno
l'eventuale distribuzione semestrale per ogni Provincia delle ore da utilizzare
sino al massimo delle 3000 spettanti in sede regionale per ciascuna. Nel caso in
cui entro i termini stabiliti non dovesse pervenire alcuna comunicazione si
intenderà tacitamente rinnovata quella del semestre precedente.
3)
La comunicazione verrà fatta con espresso richiamo al presente
articolo. Analogamente almeno 15 gg. prima rispetto alla data di fruizione ogni
OO.SS. interessata richiederà espressamente il permesso sindacale, indicando il
nome del lavoratore che ne beneficia, il numero delle ore che si intendono
utilizzare e la struttura presso la quale verrà impiegato per svolgere detta
attività.
4)
Le suddette richieste potranno essere avanzate, sempre nel limite massimo
del monte ore, anche per più lavoratori e per un numero differenziato di ore.
5)
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti verranno inoltrate, a
firme del Segretario responsabile statutariamente della struttura regionale
dell'O.S. interessata, alla Direzione Regionale delle Foreste che si farà
carico di trasmetterle all'Amministrazione periferica di competenza.
6)
A conclusione di ogni periodo di finizione dei permessi le OO.SS.
beneficiarie attesteranno, attraverso comunicazione scritta, che l'utilizzo del
permesso nel periodo richiesto è avvenuto per lo svolgimento dell'attività
sindacale.
ART.
16
CENTRI
DI RACCOLTA - MEZZI DI TRASPORTO -
RIMBORSO CHILOMETRICO
L'Amministrazione
Forestale è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto ( art. 54 CCNL/98 ) per
il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a due
chilometri dal centro di raccolta. Il centro di raccolta è da intendersi come
l'ubicazione della casa Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero
del comune dove risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro.
Se
il tempo di viaggio, dal centro di raccolta al luogo di lavoro, calcolato su
quello che si impiega o si impiegherebbe con i mezzi forniti
dall'Amministrazione supera i 90 minuti tra andata e ritorno, quello eccedente
viene considerato come effettiva prestazione di lavoro. Il centro di raccolta di
cui al presente comma ed al successivo è sempre da intendersi quello ricadente
nel comune ove ricade il cantiere. Ove la distanza dal centro di raccolta al
luogo di lavoro, pur non superando tra andata e ritorno i 90 minuti, non sia
interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio
dalla fermata dai mezzi medesimi.
ART.
17
CONTRIBUTO
PER ASSISTENZA
CONTRATTUALE REGIONALE
Fermo
restando il contributo di assistenza contrattuale nazionale di cui all'art. 29
C.C.N.L. 01/01/98 31/12/2001, che deve essere trattenuto dai datori di lavoro
sulle retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali
nazionali FLAI - CGIL, FISBA - CISL e UISBA
- UIL con le modalità e nella misura di cui all'allegato D al predetto
contratto, viene confermato il contributo di assistenza contrattuale regionale.
Tale
contributo è fissato nella misura di £.80 per ciascuna giornata lavorativa e
dovrà essere trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
e versato alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto
integrativo.
ART.
18
QUOTE
SINDACALI
il
datore di lavoro è tenuto ad operare, su delega del lavoratore, una trattenuta
nella misura dell' 1% sull'importo della retribuzione netta liquidata, a favore
delle Organizzazioni sindacali provinciali indicate dal lavoratore medesimo.
Le
suddette trattenute dovranno essere versate a cura del datore di lavoro,
mensilmente, nelle forme e con le modalità che le Organizzazioni sindacali
contraenti comunicheranno.
ART.
19
MISSIONI
E TRASFERTE
Per
il trattamento di missioni e trasferte trova applicazione la normativa regionale
vigente per il personale dell'Amministrazione Regionale con qualifica di
operaio, secondo lo schema di cui all'allegato A.
ART.20
PERMESSI
Agli
operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto possono
essere concessi, per turno di lavoro e previa autorizzazione del responsabile di
cantiere, due ore di permesso, anche frazionabile da recuperare entro il mese in
cui viene concesso.
Agli
stessi possono essere concessi due ore di permesso retribuito per la riscossione
degli emolumenti. Durante il turno di lavoro gli operai potranno assentarsi per
giustificati motivi personali e/o familiari fino ad un massimo di cinque giorni,
le giornate di assenza, a richiesta del lavoratore, potranno essere recuperate
entro l'anno solare in relazione alle esigenze dell'Amministrazione Forestale.
ART.21
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
L'Amministrazione
Forestale si impegna a favorire l'adesione al “Fondo Pensione Nazionale”,
previsto all'art.32 del CCNL del 01/01/98 - 31/12/2001 dei lavoratori che ne
abbiano i requisiti e che ne facciano esplicita richiesta a norma del
regolamento del Fondo.
ART.22
FONDO
PROVINCIALE INTEGRATIVO DI SOLIDARIETA'
A livello provinciale le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CIRL potranno individuare strumenti idonei finalizzati ad assistere e supportare con aiuti economici una tantum, le famiglie dei lavoratori forestali rimasti vittime di infortuni sul lavoro che ne abbiano causato la morte.
ART.
23
ATTIVITA'
DI PATRONATO
In
tutte le aziende che assumono lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato
dal presente contratto integrativo si riconosce il diritto agli Istituti di
patronato di svolgere nelle aziende e tra i lavoratori le funzioni
istituzionali.
ART.
24
DECORRENZA
E DURATA DEL CONTRATTO
Le
norme contenute nel presente contratto trovano applicazione con decorrenza dall'
1.3.2000 e scadranno il 31.12.2001. Il contratto si intenderà tacitamente
rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti
contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata
A.R.
ART.
25
NORMA
DI RINVIO
Per
tutto quanto non previsto dal presente contratto Integrativo, e fatte salve le
condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni del CCNN 01/01/98
31/12/2001
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le
OO.SS. FLAI, FISBA e UILA al termine di tutti gli
articolati contenuti nel presente contratto ribadiscono la circostanza che le
questioni sollevate in piattaforma, ed individuate nei 5 punti della presente
dichiarazione, rappresentino obiettivi irrinunciabili per il sindacato; e pur
convenendo che, per le normative in atto esistenti nel settore, non possono
tradursi in articolato contrattuale, tuttavia per l'importanza della materia il
richiamo in questa sede debba valere come impegno del sindacato a traguardarli
con idonei ed urgenti provvedimenti anche legislativi.
Nello
specifico si ripropongono i 5 punti su cui intervenire.
a)
Il superamento dei limiti imposti dal l'art. 55 comma 1 e 3 della
l.r. 16/96 compatibilmente con le dotazioni finanziarie, i progetti di
intervento, le disponibilità di giornate liberatesi nei distretti e nei
cantieri comunali che vanno ridistribuite tra i lavoratori con precedenti alle
dipendenze dell'Amministrazione Forestale.
b)
Il passaggio a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma 6,
art. 54 l.r. 16/96.
c)
L'estensione ai lavoratori inclusi nelle graduatorie di cui all'art.
49 della 1.r. 16/96, che prestano attività nel servizio antincendio delle Isole
minori, delle disposizioni previste all'art. 4 l.r. 13/99.
d)
Ai fini del turn over di cui all'art. 52, I comma l.r. 16/96,
nell'ipotesi in cui si esaurisca in un distretto la graduatoria ex art. 49 va
prevista la possibilità di attingere prioritariamente dalla graduatoria ex art.
49 dei distretti viciniori.
e)
La creazione di un fondo per la formazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e per gli adempimenti formativi previsti dalla
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'Amministrazione
Forestale dichiara di potere condividere quanto espresso ai punti b c ed e della
dichiarazione, mentre ritiene che gli altri due punti debbano essere
approfonditi e meglio valutati in altra sede.