CONTRATTO TERRITORIALE
II LIVELLO
PER I QUADRI
E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA SICILIA
01 Gennaio 2002 - 31
Dicembre 2005
-Dott.
Biagio Bonfiglio e Dott. Salvatore Taranto, appositamente delegati dal Consiglio
Direttivo della stessa;
-Dott.ssa Angela Sciortino
-Dott. Salvatore Dimino, Salvatore Cannella, Vito
Messina, Baldassare Gaudioso
La Flai – Cgil Sicilia,
rappresentata da:
-Sig. Italo Tripi e Sig. Salvatore Lo Balbo
La Fai – Cisl Sicilia,
rappresentata da:
-Sig. Fabrizio Scatà
La Uila- Uil Sicilia , rappresentata da:
-Sig. Gaetano
Pensabene
PARTE
INTRODUTTIVA
Decorrenza,
durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo
Il
presente contratto decorre dal 1° Gennaio 2002 e scadrà il 31 Dicembre 2005,
salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data.
Il
presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non
venga disdetto a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.
In caso di mancata disdetta si intende prorogato per un anno e così di anno in
anno.
La
parte che avrà disdetto dovrà comunicare all’altra le proposte per il
rinnovo almeno 4 mesi prima.
Le
trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi dall’invio delle
proposte di rinnovo.
NORME
DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Ad
integrazione dell’art. 4 delle “condizioni di miglior favore” di cui
all’art. 9, si conviene che, sulla base di esigenze organizzative aziendali o
per progetti o per obiettivi specifici ed a seguito di un accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali previste dalla normativa nazionale vigente,
è possibile effettuare un orario di lavoro ordinario pari a 44 ore settimanali
per un massimo di 60 giornate lavorative annue. Le parti possono convenire il
recupero di tale maggiore orario in altro periodo dell’anno sulla base di
intese specifiche.
RETRIBUZIONE
PER OBIETTIVI
Le parti concordano di decentrare a livello aziendale, ove possibile, intese relative alla definizione di una “ retribuzione per obiettivi”, legata strettamente ai risultati conseguitivi nella realizzazione di programmi,insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività legali alle esigenze aziendali.
CONVENZIONI
Qualora
in azienda si sottoscrivano convenzioni ai sensi dell’art. 17 della legge n.
56/87 e L.R. n. 36/90 che possano coinvolgere sia gli impiegati che gli operai
agricoli, esse vanno sottoscritte tra le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto e dei C.P.L. degli operai agricoli.
TRATTAMENTO
ECONOMICO
ART.3
Retribuzione
Con
le decorrenze sotto indicate , gli aumenti derivanti dal presente contratto,
secondo quanto previsto dagli artt. 2,24 e 61 del C.C.N.L. del 05/04/00, e
calcolati sugli importi a fianco indicati per singola categoria, sono i
seguenti:
1/a
categoria € 1.482,68
(5%) € 74,13
(4,0%) € 59,31
2/a
categoria € 1.328,16
(5%) € 66,41
(3,5%) € 46,49
3/a
categoria € 1.163,75
(5%) € 58,19
(3,0%) € 34,91
4/a
categoria € 1.033,23
(5%) € 51,66
(2,0%) € 20,66
5/a
categoria € 951,30
(5%)
€ 47,57
(1,5%) € 14,27
6/a
categoria € 877,32
(5%)
€ 43,87
(1,0%) € 8,77
TABELLA
RETRIBUITIVA DEI QUADRI ED IMPIEGATI AGRICOLI
DELLA
SICILIA IN VIGORE DAL 01/01/2002
Cat. | Stipendio base | Contingenza | E.D.R. | Integrativo Regionale | Stipendio Mensile |
1a | 602,70 | 526,19 | 10,33 | 430,49 | 1.569,71 |
2a | 510,16 | 520,56 | 10,33 | 365,96 | 1.407,01 |
3a | 431,68 | 515,62 | 10,33 | 277,17 | 1.234,80 |
4a | 379,20 | 512,74 | 10,33 | 196,27 | 1.098,54 |
5a | 342,41 | 510,81 | 10,33 | 149,31 | 1.012,86 |
6a | 303,44 | 508,34 | 10,33 | 113,08 |
935,19 |
In
vigore dal 01/01/2003
Cat. | Stipendio base | Contingenza | E.D.R. | Integrativo Regionale | Stipendio Mensile |
1a | 602,70 | 526,19 | 10,33 | 489,8 | 1.629,02 |
2a | 510,16 | 520,56 | 10,33 | 412,45 | 1.453,50 |
3a | 431,68 | 515,62 | 10,33 | 312,08 | 1.269,71 |
4a | 379,20 | 512,74 | 10,33 | 216,93 | 1.119,20 |
5a | 342,41 | 510,81 | 10,33 | 163,58 | 1.027,13 |
6a | 303,44 | 508,34 | 10,33 | 121,85 | 943,96 |
Quadri:
indennità
di funzione mensile
Tale
indennità viene elevata da £ 50.000 ad € 50,00
Con decorrenza 1° Gennaio 2002 l'indennità di cassa, già determinata nella misura di £ 75.000 (€ 38,73) dall'art. 29 del CCNL del 05/05/2000, è fissata nella nuova misura di € 50.00 mensili da corrispondersi per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese e, nella sua misura mensile non è frazionabile. Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.
Art.5
Nel
caso che il datore di lavoro non fornisca al dipendente un mezzo di trasporto
per il normale disimpegno delle mansioni affidategli, si richiede per il
dipendente, a titolo di rimborso spese, un compenso sulla base del tipo del
mezzo e delle tariffe ACI per il costo chilometrico di esercizio riferito al
mezzo di trasporto medesimo.
Il
datore di lavoro è inoltre tenuto a sottoscrivere, a proprio carico, una
polizza Kasko.
Art.
6
Ai quadri e impiegati agricoli appartenenti alla 1/a, 2/a, e 3/a categoria con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende è riconosciuta, ai sensi dell'art.10 del C.C.N.L. una maggiorazione, a titolo di indennità, del 13% della retribuzione oraria dovuta da ogni singola azienda per le ore previste dal contratto a tempo parziale effettivamente prestate.
Art.
7
Tutela
della salute
Visto
lo stato di applicazione della legge 626/94 in Sicilia, le parti concordano di
promuovere una serie di iniziative, anche nelle provincie, al fini di dare
attuazione al verbale d'incontro del 18/12/96 sottoscritto anche dalla
Confederdia, in applicazione dell'accordo stesso.
In
particolare verrà promossa una assise regionale di tutte le strutture
territoriali delle organizzazioni firmatarie del presente contratto.
Le
parti si impegnano a costituire il Comitato Paritetico regionale.
In
attuazione del verbale suddetto, i firmatari del presente contratto forniranno
alla Confagricoltura Regionale, entro il mese di luglio 2002, due nominativi
(uno effettivo ed uno supplente).
Entro
il successivo mese di settembre la Confagricoltura Regionale convocherà la
prima riunione.
Art.
8
Si concorda la costituzione a livello regionale di un Osservatorio comune paritetico sullo stato del settore tra operai ed impiegati.
Tra
i compiti dell'Osservatorio particolare rilievo avrà la individuazione di
figure professionali che necessitino di aggiornamento o formazione
professionale.
Art.
9
Le
condizioni di miglior favore eventualmente esistenti o derivanti da accordi
individuali o da consuetudini locali o da contratti o da accordi stipulati tra
le parti contraenti, vengono salvaguardate ad ogni effetto .
Si
richiamano gli articoli dell'accordo regionale del 30/7/92 non aggiornati che
sono:
"Art.2
INDENNITA' PARTICOLARE
In
applicazione dell'art. 14 ultimo comma del contratto nazionale vigente, che ha
per titolo: Lavoro straordinario , festivo, notturno, agli impiegati con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere corrisposta, in aggiunta
a quanto previsto allo stesso art.14, una ulteriore maggiorazione del 20%
limitatamente ai periodi in cui vengono effettuate le operazioni di ammasso
dell'uva."
"Art.
3: DEMETALIZZAZIONE
"Art.4:
ORARIO DI LAVORO
Con riferimento alla norma nazionale che disciplina l'orario di lavoro, si conviene che l'orario ordinario di lavoro nella settimana sarà distribuito normalmente in cinque giorni, salvo particolari e diverse esigenze aziendali.
Federazione
regionale degli Agricoltori
della Sicilia
Confederia Sicilia
Flai Cgil
Sicilia
Federazione regionale
Agricoltori C.I.A.
Uila – Uil Sicilia