FAI CISL – FLAI CGIL –UILA UIL

FEDERPESCA 

Associazione Liberi Armatori della Pesca e Associazione Imprese Pesca

Contratto integrativo della Pesca di Mazara Del Vallo

Validità 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2004

Verbale

Il giorno 30 agosto 2001, presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, dopo incontri tra le Organizzazioni Sindacali di:

FAI CISL, rappresentata dal Sig. Firenze Ferdinando Segretario Provinciale e dal Sig. Giovanni Di Dia responsabile Fai Cisl Mazara del Vallo;

FLAI CGIL, rappresentata dal Sig. Favara Giuseppe Segretario Provinciale e dal Sig. Mario Foderà responsabile lega Flai-Cgil Mazara del Vallo;

UILA UIL, rappresentata dal Sig. Macaddino Tommaso e dal Sig. Giovanni Sardo Segretario generale UIL TP;

e l'associazione Liberi Armatori della Pesca di Mazara del Vallo rappresentata dai Sigg. Santino Adamo, Presidente e Bartolomeo Tumbiolo, aderente a FEDERPESCA, alla presenza del Capitano di Fregata Antonio Basile - Comandante la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo; si è sottoscritto il seguente contratto integrativo della pesca di Mazara del Vallo.

Le parti contraenti concordano che allo stato attuale, gli articoli 4, 5 e 14 del presente contratto integrativo sono sospesi nell'efficacia. Le parti si impegnano ad una loro riformulazione in coerenza con le norme del contratto Collettivo Nazionale di riferimento rinnovato e con le normative di legge vigenti.

 

PREMESSA

Le parti contraenti definiscono il seguente contratto integrativo della pesca di Mazara del Vallo perfettamente inserito nelle logiche della contrattazione nazionale.

Il contratto è stato realizzato nel rispetto delle specificità del settore della pesca di Mazara del Vallo, con la dovuta attenzione agli usi ed alle consuetudini locali e nella perfetta consapevolezza dell’originalità del sistema di retribuzione definito “alla parte” e ricadente nella tradizione del sistema economico locale ed effettivamente contemplato all’interno delle regole contrattuali nazionali.

Allo stesso tempo, si condivide  anche quanto riportato nella premessa dell'Ipotesi di Accordo del rinnovo del CCNL del 13-6-2001, per quanto attiene la parte riguardante

'CODICE DI CONDOTTA'.

Le parti contraenti si impegnano a trasmettere ai propri associati i contenuti del presente contratto, garantendo la più ampia diffusione delle innovazioni, dei diritti e dei doveri , che scaturiranno dalla  effettiva applicazione dello stesso.

Così come viene affermato negli impegni assunti nel deliberato contrattuale,  le Organizzazioni Sindacali di FAI CISL, FLAI CGIL, UILA UIL , per i lavoratori dipendenti e le Associazioni degli Armatori firmatarie in rappresentanza di FEDERPESCA, si incontreranno con cadenza semestrale per verificare l’esatta applicazione delle norme contrattuali.

Inoltre, le parti contraenti si assumono il reciproco impegno affinché siano rispettate  tutte le successive scadenze  in tema di contrattazione decentrata, nella piena applicazione del protocollo del luglio 1993, secondo il dettato del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Si afferma, tra i soggetti firmatari, la consapevolezza della necessità di impegni straordinari per garantire continuità occupazionale ed economica al settore della pesca, individuando nei vari livelli istituzionali i soggetti prioritari a cui richiedere l’applicazione di norme legislative vigenti che siano occasione di reale sviluppo del settore, garantendo una programmazione seria e non gestita con improvvisazione ed approssimazione.

Si impegnano le proprie organizzazione nazionali a promuovere per il settore della pesca iniziative legislative tendenti a migliorare gli attuali livelli di tutela previdenziale ed assicurativa per tutti gli  addetti.

Si rinnova la reciproca disponibilità al dialogo ed al confronto per garantire un clima di relazioni sindacali consono all’importanza del sistema della pesca nel panorama economico locale, regionale, nazionale ed europeo.   

Art.1

Definizione del contratto

 

Il presente contratto integrativo regolamenta il personale imbarcato sui motopescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo con base di armamento a Mazara del Vallo, per le parti contrattuali che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 'Personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima'  vigente demanda al secondo livello di contrattazione.

Il presente contratto fa parte integrante ed inscindibile del suddetto CCNL  cui rimanda per tutto quanto qui non espressamente previsto .

 

Art.2

Osservatorio Locale della Pesca marittima

 

Le parti convengono sull’opportunità di istituire, previo confronto con le OO.SS. e datoriali di categoria  nazionale, come diretta emanazione dell’osservatorio nazionale della pesca marittima di cui all’art.45 del CCNL, l’Osservatorio Locale della Pesca Marittima. Vi faranno parte, in forma paritetica, i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente  C.I.

 Nella considerazione dell’originale autonomia legislativa e gestionale delle tematiche riguardanti il settore nella Regione Sicilia, considerata la peculiarità della sua marineria  , tale Osservatorio  verrà istituito in via sperimentale con sede in Mazara del Vallo.

 

Art.3

Applicazione decreti legislativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Il settore viene attualmente regolamentato dai decreti legislativi 271/99 e 298/99. Le parti si impegnano a profondere qualsiasi sforzo per l’applicazione della predetta normativa , ivi comprese le disposizioni che saranno rese operative successivamente alla data di stipula del presente C.I. e che demandano alla competenza territoriale la loro applicazione.

 

Art.4

Rappresentanze e diritti  sindacali

 

Le OO.SS  Fai-Cisl, Flai-Cgil ed Uila-Uil, firmatarie del presente C.I., tutte le volte che si pongono le esigenze, possono tenere a bordo dei pescherecci assemblee con l’equipaggio anche allo scopo di controllare l’esatta applicazione delle norme contrattuali.

 

Art.5

Delegato di bordo

 

L’equipaggio, fra i propri componenti, eleggerà un proprio delegato che avrà il compito di controllare tutti i ricavi della vendita e tutte le relative spese di bordata, con l’obbligo a carico dell’armatore di esibire la relativa documentazione giustificativa, al fine della determinazione della “ PARTE “.

 Il delegato o in sua mancanza un componente l’equipaggio, in caso di controversia sulla determi-

nazione della 'Parte', potrà avvalersi della collaborazione, se lo riterrà opportuno, delle OO.SS. firmatarie del presente C.I..

 

Art.6

Retribuzione

 

La norma contenuta nell’art.14 del CCNL  vigente costituisce base fondamentale per le parti demandate alla contrattazione locale e trattate all’interno del presente C.I.-

 

Art.7

Indennità a bordo

 

Le parti stabiliscono che ai marittimi imbarcati l’armatore corrisponderà le seguenti indennità:

-         Indennità di ghiacciera: essa sarà corrisposta alle due persone  che verranno adibite alla sistemazione del pescato all’interno dei locali di conservazione dello stesso. L’importo  sarà pari a £.5.000 (lire cinquemila) pro capite, per ogni giornata del trasbordo. 

 

-         Indennità di cucina : tale indennità sarà corrisposta all’addetto che durante la bordata verrà impiegato in lavori di pulizia dei locali  adibiti alla mensa e al lavaggio delle stoviglie. L’importo di tale indennità è determinato in £. 6.000 (lire seimila) per ogni giornata di trasbordo.

-         Indennità  di  riparazione reti a bordo: a tutto il personale che verrà impiegato durante la bordata  come  sarcitore di bordo    sarà corrisposta una indennità di £. 100.000 ( lire centomila) a trasbordo;

-         Indennità di mansione per funzioni di timoniere £.10.000 (lire diecimila) al giorno a trasbordo.

 

Art.8

Premio per obiettivi

 

Tenuto conto di quanto già disposto dal CCNL vigente, le parti stabiliscono che l’armatore erogherà un premio al lavoratore  al raggiungimento dei due risultati minimi contenuti nei seguenti indicatori:

a)      permanenza nell’imbarco a bordo di natante armato dall’impresa, per un numero di giornate pari ad almeno il 100% delle giornate di calendario dell’armamento teorico, praticato nell’anno, comprensivo dei periodi di assenza imputabili a malattia ed infortunio, a condizione che, al termine di ciascun periodo, sia reimbarcato nella stessa unità o su unità dello stesso armatore.

b)      attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d’armamento pari ad almeno il 64%.,

 Si considerano neutri i periodi di assenza imputabili a

·        licenze matrimoniali,

·        chiamata al servizio di leva,

 e   altri periodi di assenza dovuti a cause non imputabili a volontà del lavoratore.

Il premio  viene quantificato nella misura del 3% del minimo monetario garantito mensile del parametro 100 del CCNL in vigore e moltiplicato per i 12 mesi di imbarco, per ogni membro dell’equipaggio a prescindere dalla qualifica rivestita a bordo. Tale   indennità ai fini fiscali e previdenziali sarà trattata secondo la normativa vigente ed erogata alla scadenza dei 365 gg.  di imbarco .

La decorrenza del premio sarà retroattiva dal 01.gennaio.2001 .

Al momento in cui l’armatore metterà in disarmo il peschereccio, o in caso di sbarco per volontà dell'armatore, in presenza di preavviso di licenziamento, tale premio sarà riparametrato in dodicesimi ed erogato in proporzione ai mesi di imbarco effettivo di ciascun componente dell’equipaggio .

Le parti verificheranno l’applicazione di tale premio entro un anno dalla stipula del presente C.I.-

 

Art.9

Suddivisione della ripartizione tra l’equipaggio

 

Per quanto riguarda la suddivisione tra l’equipaggio ,le parti, dopo avere determinato l’ammontare da ripartire secondo la disposizione dell’art. 14 del CCNL  vigente, convengono :

-         La quota spettante all’equipaggio viene suddivisa :

1.      6        componenti  d’equipaggio ( imbarcati +  retiere )         parti  n.      8,25;

2.      7                                                                                    parti  n.      9,35;

3.      8                                                                                    parti  n.    10,50;

4.      9                                                                                   parti  n.    11,75;

5.      10                                                                                  parti  n.    13,00;

6.      11                                                                                  parti n.     14,00;

7.      12                                                                                  parti n.     15,00;

8.      13                                                                                  parti n.     16,00.

 

Determinato l’importo della singola “parte”  l’armatore provvederà a corrispondere:

           

-         al capitano                   parti  3.00;

-         I motorista                   parti  2.50;

-         capo pesca                  parti  2.10;

-         II motorista                  parti  1.70;

-         marinaio                      parti  1.30;

-         retiere                          parti  0.80.

Le parti in più, rispetto alla suddivisione in precedenza indicata, sono a totale carico dell’armatore.

 

Art.10

Ferie

 

Fermo restando quanto previsto dall’art.24 del CCNL , il periodo di ferie sarà goduto secondo le consuetudini locali.

 

 

Art.11

13^ e 14^ mensilità

 

Per la parte normativa di tali istituti contrattuali si fa riferimento all’art.20 del CCNL vigente.

Per la parte retributiva si fa riferimento all’art.5 del presente C.I..- 

Art. 12

Trattamento di fine rapporto

 

Per la parte normativa di tale istituto contrattuale si fa riferimento all’art.32 del CCNL vigente.

 Per la parte retributiva si fa riferimento all’art.5 del presente C.I.-.

 

Art.13

Festività

 

Le giornate festive e di riposo settimanale trascorse a bordo, spettanti all’equipaggio ,saranno godute sottoforma di riposo compensativo ad ogni trasbordo. La durata della bordata non può superare tre trasbordi compreso quello del rientro dell’unità . Il trasbordo non può comunque essere superiore a  20 giorni . A fine trasbordo l’equipaggio avrà diritto ad almeno 4 giorni di riposo a terra . Nel caso in cui nel trasbordo  ricadesse una giornata di festività di cui all’art.21 del CCNL vigente 

 ( escluse le domeniche), le giornate di riposo saranno prorogate di 24 ore

 

Art.14

Riposo a bordo

 

Il capitano con il delegato dell’equipaggio regolerà l’attività di bordo tale da garantire un adeguato riposo a tutti i componenti dell’equipaggio . Nella organizzazione del lavoro a bordo si dovrà garantire un turno di riposo continuativo di almeno 8 ore nell’arco delle 24 ore , ad ogni singolo componente dell’equipaggio .

           

Art.15

Muccigna

 

La muccigna viene determinata per trasbordi di 20 giorni nella misura di L. 5.000 al giorno a carico del monte spese.

A fine trasbordo verranno prelevate 15 cassette di prodotto pescato di II qualità che verranno ripartite  tra l’equipaggio e l’armatore.

 

Art.16

Tabelle di armamento per la sicurezza della vita in mare

 

In conformità all’art.3 del C.C.N.L. vigente,  per ogni tipo di nave da pesca, ad eccezione di quelle adibite alla pesca costiera locale di cui alla lettera A dell’art.1 del suddetto CCNL , che non siano impegnate in attività di pesca , il numero del personale di bordo non può mai essere inferiore a quattro unità.

 

 

Art. 17

Tabella d’armamento per l’esercizio dell’attività di pesca

 

Per mantenere nel presente accordo integrativo locale le zone di pesca storicamente denominate  si stabilisce che esse corrispondono alla seguente definizione:

a)      KELIBIA : è l’attività di pesca genericamente effettuata nei fondali;

b)      LAMPEDUSA: è l’attività di pesca genericamente effettuata nei banchi.

Pertanto per quanto riguarda la determinazione delle tabelle di armamento di cui all’art.4 del C.C.N.L. vigente le parti convengono che il  personale di bordo è normalmente calcolato sulla seguente forza:

-         pesca cosiddetta fondale ,KELIBIA, unità imbarcate minimo sei;

-         pesca cosiddetta banco,LAMPEDUSA, unità imbarcate minimo otto.

L’autorità marittima può, su richiesta dell’armatore, consentire la partenza del natante con destinazione KELIBIA con tabella ridotta di una unità, dopo avere accertato la mancanza di personale disponibile all’imbarco.

Per ciò che riguarda la pesca costiera ravvicinata ( entro le 20 miglia) la tabella d’armamento minima è fissata in numero 4 unità.

 

 

 

Art.18

Commissione di conciliazione per le controversie di lavoro

 

Viene istituita ai sensi della normativa vigente in tema di controversie di lavoro, e nel rispetto delle attuali norme contrattuali, la commissione di conciliazione locale con sede presso l’Associazione liberi armatori della pesca in Mazara del Vallo. La commissione è costituita da 7 componenti, di cui 6 nominati in maniera paritetica dai soggetti firmatari del presente contratto ed uno scelto dalle parti   tra funzionari di livello dirigenziale dei ruoli della pubblica amministrazione con competenze specifiche in materia di lavoro. Il rinnovo della commissione avverrà ogni quattro anni.

Eventuali indennità per il Funzionario, saranno concordate successivamente.-

 

 

Art.19

Riscossione deleghe sindacali

 

In armonia con quanto già stabilito all’art.36 del CCNL vigente, le parti decidono di accettare esplicitamente il contenuto di detta norma .

Il modello di delega sindacale è quello riportato all’allegato 'A'

 

Art.20

Interpretazione autentica delle norme contrattuali

Ogni controversia insorgente in merito all’interpretazione del contenuto delle norme di questo C.I.  potrà essere  sollevata da una delle parti contraenti.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimento, si costituirà una commissione paritetica ,composta  da un membro per soggetto firmatario del C.I., che dovrà esaminare la questione ed esitarla entro 15 giorni dalla prima seduta dell’organismo.

La commissione si riunirà, in via ordinaria, presso  la sede dell’Associazione  Liberi Armatori della Pesca  di Mazara del Vallo.

 

 

Art.21

Condizioni di miglior favore

 

Vanno fatte salve le usanze e le condizioni di miglior favore maturate.

 

Nota a verbale

Le parti si impegnano a rimuovere ogni possibile ostacolo all’applicazione del presente contratto ed inoltre dichiarano che , nell’ambito delle trattative del rinnovo contrattuale nazionale di categoria, si faranno parte attiva nei confronti delle proprie federazioni di categoria nazionale , affinché si possa prevedere una modifica del quadro di riferimento contrattuale e legislativo , per cui la retribuzione, così come già avviene in  altri settori previdenziali, al superamento del minimo monetario garantito venga assoggettata , nella sua totalità, a contribuzione previdenziale ed assistenziale.

 

 

 

LEGENDA:

 

Per una corretta interpretazione dei termini utilizzati  all'interno del presente C.I., si conviene quanto segue;

TRASBORDO: Periodo intercorrente tra l'uscita in mare ed il successivo rientro del natante, per

                           la  battuta di pesca, che non può superare i 20 gg. lavorativi;

BORDATA:      Periodo intercorrente tra due ripartizioni successive.-

 

Allegato “A”

 

MODELLO DI ADESIONE SINDACALE

 

                                                                                                                                

                                                                                  Spett.le Ditta__________________

                                                                  _____________________________

                                              

                                                                  Per il tramite dell’Associazione

                                                                  _____________________________

                                                                  _____________________________

                                              

Oggetto: delega sindacale.-

 

Con la presente comunicazione il sottoscritto_______________________________

Nato a ______________________________residente a  _____________________

Via_________________________________________________n.______________

Autorizza l’impresa di pesca denominata __________________________________ a trattenere , ai sensi del CCNL di lavoro di categoria e secondo la disciplina del contratto locale per la pesca e della normativa vigente, dalla propria retribuzione mensile ( paga base per il calcolo degli istituti contrattuali), la somma pari alla percentuale dell’1%, a decorrere dal _________________________.

La somma mensilmente trattenuta  deve essere versata sul c/c bancario___________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ intestato___________________________________________________________________________________________________________________________________________.

In caso di mancato versamento, da parte di codesta impresa, dei contributi di cui sopra in favore della _____________________, delega quest’ultima ad agire direttamente, anche in via giudiziaria , per il recupero di quanto dovuto.

La presente delega , se non disdettata almeno due mesi prima della fine di ogni anno, avrà valore per l’anno e fino alla durata del rapporto di lavoro.

 

_________________,__________________

 

                                               Firma__________________________________________

 

“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, consento il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che dati riguardanti l’iscrizione sindacale, siano comunicati al datore di lavoro ed agli enti previdenziali e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge , dai contratti e della convenzioni.”

 

                                           Firma ___________________________________________

 

 

Allegato “B”

 

Esempio di ripartizione

 

Monte produttivo detratto delle spese = £.300.000.000

Ripartito al 50% tra l’armatore e l’equipaggio

 

Capitano                parti   3.00

I° motorista                   2.50

Capo pesca                    2.10                                5 unità

II° motorista                  1.70

Retiere                          0.80

 

£.150.000.000 diviso numero parti

 

 

SEI COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

10,10 + 1,30=11,40

Ripartizione per 8,25 / Parte £.18.180.000*11,40 = £.207.000.000 / 300.000.000 (69%)

 

SETTE COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

11,40 + 1,30=12,70

Ripartizione per 9,35 / Parte £.16.043.000*12,70 = £.203.746.000 / 300.000.000 (68%)

 

OTTO COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

12,70 + 1,30=14,00

Ripartizione per 10,50 / Parte £.14.826.000*14,00 = £.200.004.000 / 300.000.000 (67%)

 

NOVE COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

14,00 + 1,30=15,30

Ripartizione per 11,75 / Parte £.12.766.000*15,30 = £.195.320.000 / 300.000.000 (65%)

 

DIECI COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

15,30 + 1,30=16,60

Ripartizione per 13,00 / Parte £.11.538.000*16,60 = £.191.538.000 / 300.000.000 (64%)

 

 

 

UNDICI COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

16,60 + 1,30=17,90

Ripartizione per 14,00 / Parte £.10.715.000*17,90 = £.191.798.000 / 300.000.000 (64%)

 

 

DODICI COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

17,90 + 1,30=19,20

Ripartizione per 15,00 / Parte £.10.000.000*19,20 = £.192.000.000 / 300.000.000 (64%)

 

 

TREDICI COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

19,20 + 1,30=20,50

Ripartizione per 16,00 / Parte £.9.3

75.000*20,50 = £.192.187.000 / 300.000.000 (64%)

 

ALLEGATI

 

 

Allegato “A”

 

Esempio di ripartizione

 

Monte produttivo detratto delle spese = £.300.000.000

Ripartito al 50% tra l’armatore e l’equipaggio

 

Capitano                parti   3.00

I° motorista                   2.50

Capo pesca                    2.10                                5 unità

II° motorista                  1.70

Retiere                          0.80

 

£.150.000.000 diviso numero parti

 

 

SEI COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

10,10 + 1,30=11,40

Ripartizione per 8,25 / Parte £.18.180.000*11,40 = £.207.000.000 / 300.000.000 (69%)

 

SETTE COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

11,40 + 1,30=12,70

Ripartizione per 9,35 / Parte £.16.043.000*12,70 = £.203.746.000 / 300.000.000 (68%)

 

OTTO COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

12,70 + 1,30=14,00

Ripartizione per 10,50 / Parte £.14.826.000*14,00 = £.200.004.000 / 300.000.000 (67%)

 

NOVE COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

14,00 + 1,30=15,30

Ripartizione per 11,75 / Parte £.12.766.000*15,30 = £.195.320.000 / 300.000.000 (65%)

 

DIECI COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

15,30 + 1,30=16,60

Ripartizione per 13,00 / Parte £.11.538.000*16,60 = £.191.538.000 / 300.000.000 (64%)

 

 

 

UNDICI COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

16,60 + 1,30=17,90

Ripartizione per 14,00 / Parte £.10.715.000*17,90 = £.191.798.000 / 300.000.000 (64%)

 

 

DODICI COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

17,90 + 1,30=19,20

Ripartizione per 15,00 / Parte £.10.000.000*19,20 = £.192.000.000 / 300.000.000 (64%)

 

 

TREDICI COMPONENTI (IMBARCATI E RETIERE)

19,20 + 1,30=20,50

Ripartizione per 16,00 / Parte £.9.3

75.000*20,50 = £.192.187.000 / 300.000.000 (64%)