FLAI
- CGIL FISBA - CISL UISBA
- UIL
CONTRATTO
INTEGRATIVO
PER
GLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI
DI
SISTEMAZIONE
IDRAULICO
FORESTALE E IDRAULICO AGRARIO
PALERMO,
30 MARZO 1994
Il
giorno 30 Marzo 1994 in Palermo, presso la Sede della Presidenza (Della Regione
Siciliana)
tra
la
delegazione Costituita dagli Assessori Regionali al Lavoro- Previdenza Sociale,
Formazione Professionale ed Emigrazione, all'Agricoltura e Foreste ed al
Bilancio e Finanze
e
la
FLAI - CIGL rappresentata da Giuseppe Caruana, Antonio Riolo e Francesco Gioia;
la
FISBA-CISL rappresentata da Armando Zanotti, Francesco Inguanti, Giovanni
Belluardo, Mario Venticinque e Rosario Leonardi;
la
UISBA-UIL rappresentata da Gaetano Pensabene, Michele Acquisto, Sebastiano
Tallarita;
si
è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro integrativo del
contralto collettivo nazionale 13 Giugno 1991 per gli operai addetti ai lavori
di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
PREMESSA
In aderenza
ai contenuti ed agli indirizzi fissati dalla premessa e dal l'art. 2 del CCNL
del 13.06.1991 le parti convengono che:
-
gli interventi in direzione della forestazione debbono essere coerenti
alla scelta di una programmazione complessiva
dello sviluppo che tenda ad eliminare gli squilibri settoriali, assicurando il
recupero delle zone interne e di quelle particolarmente svantaggiate e devono
tendere ad elevare l'indice di boscosità per allinearlo alla media nazionale;
-
l'intervento forestale, pertanto, deve puntare alla esaltazione di un
ruolo nuovo e qualificante degli addetti, quali produttori di beni e di servizi,
contro ogni logica assistenziale e di spreco; la programmazione degli
investimenti nel settore deve prevedere interventi per la forestazione
protettiva e produttiva A tal fine deve essere indirizzata la redazione degli
strumenti di progettualità pianificati così come previsto nella legislazione
vigente;
-
la qualificazione dell'intervento forestale deve essere accompagnata dal
potenziamento dell'azione di tutela dell'ambiente e del servizio di prevenzione
e spegnimento degli incendi, quali strumenti che assicurino una reale
salvaguardia del patrimonio boschivo ed un migliore rapporto uomo-natura;
-
l'azione pubblica deve puntare a combinazioni produttive che associno gli
interventi forestali ad attività di indotto zootecniche ed agronomiche;
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le
organizzazioni sindacali auspicano che disponibilità finanziarie derivanti da
leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie nonché del bilancio ordinario della
Regione, devono essere convogliate in un unico strumento di intervento al fine
di costituire la condizione essenziale per il proseguimento di una politica di
programmazione degli interventi nel settore nel cui ambito devono 'trovare
soluzioni le problematiche del lavoro anche per consolidare una sostanziale
stabilita degli addetti.
ART.1
SFERA
DI APPLICAZIONE
I
rapporti di lavoro instaurati nell'ambito della Regione Siciliana con gli operai
addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico-agraria,
eseguiti in amministrazione diretta, sono disciplinati dal contratto collettivo
nazionale 13.06.1991, e dal presente contratto integrativo regionale.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
-
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori chiedono alla controparte, la quale
ne
prende
atto, che venga prospettata agli organi competenti l'esigenza di estendere
l'osservanza
del presente contratto alle imprese che eseguano eventuali lavori
forestali
in appalto per conto dello Stato o della Regione.
-
Le parti convengono di stralciare dal presente contratto i rapporti di
lavoro concernenti gli impiegati,
non essendo
questa parte
applicabile all'Amministrazione forestale regionale. Le 00.55. si
riservano di trattare questa parte con datori di lavoro privati.
ART.2
OSSERVATORIO
REGIONALE
Nell'ambito
della Regione Siciliana, si costituisce l'osservatorio regionale del settore.
Dell'osservatorio
regionale, il cui coordinamento viene individuato nel competente Assessorato
regionale, faranno parte in modo paritetico i rappresentanti delle 00.DD. e
delle 00.55. stipulanti.
L'osservatorio
avrà tra l'altro il compito di:
-
esaminare i programmi regionali d'intervento tenendo conto delle
diversificate realtà territoriali legati alle attività forestali nell'ambito
delle risorse finan7iarie disponibili e di verificare lo stato di attuazione;
-
analiz7~e le dinamiche occupazionali, la mobilità, i bisogni ed i
programmi formativi, nonché gli effetti delle tecnologie innovative sul mercato
del lavoro;
L'osservatorio
si riunirà almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta una delle parti ne farà
esplicita richiesta; di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.
ART.3
CICLO
LAVORATIVO E DURATA
Nel
le ipotesi in cui i cicli lavorativi programmati prevedano periodi di intervento
di durata pari o inferiore a 51 giornate lavorative utili ai fini previdenziali
i datori di lavoro si impegnano ad assumere i lavoratori con rapporti a tempo
determinato di durata non inferiore a 51 giornate lavorative, per ogni turno di
lavoro.
ART.4
CLASSIFICAZIONE
DEGLI OPERAI
In
relazione ai piani e programmi di intervento della amministrazione forestale, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, i lavoratori gia
iscritti nei contingenti di cui all'art. 29 della L. r. 11/89, nonché quelli
delle fasce di cui all'art. 6 della L.r. n. 66/81 e successive modificazioni, in
aggiunta anche alle eventuali qualifiche possedute avranno attribuita la dizione
di "addetti alle attività forestali".
I
lavoratori esclusi dalle suddette garanzie, che alla data del 31/12/93 abbiano
prestato almeno un turno di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione
forestale, in aggiunta anche alle eventuali qualifiche possedute avranno
attribuita la dizione di "addetti ai cantieri forestali".
ART.5
QUALIFICHE DEGLI OPERAI
Al
fine di procedere ad una razionaliz7azione dell'assetto delle qualifiche nel
settore, onde meglio raccordarli ai piani ed ai programmi di intervento
dell'attività forestale in Sicilia, nonché alla effettiva valorizzazione delle
stesse professionalità, le parti convengono di costituire un'apposita
Commissione regionale paritetica tra rappresentanti dell'Amministrazione
Regionale e delle (>0.55. che entro 30 giorni dalla stipula del presente
Contratto integrativo dovrà individuare, all'interno dei livelli disciplinati
dal CCNL vigente, le relative figure professionali con particolare riferimento
alla realtà isolana. Detta classificazione deve comprendere tutte le figure
professionali inquadrabili nel livello di competenza riconducendo ad una sola
qualifica profili e/o mansioni omogenei e/o similari.
Le
Commissione provvederà anche ad individuare tempi e modalità per
l'acquisizione delle nuove qualifiche.
Nelle
more della definizione dei lavori della predetta Commissione viene congelata la
situazione esistente.
Tutti
gli operai a tempo indeterminato dopo due anni di inquadramento nel contingente
dovranno essere inquadrati come operai specializzati.
I
lavoratori inclusi nelle fasce di garanzia occupazionale di cui all' art. 6
della L.r. 66/81, per la continuità dell'attività svolta e per la
professionalità acquisita, sono inquadrati dall'entrata in vigore del presente
contratto qualora già non ne facciano parte, nel 2~ livello, "operai
qualificati", di cui all'arL 47 del CCNL vigen te.
ART.6
ORARIO
DI LAVORO
L'orario
di lavoro è fissato in 39 ore settimanali.
Le
ripartizione del predetto orario viene effettuata dal lunedì al venerdì di
ciascuna settimana in ragione di otto ore giornaliere dal lunedì al giovedì e
di sette ore giornaliere al venerdì.
Nei
lavori di prevenzione e spegnimento degli incendi (maggio - ottobre), l'orario
contrattuale sarà distribuito in sei giorni con turni che prevedono la presenza
al lavoro di alcune squadre anche la domenica e giorni festivi.
Eventuali
altre deroghe dovranno essere concordate con le organizzazioni sindacali
firmatarie.
La
distribuzione dell'orario nell'arco della giornata (inizio, termine, pause
intermedie) dovrà concordarsi con le rispettive rappresentanze sindacali e per
l'Amministrazione Regionale Forestale a livello di Ispettorati Ripartimentali
e/o altri Uffici competenti.
Nel
periodo maggio - ottobre il nastro' lavorativo giornaliero potrà essere
effettuato, a giudizio della direzione lavori, sentite le R.S.A. e le OO.SS
Prov.li, in due distinti periodi, uno antimeridiano e l'altro pomeridiano.
ART.7
REPERIBILITA'
Per
i periodi di prevenzione e spegnimento degli incendi (1 maggio - 31 ottobre),
a
predeterminati contingenti di operai occupati nei cantieri Forestali potrà
essere
richiesta
la reperibilità nell'arco temporale delle 24 ore.
I
lavoratori, in tal caso, hanno diritto ad una indennità pari al 10% della
retribuzione
oraria commisurata a paga base e contingenza.
ART.8
INDENNITA'
PER I MULATTIERI
Per
gli operai con mansioni di mulattiere che mettono a disposizione il mulo e per
quelli con mansioni di capo squadra, la misura della retribuzione globale viene
maggiorata, rispettivamente del 20% e del 5% rispetto a quella fissata per
l'operaio specializzato.
ART.9
INDENNITA'
PER I LAVORI SPECIALI
A)
Lavori pesanti
Sono
considerati lavori pesanti:
-
conduzione di trattori e ruspe;
-
lavori di scasso e scateno a mano, con esclusione di quelli relativi alla
preparazione del terreno a gradoni ed all'apertura di buche di piccole profondità;
abbattimento
di alberi con mezzi non meccanici. B) Lavori nocivi e disagiati
Sono
considerati nocivi quei lavori il cui espletamento richiede l'impiego di
sostanze nocive quali antiparassitari e diserbanti.
Si
considerano disagiati i lavori in acqua, quelli eseguiti in alta montagna, le
operazioni di spegnimento degli incendi boschivi ed il lavoro degli addetti alle
torrette di avvistamento.
Gli
operai possono essere adibiti ai lavori di cui al presente articolo per una
durata massima di 4 ore, con una pausa intermedia di un'ora e fermo rimanendo
l'importo della retribuzione giornaliera
Tale
limitazione non si applica per le operazioni di spegnimento degli incendi, per i
normali lavori eseguiti in alta montagna e per il lavoro degli addetti
alle torrette di avvistamento.
Agli
operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono le
maggiorazioni a fianco segnate sulla retribuzione globale:
a)
lavori in acqua: 10%;
b)
lavori di spegnimento incendi: 15%;
c)
lavori in alta montagna: 8% per i lavori che si svolgono da m. 1.000 a m. 1.500
s.l.m.; 10% per i lavori che si svolgono oltre i 1.500 m. s.l.m.;
d)
lavoro degli addetti alle torrette di avvistamento: 5%.
Agli
operai cui non vengono forniti da parte del datore di lavoro gli attrezzi
occorrenti secondo le consuetudini e gli usi locali e gli stessi sono approntati
dai medesimi operai, dovrà essere corrisposta una indennità per logorio
attrezzi nella misura di L.350 al giorno.
I
lavoratori addetti ai lavori pesanti, nocivi e disagiati, verranno dotati di
mezzi di protezione, così come previsto dalle norme INAIL.
ART.10
RICOVERI
E SERVIZI
I
cantieri di lavoro debbono essere dotati di rifugio ad uso ricovero di fortuna,
di spogliatoi e di servizi igienici.
Ad
ogni squadra deve essere assegnata una cassetta di pronto soccorso fornita di
tutte le specialità sanitarie all 'uopo occorrenti.
I
lavoratori addetti ai lavori in acqua devono essere forniti gratuitamente di
stivali di gomma, di guanti e di indumenti impermeabili.
Ai
lavoratori addetti all'impiego di sostanze nocive, quali antiparassitari e
diserbanti, nonché agli addetti alla repressione degli incendi boschivi debbono
essere forniti gratuitamente tutti gli indumenti prescritti dalle norme
antinfortunistiche inerenti a tali lavorazioni.
ART.11
MODALITA'
DI PAGAMENTO
Fermo
restando quanto previsto dall'art. 50 del CCNL 13.06.91. la
corresponsione della retribuzione mensile deve essere effettuata non oltre 10
giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
NOTA
A VERBALE
Le
parti, relativamente agli aumenti retributivi previsti dal CCNL 13/6~1 per i
lavoratori addetti
ad attività di
sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria, recepito con Deliberazione n. 348 del 18/11/92 della
Giunta Regionale, convengono per l'erogazione, una tantum, ad ogni singolo
lavoratore impiegato dall'Amministrazione forestale dall'1/1/9l al 31/12/92, la
somma di £. 50.000 per l'anno 1991 e di £. 115.000 per l'anno 1992 per ciascun
turno di lavoro di 51 giornate lavorative effettuato.
Al
pagamento si farà fronte con apposita norma legislativa e previa individuazione
da parte del competente Assessorato Bilancio delle procedure da udlizz~u~ per la
erogazione delle somme concordate.
ART.
12
INFORTUNIO
SUL LAVORO
Agli
operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto integrativo
verrà corrisposta, a carico del datore di lavoro, in caso di infortunio sul
lavoro, mediante integrazione del trattamento corrisposto dagli istituti
assicurativi, l'intera retribuzione sia del giorno in cui si è verificato
l'infortunio (cfr. art. 213 D.P.R. 30.06.l%5 n. 1124), sia nei primi tre giorni
successivi a quello in cui si è verificato l'infortunio.
Agli
operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto integrati
vo verrà corrisposto, nei primi tre giorni di assenza per malattia debitamente
certificata, un trattamento economico pari all'indennità giornaliera di
malattia corrisposta dal l'INPS a partire dal quarto giorno.
ART.
13
PARI
OPPORTUNITA'
Le
parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione alla
raccomandazione CEE 13.12.84, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di
parità uomo~donna (leggi 903(77 e 125/1991) attività di studio e
ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale
femminile.
ART.
14
DELEGATI
DI CANTIERE.
In
ogni cantiere di lavoro cui siano occupati fino
a 50 operai,
può essere eletto un rappresentante nell'ambito di ciascuna
Organizzazione dei lavoratori firmataria del presente contratto integrativo,
mediante assemblea unica o riunione per singoli raggruppamenti sindacali.
Nei
cantieri che occupino un numero di operai superiore a quello indicato nel
precedente comma potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per
ciascuna Organizzazione.
Tutela
del delegato.
Il
delegato di cantiere non può essere licenziato o trasferito dal cantiere in cui
è eletto, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carattere
economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l'attività
sindacale svolta Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a
carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo.
Compiti
dei delegati di cantiere.
I
delegati di cantiere hanno i seguenti compiti:
a)
intervenire presso il datore di lavoro o il suo legale rappresentante per fare
rispettare il contratto di lavoro e la legislazione sociale vigente;
b)
discutere con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante questioni
riguardanti l'ambiente e le condizioni del lavoro, nonché il programma
organizzAtivo del cantiere;
c)
definire con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante gli obblighi
derivanti dall'art. Il della legge 11.3.1970, n. 83;
d)
esaminare e concordare con il datore di lavoro o il suo legale rappresentante
misure integrative in materia di trasporto, mensa, logorio attrezzi, lavori
pesanti, nocivi e disagiati, ecc.;
Permessi
sindacali.
Alle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto
integrativo è riconosciuto il diritto di richiedere a mezzo dei propri organi
provinciali permessi sindacali retribuiti per gli operai membri dei comitati
direttivi nazionali, regionali e provinciali e per i delegati di cantiere.
I
permessi sindacali retribuiti sono accordati nella misura di 12 giorni
lavorativi nell'anno, non superiori a giorni tre consecutivi, per i dirigenti
nazionali e regionali.
Per
i dirigenti provinciali e per i delegati di cantiere i permessi retribuiti sono
accordati nella misura di 6 giorni lavorativi nell' arco di 6 mesi di lavoro,
cumulabili entro il periodo massimo di 6 mesi.
I
dirigenti sindacali di cui al comma i del presente articolo hanno diritto a
permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione ad attività sindacali
in misura non superiore a 8 giorni all'anno.
Per
esercitare il diritto di cui sopra i dirigenti sindacali devono presentare
all'Azienda la richiesta dell'Organi7zazione sindacale cui appartengono sia essa
nazionale, regionale o provinciale.
ART.
15
PERMESSI
SINDACALI REGIONALI
Ciascuna
delle Organizzazioni Sindacali firmataria del presente contratto, al fine di
potere meglio organizzare le proprie attività sindacali nell'ambito del
territorio Regionale, potrà avvalersi di un monte ore quantificato e convenuto
pari a 2000 ore per 0.S. da utilizzare sotto forma di permessi retribuiti, anche
cumulabili, secondo modalità da concordare tra le parti.
ART.
16
CONTRIBUTO
PER ASSISTENZA
Fermo
restando il contributo di assistenza contrattuale nazionale di cui all'art 27
del CCNL 13/06/91, che deve essere trattenuto dai datori di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori e versato alle Organizzazioni sindacali nazionali
FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UISBA-UIL con le modalità e nella misura di cui
all'allegato D al predetto contratto, viene confermato il contributo di
assistenza contrattuale regionale.
Tale
contributo è fissato nella misura di £. 80 per ciascuna giornata lavorativa e
dovrà essere trattenuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
e versato alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto
integrativo.
ART.
17
QUOTE
SINDACALI
Il
datore di lavoro è tenuto ad operare, su delega del lavoratore, una trattenuta
nella misura dell'1% sull'importo della retribuzione netta liquidata, a favore
delle Organizzazioni sindacali provinciali indicate dal lavoratore medesimo.
Le
suddette trattenute dovranno essere versate a cura del datore di lavoro,
mensilmente, nelle forme e con le modalità che le Organizzazioni sindacali
contraenti comunicheranno.
ART.
18
STATUTO
DEI LAVORATORI
In
tutte le aziende che assumono lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato
dal presente contratto integrativo si intendono pienamente operanti le norme
della legge 20/5/197O, n. 300 e si riconosce inoltre il diritto agli Istituti di
patronato di svolgere nelle aziende e tra i lavoratori le funzioni
istituzionali.
ART.
19
DECORRENZA
E DURATA DEL CONTRATTO
Le
norme contenute nel presente contratto trovano applicazioni con decorrenza
dall'1/1/94 e scadranno il 31/12/95.
Il
contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga
data disdetta da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della
scadenza, a mezzo lettera raccomandata A.R..
ART.
20
NORMA
DI RINVIO
Per
tutto quanto non previsto dal presente contratto integrativo, e fatte salve le
condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni del CCNL 13/06/91.
NOTA
A VERBALE DELLE 00.SS. REGIONALI FLAI~CGIL FISBA-CISL UISBA- UIL
Le
OO.SS.
tenuto
conto che il progressivo assottigliarsi delle risorse economiche e le
conseguenti scelte di bilancio dell'Assemblea Regionale per il 1994 rischiano di
ripercuotersi negativamente sulla occupazione nell'amministrazione forestale;
considerato che questa fase di difficoltà finanziaria può manifestarsi anche
l'anno prossimo; assumono la scelta di rinviare ad altro momento la richiesta di
aumenti retributivi nell'ambito del presente CIRL al fine di privilegiare
l'occupazione in questa fase di crisi nella nostra Regione.