Commissione
Elettorale
per le
elezioni delle RSU e degli RLS
dell’Associazione Regionale Allevatori della Sicilia
Verbale commissione elettorale del 23 ottobre
verbale
n°1
La Commissione riunitasi il 10-10-2003 decide quanto
segue:
2-
indice
per Martedì 18 Novembre 2003 le consultazioni per la elezione di n° 15
componenti le RSU e n° 10 RLS
3-
i seggi
verranno ripartiti secondo il seguente prospetto:
PROV |
RSU |
RLS |
AG |
1 |
1 |
CL |
1 |
1 |
CT |
1 |
1 |
EN |
1 |
1 |
ME |
2 |
1 |
PA |
4 |
2 |
RG |
1 |
1 |
SR |
1 |
1 |
TP |
1 |
1 |
TOTALI |
13 |
10 |
4-
le liste
con le relative candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale
entro le ore 12 :00 del 28 Ottobre 2003
5-
il 3
Novembre 2003 la Commissione Elettorale ufficializzerà le liste elettorali.
REGOLAMENTO ELEZIONI R.S.U.
ARAS
L’art. 14 del CIRL 04/04/2002 stabilisce in 15 il numero delle RSU aziendali, stabilisce inoltre che le OO.SS. firmatarie comunicheranno unitariamente la distribuzione delle RSU sul territorio.
Le OO.SS. ritenendo opportuno che i lavoratori di ogni provincia siano rappresentati all’interno della RSU, pur mantenendo un rapporto con gli organici dei dipendenti, comunicano la seguente distribuzione:
Prospetto
di ripartizione
#
N° 2 verranno indicati successivamente e congiuntamente da FAI-FLAI-UILA
RIPARTIZIONE DEI 15 SEGGI
Il regolamento generale sulla elezione delle RSU stabilisce che 2/3 dei seggi vengano ripartiti in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e il rimanente 1/3 venga ripartito tra CGIL, CISL, UIL e le altre Organizzazioni firmatarie del CCNL in proporzione ai voti da esse riportate nella elezione dei due terzi.
Dal
prospetto di ripartizione per provincia è chiaro che nel nostro caso la norma
su richiamata non può essere attuata ne sul totale, per aver scelto di
garantire la presenza di tutte le provincie, ne su i seggi assegnati
provincialmente in quanto non divisibili tranne per la provincia di Palermo,
quindi la ripartizione 2/3 e 1/3 così come su indicata si attuerà soltanto sui
6 seggi assegnati Palermo.
COMMISSIONE ELETTORALE
Viene
stabilito di comporre una sola Commissione elettorale regionale localizzata a
Palermo.
Per lo svolgimento delle elezioni, che dovranno tenersi contemporaneamente in tutte le provincie, si individueranno in loco due o più lavoratori da nominare come componenti in qualità di Presidente e di Componente/i del seggio e che si occupino oltre che delle operazioni di voto e di scrutinio anche dell’organizzazione del seggio.
Per lo svolgimento del proprio compito e per quanto non espressamente modificato dal presente testo la Commissione si atterrà al regolamento generale sull’elezione della RSU.
OPERAZIONI
DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la
chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi.
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del
seggio invierà alla Commissione elettorale regionale, anche via fax, il verbale
dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni, sulla base del quale la Commissione elettorale redigerà un
verbale riepilogativo con le risultanze delle consultazioni di tutte le nove
province.
Il materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.)
congiuntamente al verbale originale dovranno essere recapitati, nel più
breve tempo possibile, alla stessa Commissione.
La Commissione elettorale al termine dell’iter di cui ai
commi precedenti provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmessi dai seggi; il plico sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la
Commissione elettorale e la Direzione dell'Amministrazione o dell'Ente in modo
da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato
della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione. I verbali
saranno conservati dalla RSU e dalla Direzione.
All'elezione della r.s.u. possono concorrere liste
elettorali presentate dalle:
a) associazioni
sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) associazioni
sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a
condizione che:
1)
accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 10% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato
la lista ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove,
nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti
compreso in più di una lista, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione
all’albo delle liste stesse, inviterà il lavoratore interessato a optare per
una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare
di oltre 1/3 il numero dei componenti la r.s.u. da eleggere nel collegio,
fermo restando un minimo di n° 2 candidati.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata
alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente
dall'unità produttiva, non candidato.
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la
presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa
integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai
requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la
valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi
elettorali, le operazioni di voto dovranno svolgersi senza pregiudizio del
normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la
correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e
decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i
risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati,
ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
Le
liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a
cura della Commissione elettorale, mediante affissione negli albi messi a
disposizione dall’Associazione nelle varie sedi, almeno otto giorni prima
della data fissata per le elezioni.
E’
in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per
ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La
designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che
precedono l'inizio delle votazioni.
Nelle elezioni il
voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per
interposta persona.
Schede elettorali
La votazione ha
luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine
di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di
contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a
sorte.
Le schede devono
essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la
votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità
del voto.
La scheda deve
essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del
seggio.
Il voto di lista
sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo
se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o
analoghi segni di individuazione.
Preferenze
L'elettore può
manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto
preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a
fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato
preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di
più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della
lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista, II voto apposto a più
di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti,
rende nulla la scheda.
Nel caso di voto
apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si
considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Numero
massimo di candidati per ciascuna lista provinciale:
CL
2
CT
2
EN
2
ME
3
PA
8
RG
2
SR
2
TP
2
Dati i numeri di unità aventi il diritto al voto in alcune delle nove province, il quorum come da regolamento sarà conteggiato complessivamente sul dato regionale.
R.L.S.