VERBALE
DI ACCORDO
L'anno
millenovecentonovantotto il giorno ventotto del mese di Febbraio in Mazara del
Vallo.
tra
la POIATTI
S.P.A. rappresentata dai Sigg. Poiatti Giovanni
e Poiatti Maurizio – Amministratori delegati
e
i
lavoratori interessati …… ASSISTITI dai sigg. Macaddino Giorgio e Macaddino
Tommaso della UILA-UIL e dalla Signora Parrinelo Giacoma della
FLAI-CGIL.
Oggetto
dell'incontro è la regolamentazione pattizia, ai sensi
della prima nota a verbale dell'art.59 dei Contratto di
lavoro,dell'indennità di trasferta e della
predeterminazione del compenso per eventuale lavoro supplementare prestato dal
personale addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti.
Si
premette, a tal proposito, che per prassi aziendale, al personale addetto ai
trasporti per la provincia di_Messina, Catania
Siracusa e Ragusa è stato riconosciuto il pagamento di tre ore di lavoro
supplementare con la maggiorazione del 45% a quelli che effettuano la medesima
attività con destinazione le province di Enna e Caltanissetta di due ore di
lavoro supplementare con la relativa maggiorazione del 45%, mentre il compenso per
le trasferte era stato regolamentato dal1'accordo plurimo sottoscritto
tra azienda e dipendenti in data 28 Ottobre 1994.
Dopo
ampia discussione e al fine anche di
prevenire questioni le parti, anche ai
sensi dell'art.411 .C.p.C., stipulano e convengono quanto appresso:
I-a)
Per il personale addetto alle motrici per i viaggi effettuati nelle città di
Cefalù, Petraia Soprana, Castelbuono, Castellana Sicula,Caltavuturro,
Lercara Freddi, Licata, Cànicatti, Ravanusa, San Giovanni Gemini e Cammarata
viene riconosciuta l'indennità di trasferta nella misura di £. 20.000 ( lire ventimila) per ogni viaggio anche in presenza di un
solo scarico, mentre per gli altri comuni della provincia di Palermo e
b)
per i viaggi effettuati nella
provincia di Enna e Caltanissetta viene
riconosciuta l'indennità di trasferta nella misura
di £. 20.000 a prescindere dal numero degli scarichi;
c)
per i viaggi effettuati nelle province di Catania, Messina Ragusa e Siracusa
viene riconosciuta l’indennità di trasferta nella misura di £ 35.000 (lire
trentacinquemila).
II-a)
Per il personale addetto agli articolati per i viaggi effettuati nelle province
di Palermo e Agrigento viene riconosciuta l’indennità di trasferta nella
misura di £ 20.000 (ventimila) solo in presenza di più scarichi;
b)
per i viaggi effettuati nelle province di Enna e Caltanissetta viene
:riconosciuta 1'indennità di trasferta nella misura di £. 20.000 ( lire
ventimila).
c)
per i viaggi effettuati nelle province di Catania,
Messina, Ragusa e Siracusa viene riconosciuta l'indennità di trasferta
nella misura di £. 35.000 ( trentacinquemila)
III-
Tenuto conto, altresì, che l'attività dei lavoratori per i quali si stipula il
presente accordo rientra nella previsione del R.D.6/12/1923 n.2657 e che però,
certamente, coloro che vengono comandati ad effettuare trasporti nelle province
di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa svolgono attività più impegnativa di
coloro che svolgono lo stesso lavoro per le province di Trapani, Palermo,
Agrigento, Caltanissetta ed Enna, si conviene e si stipula, e ciò al fine di
prevenire eventuale conflittualità, anche ai sensi dell'art.1965 C.C., di
riconoscere agli autisti e addetti
alle operazioni conseguenti che verranno comandati ad operare nelle province di
Catania, Messina, Ragusa e Siracusa un compenso pari a tre ore di lavoro
maggiorato del 45% per ogni viaggio.
Per
i conducenti di motrici comandati ad operare nelle province di Enna e
Caltanissetta viene riconosciuto un compenso pari a due ore di lavoro con la
maggiorazione del 45% solo in presenza di più scarichi.
Per
il personale, addetto agli articolati comandati ad operare nelle province di
Enna e Caltanissetta viene riconosciuto un compenso pari a due ore di
retribuzione con la maggiorazione del 45% per ogni viaggio a prescindere dal
numero degli scarichi.
Per
il personale comandato ad operare nelle regione Calabria viene riconosciuta una
trasferta di £60.000 (lire sessantamila) ed un compenso pari a sei ore di
retribuzione con la maggiorazione del 45% per ogni viaggio.
IV-
A transazione e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa e diritto dei singoli
lavoratori, per i titoli, oggetto del presente accordo, per ciascun mese dì.
servizio dal 01/02/93, viene corrisposta la somma di £. 20.000 ( lire
ventimila) e i lavoratori interessati sottoscrivono il presente accordo ai fini
e per g1i effetti di cui all'art.411.C.p.C. e 2113 C.C.
V-
Le OO.SS. stipulanti si impegnano a depositare. all'.U.P.L.M.O di Trapani il
presente verbale
Letto, Confermato, sottoscritto.