VERBALE
DI ACCORDO
L'anno
2001 il giorno 23 del mese di marzo in Palermo presso i locali dell'Ente
di Sviluppo
il
Prof
Dott. Domenico Campisi, Presliente dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A)
alla
il
Sig. Francesco Gioia per la FLAI/CGJL;
il
Sig, Armando Zanotti
per la FISBA/CISL;
il
Sig. Gaetano Pensabene per
la UILA/UIL;
al
fine di esaminare le questioni connesse alla campagna di meccanizzazione
agricola per l'anno 2001. Dopo ampia discussione le parti hanno raggiunto un
accordo sulle seguenti basi.
PREMESSO:
che
il reinquadramento previdenziale come imprenditore agricolo, operato
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con nota 9 e 13 Aprile
1991, n.91120, nei confronti dell'E.S.A. per i lavoratori assunti presso i
Centri di Meccanizzazione Agricola Zonale dell'Ente appare rispondente
all'attività effettivamente svolta in concreto attraverso tali Centri;
che
le parti concordemente riconoscono che tale attività è stata da sempre
agricola, anche nel passato connessa ed accessoria sempre e comunque, ad
attività agricole;
che
ha promosso iniziative, per ottenere efficacia a tale classificazione, e ciò
in particolare anche per gli anni in cui tale classificazione era
stata mutata dell'istituto Previdenziale,
che
anche quest'anno si presenta la necessità, legata alla situazione
agricolo-colturale nella Regione ed alla conseguente domanda di mercato
stagionale, di procedere a lavori meccanici in agricoltura attraverso
l'assunzione di lavoratori Stagionali temporanei con contratto a tempo
determinato;
che
detto personale può essere utilizzato, anche nell'ambito del medesimo
Servizio per lavori di supporto e nello stesso Ente da altri Servizi che ne
facciano richiesta per l'espletamento dei propri compiti (vedi Servizio
Bonifica, Servito Ricerche idriche, Servizio Assistenza Tecnica ecc…); che
la legge n.16 del 31/8/98 e successiva proroga con legge n° 28 del
23/l2/2000 stabilisce che il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi
tecnici possono essere utilizzati oltre che per le realizzazioni della
campagna di rneccanizzazione agricola del1'E.S.A. anche dall'Amministrazione
Regionale delle foreste, dalle Amministrazione Comunali e Provinciali o
altri Enti che ne facciano richiesta;
che l'Ente di Sviluppo Agricolo nel rispetto del dettato normativo della
L.R. 16/98 ha già provveduto ad elaborare un progetto di riorganizzazione
de] Servizio di Meccanizzazione Agricola, sulla base dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità di gestione;
che emerge l'esigenza dell’anticipazione dei tempi di inizio della
campagna per far fronte alle numerose richieste giù pervenute, tendenti ad
usufruire del Servizio M.A.
di fronte alla richiesta delle Organizzazioni Sindacali del superamento
del limite di 101 e 151 giornate lavorative o al
passaggio a tempo indeterminato del personale stagionale, l'Ente
ritiene indispensabile che sia completato il piano di rilancio e di
potenziamento del Servizio di Meccanizzazione Agricola con un intervento
governativo e che lo stesso Governo disponga un'apposita normativa, per il
personale addetto alla Meccanizzazione, oltre ad un incremento del
finanziamento che allo stato attuale è di £. 15.000.000.000
Superati
questi adempimenti, l'E.S.A. concorderà con le OO.SS. le modalità
di applicazione.
Considerata la superiore premessa che fa arte integrante delle infrascritte pattuizioni, si conviene quanto segue:
ART. 1
La campagna di meccanizzazione avrà inizio a partire dai 30/3/2001, a condizione che entro la predetta data sia stato approvato il Bilancio Regionale con il finanziamento della legge 16/98 e successiva proroga di cui in premessa e nei limiti di spesa con 1'entità delle somme indicate dal bilancio e concordate con il governo regionale.
ART.
2
Visto il riconoscimento Ministeriale e Previdenziale ed in ogni caso la natura agricola dell'attività da svolgere e il settore di acquisizione della specifica professionalità richiesta per i lavori da avviare, il rapporto che verrà instaurato resta disciplinato oltre che dal Contratto individuale, sia sotto il profilo economico, sia per quello normativo, dai vigente C.C.N.L.1.01.1998 e dai contratti provinciali per gli operai. Resta espressamente escluso tra le parti qualsiasi altra disciplina ed ogni ipotesi di disciplina previdenziale del rapporto non riconducibile ad iscrizione dell'Ente presso l'I.N.P.S..
ART.
3
Gli
operai "ADDETTI ALLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA” da assumere,
richiesti numericamente presso gli Uffici di Collocamento competenti, potranno
essere avviati con precedenza su tutti gli altri ai sensi dell'art 8/bis L.R. n.
79 del 25.03.1983 e successive modifiche, e degli art. 5 (lett. g) e 23 comma 2
della L.R. 56 del 23 frbbraio 1987, I lavoratori avanti indicati.
ART.
4
Con
il presente verbale viene stabilito che la nuova indennità chilometrica sarà
determinata in base agli accordi provinciali, rinnovati, di categoria,
scegliendo la condizione di miglior favore, Sottoscritta tra le parti il
29.11.1990, che viene integralmente confermata nel suo contenuto, con
l'eventuale inserzione automatica delle clausole contrattuali dipendenti da
contrattazione collettiva di lavoro nazionale e provinciale.
ART. 5
Le
parti concorderanno, a livello decentrato provinciale, l'eventuale
scaglionamento per le assunzioni degli addetti alla meccanizzazione, secondo
l'esigenza dei Centri M. A., e gli aspetti inerenti l'organizzazione del lavoro.
Si provvederà altresì alla individuazione delle effettive mansioni svolte dai
lavoratori, fermo restando la qualifica di partenza di operaio specializzato.
ART. 6
Agli
addetti alla meccanizzazione agricola è concesso un recupero massimo di dieci
giornate lavorative, nel corso dell’intera campagna purché validamente
giustificato e supportato da riscontro cartaceo. Il
recupero è subordinato alle esigenze
del singolo centro di appartenenza
ART.
7
L'Ente compatibilmente con le disponibilità dì mezzi meccanici efficienti e con le proprie esigenze di organizzazione del lavoro si impegna a dare inizio alla campagna di lavori meccanici stagionali in agricoltura per l'anno 2001 subito dopo gli adempimenti necessari, nel rispetto dell'ari. N° 5
ART.
8
Le parti si impegnano a reincontrarsi durante il corso della Campagna, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie al proseguimento della Campagna M. A. per l'anno 2001 anche in relazione dell'entità del finanziamento regionale.
ART.
9
Si
allega
al presente verba1e d'accordo lo stampato del “contratto
individuale di lavoro a termine" che diventa parte integrante dello stesso.
Il
presente verbale avrà validità dopo la dovuta approvazione del C. di A.
dell'Ente.
Letto ed approvato
I
RAPPRESENTI SINDACALI di CATEGORIA
IL
PRESIDENIE
F.LAJ.
C.G.I.L.
Prof
Dr Domenico
F.I.S.B.A.CISL
U.I.L.A. UIL