ACCORDO DI RINNOVO DELL'INTEGRATIVO AZIENDALE
24.11.1988
Il giorno 16 Ottobre 1995 si sono incontrati a Palermo:
- La Casa Vinicola Duca dì Salaparuta, assistita dall'INTERSIND delegazione per la Sicilia;
Le parti, con il presente verbale, hanno inteso rinnovare il preesistente accordo integrativo aziendale 24.11.88, con la definizione di un unico PREMIO PER OBIETTIVI, come prevìsto dall'art.28 del CCNL 6.7.95,e distinto nei seguenti tre elementi:
1) elemento di produttività;
2) elemento di redditività;
3) elemento di assiduità.
l)- In particolare per quanto riguarda l'elemento di produttività restano fermi i criteri che ne disciplinavano nel preesistente accordo, struttura ed articolazione, mentre vengono riaggiornati gli indici ed ì parametri base alla luce delle intervenute variazioni impiantistiche, così come indicato nelle allegate tabelle Al,A2,A3,che fissano gli obiettivi produttivi per il periodo di vigenza dell'accordo('95-'98),e modificati i valori economici posti a base del meccanismo; in particolare i nuovi valori dovranno assicurate, ad obiettivi conseguiti, un incremento globale annuo lordo di L.6.000.000 da suddividere al personale dipendente secondo i criteri di erogazione dell'accordo 24.11.98,i- cui valori si incrementano quindi come indicato nell'allegata tabella B.
Inoltre, con riferimento ai nuovi obiettivi proposti, vengono previste verifiche alla fine del l° semestre 1996 e del l° semestre 1997.
Ferme restando le suddette verifiche le parti sì incontreranno entro il mese di Febbraio 1996 per definire l’incidenza del ferma linea per confezionamento delle cassette natalizie e speciali sugli obiettivi produttivi.
2)- Circa l'elemento di redditività, nuova componente dell'istituto in argomento, si conviene che la maturazione del relativo importa globale, annuo, lordo di L.19.000.000, venga suddiviso ai dipendenti, in aggiunta all'elemento di produttività di cui al punto precedente, e con i medesimi criteri di erogazione dell'accordo 24.11.88,al raggiungimento di una redditività aziendale almeno pari o superiore alla media dell’utile operativo lordo degli ultimi 3 anni ('92,'93,'94).(Vedi tab.C e Cl all.te).
3)-La terza parte del premio per obiettivi, chiamato elemento di assiduità, trova origine nella cosiddetta ex 'gratifica di bilancio", già erogata dall’azienda negli anni precedenti a mero titolo di liberalità e sulla quale le partì si danno atto, con il presente verbale, che essa era priva di ogni elemento tale da poterla ricondurre alla nozione di retribuzione legale e/o contrattuale ,ed in particolare le OO.SS.LL. e le R.S.U. sottoscritte dichiarano di rinunciare a qualsivoglia pretesa passata, presente e futura sull'istituto in argomento.
Il nuovo elemento di assiduità di importo globale, annuo, lordo di L.50.000.000 verrà erogato al 28.2. dell'esercizio successivo alla maturazione, in unica soluzione ed in parti uguali pro-capite, a condizione che ciascun dipendente non abbia realizzato più di un giorno di assenza al mese o alternativamente, più di tre giorni al trimestre - escluse le assenze già previste dal precedente accordo 24.11.99 e successiva modifica - nel qual caso si realizzerà la mancata percezione di 1/12 dell'importo per ognuno dei mesi nei quali sì sono verificate le assenze. Il computo delle assenze suddette sarà effettuato a partire dal 1.1.1996.
I tre elementi come sopra descritti ai punti 1,2,e3,formano il cosiddetto "Premio per obiettivi" di cui all'art.29 del CCNL 6.7.95 e di questo ne seguono le sorti in riferimento ai riflessi sugli altri istituti contrattuali e di legge.
Il premio per obiettivi, come sopra definito per il quadriennio 1.1.1995 - 31.12.199E3, sarà erogato al personale con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 20 Settembre 95, mentre per il personale di nuova assunzione dopo tale data, sarà erogato dopo un biennio dall’assunzione e per il biennio successivo, limitatamente al 50% di quanto dovuto ad un lavoratore di pari qualifica e parametro.
Ambiente di lavora e sicurezza.
Le parti, in relazione all'emanazione del D.lgs 626/94,afferente l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, e in attuazione dell'accordo interconfederale 22.6.95, sulla materia, convengono di rincontrarsi alla conclusione del percorso negoziale in atto a livello nazionale.
Relazioni industriali e informazioni alle R.S.U.
In coerenza con i criteri e le indicazioni contenuti nei protocolli sottoscritti dalle parti sociali il 31.7.92 e il 23.7.93 in sede Governativa, nonché nell'accordo di settore 13.1.94 sulla materia delle RSU, le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività dell'Azienda, confermano l’importanza di promuoverla tal fine, un sempre maggiore sviluppo di corrette relazioni industriali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati, con la concreta attuazione, in particolare, di azioni idonee per prevenire l’insorgenza di conflitti o per il loro superamento.
In un contesto di relazioni industriali come sopra delineate le parti concordano di attuare gli incontri contrattuali di informativa alle RSU sui programmi aziendali ed eventuali nuovi assetti proprietari in occasione. delle verifiche programmate al punto l) del presente verbale sugli obiettivi di produttività.
Per quanto non modificato nel presente verbale, valgono le pattuizioni sottoscritte
con l'accordo 24.11.1988.
FAT-CISL | CASA VINICOLA DUCA DI PALAPARUTA |
FLAI-CGIL | INTERSIND del. SICILIA |
UILA-UIL | |
RSU Aziendale |