CONTRATTO PROVINCIALE
OPERAI
AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
PALERMO
L’anno 2000 il giorno 10 del mese di luglio presso la sede
dell’Unione Provinciale Agricoltori di Palermo
TRA
L’Unione Provinciale Agricoltori di Palermo
rappresentata dal Cavaliere del Lavoro Dott. Giuseppe Gioia assistito dal
Direttore Salvatore Taranto; La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di
Palermo rappresentata da Gaspare Ciaccio e Giuseppe Campione; La CIA di Palermo
rappresentata da Salvatore Inghilleri e Giuseppe Lo Sicco
E
La FLAI-CGIL rappresentata da Vito Ciulla, Salvatore Sparacio, Onofrio Ribaudo e Nicola Gervasi; La FISBA-CISL rappresentata da Roberto La Bua, Francesco Nuccio e Giuseppe Lipari; La UILA-UIL rappresentata da Gaetano Pensabene, Giuseppe La Bua, Salvatore Guastella, Leonardo Cerami e Gianfranco Blanda, si è stipulato il contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti che viene siglato ed allegato al presente accordo.
Art.
1
DECORRENZA
– DURATA - DISDETTA
Il presente CPL decorre dal 01/01/2000 e
scadrà il 31/12/2003. Esso pertanto avrà durata quadriennale.
La disdetta
dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza. Le proposte per il
rinnovo devono essere inviate quattro mesi prima della scadenza, le trattative
dovranno avere inizio entro i due mesi successivi.
Art.
2
RELAZIONI
SINDACALI
Con
l’obbiettivo di ricercare una strategia comune che consenta un maggiore
sviluppo del sistema agro-alimentare si sostituisce l’osservatorio
provinciale.
L’osservatorio
provinciale è composto da sei componenti, designati pariteticamente dalle parti
contraenti, contestualmente alla stipula del CPL.
L’osservatorio
si riunisce almeno una volta l’anno e può essere convocato dietro richiesta
avanzata anche da una sola organizzazione.
L’osservatorio
provinciale promuove incontri per verificare lo stato dell’agricoltura e del
sistema agro-alimentare da svolgersi anche con il coinvolgimento di istituzioni
pubbliche, e private e di ricerca, al fine di individuare tutti gli strumenti
necessari per eliminare gli eventuali ostacoli e per utilizzare tutte le risorse
economiche e tecniche, anche attraverso interventi pubblici d’area, per
rafforzare l’occupazione e migliorare le condizioni di lavoro degli addetti in
applicazione del contratto e delle leggi sociali vigenti.
Art.
3
MERCATO
DEL LAVORO
Le assunzioni degli O.T.D.
debbono essere fatte per fasi lavorative con garanzia di occupazione per tutta
la durata delle stesse.
Le fasi
lavorative rilevate per i vari comparti produttivi più importanti della
provincia sono:
1.
CEREALICOLTURA: aratura, diserbo, trattamenti, trebbiatura squadratura e
dissodamento del terreno;
2.
AGRUMICOLTURA: impianto (messa a dimora delle piante), trattamenti fitosanitari,
potatura, ricaccio legna, irrigazione e raccolta;
3.
OLIVICOLTURA: impianto, dissodamento del terreno, trattamenti fitosanitari,
potatura, raccolta;
4.
VITICOLTURA: lavori d’impianto, potatura verde e secca, legatura verde e secca
lavori colturali del terreno, ricaccio sarmenti, trattamenti filosanitari,
irrigazione, vendemmia;
5.
ORTOFRUTTICOLTURA: zappatura, aratura, concimazione, trattamenti, squadratura,
irrigazione, potatura, impianto, raccolta;
6.
CURA DEL VERDE E DELL’AMBIENTE;
7.
SERRICOLTURA;
8.
AGRITURISMO;
Le parti
concordano d’incontrarsi per la individuazione ed istituzione di un organismo
bilaterale con il compito di svolgere attività per organizzare l’incontro
domanda/offerta di lavoro.
Art.
4
RIASSUNZIONE
Gli operai a tempo determinato che hanno lavorato nell’anno
precedente per fasi lavorative, hanno diritto di riassunzione nella stessa
azienda, almeno per la stessa durata di lavoro, ai sensi dell’art. 8 bis L. n°79/83
e successive modifiche ed integrazioni.
Gli operai che vogliono avvalersi del comma precedente devono manifestare tale
intenzione, entro tre mesi dalla data del licenziamento.
Nella
riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità:
1.
Professionalità;
2.
Anzianità di servizio;
3.
Situazione di famiglia.
Ai fini del
calcolo sulla riserva prevista dal D.L. 416, la manodopera riassunta non
costituisce quota di calcolo.
In caso di
novità legislativa le parti si incontreranno per gli adeguamenti occorrenti.
Art.
5
ASSUNZIONI
IN CONVENZIONE
Al
fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di manodopera le
parti decidono di applicare l’istituto della convenzione prevista
dall’art. 17 della L.N. 56/87 recepita dalla L.R. 36/90 e dall’art. 24 del
C.C.N.L. del 10/07/98.
Art.
6
MANODOPERA
MIGRANTE
Ai lavoratori migranti devono essere garantite tutte le norme previste
dal presente C.P.L., C.C.N.L. e dalle leggi sul collocamento.
Al
fine di facilitare i trasporto dei lavoratori le parti si impregnano ad
intervenire nei confronti degli enti locali per il potenziamento dei mezzi
pubblici. Il costo del trasporto è a totale carico dell’azienda.
In
mancanza dei mezzi di trasporto pubblico o di quelli messi a disposizione
dall’azienda quest’ultima è tenuta a corrispondere al lavoratore un
indennizzo per ogni Km pari a 1/5 del costo della benzina super.
Le aziende si impegnano altresì a garantire ai lavoratori migranti i servizi
sociali atti al miglioramento dell’attività lavorativa, quali:
a)
alloggio;
b)
mensa.
Art.
7
PARI
OPPORTUNITA’
Nell’ambito delle norme vigenti nazionali, regionali e
comunitarie, occorre prevedere l’adozione di iniziative e strumenti idonei al
raggiungimento di una effettiva parità delle lavoratrici agricole nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, rimuovendo ostacoli e
pregiudizi che regalano la donna a mansioni marginali e di scarsa professionalità;
nonché di rimuovere campagne di informazione contro le molestie sessuali e la
dignità della persona.
Art.
8
CLASSIFICAZIONE
DEGLI OPERAI
A decorrere dal 01/01/2000 la
classificazione degli operai a modifica dell’art. 8 del CPL del 04/10/1996,
fermo restando le mansioni già individuate, è la seguente:
·
AREA 1
Livello A (Ex
specializzato Super)
-
Giardiniere;
-
Preparatore di miscele per trattamenti con patentino;
-
Preparatore di miscele di mangimi;
-
Fecondatore artificiale;
-
Conduttore di mezzi pesanti con capacità di intervento meccanico;
-
Responsabile di frantoio e di molino;
-
Conduttore di mietitrebbia;
-
Lavoratori con mansioni polivalenti (falegnami, elettricisti, muratori,
idraulici, meccanici) che abbiano competenza e autonomia in almeno 2;
-
Addetto alle incubatrici;
-
Cantiniere;
Livello B (Ex
Specializzato)
-
Meccanico, idraulico, falegname, muratore, elettricista;
-
Innestatore, potatore, rimondatore;
-
Casaro;
-
Sterilizzatore di terreni;
-
Addetto alla sistemazione di bancali di serra;
-
Mungitore di mezzi meccanici;
-
Conduttore di macchine agricole leggere con capacità di intervento meccanico;
-
Conduttore di mezzi pesanti;
-
Trattorista;
-
Raccoglitore di ortaggi in serra, agrumi, frutta e uva da tavola;
-
Costruttore muretti a secco;
-
Guardiano di riserva faunistico-venatoria.
·
AREA 2
Livello C (Ex Qualificato
Super)
-
Addetto alla cernita e confezione della frutta e degli ortaggi;
-
Addetti al governo degli animali;
-
Addetti al frantoio e molino;
-
Conduttore di macchine agricole;
-
Vivaista selezionatore di piantine;
-
Guardiano;
-
Addetto alla irrigazione;
-
Aiuto cantiniere.
Livello D (Qualificato)
-
Mungitori a mano;
-
Seminatori;
-
Piantatori;
-
Aiuto cuoco;
- Raccoglitore di uva da tavola.
·
AREA 3
Livello E (Ex Comune)
A questa categoria appartengono gli operatori addetti a lavorazioni agricole
generiche che non necessitano di specifiche professionalità e/o competenza non
comprese nelle qualifiche superiori:
-
lavoratori addetti alla raccolti;
-
addetti ai servizi di sala, alle pulizie ed alla preparazione degli alloggi
nelle aziende agrituristiche.
Inoltre verranno inquadrati
in questa’area i lavoratori ex art. 54 addetti alle operazioni di raccolta che
non superino le 80 giornate suddivisi in due fasce:
FASCIA A
Addetti alla raccolta di
olive da mensa, prodotti in serra e frutta.
FASCIA B
Addetti alla raccolta di
uva, limoni, mandarini e olive.
Agli operai cui viene
conferito l’incarico di capo si applica una maggiorazione salariale del 5%.
Art.
9
CLASSIFICAZIONE
DEGLI OPERAI
Fra i lavoratori area 1, livello A (ex Specializzato Super) viene
inserito il preparatore di miscele con sostanze nocive per il cui uso occorre il
patentino.
Per i lavoratori cui viene conferito l’incarico di capo, ad eccezione del
vivaista da mansione nel livello A, si applicherà una maggiorazione salariale
del 5%.
Art.
10
ORARIO
DI LAVORO
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore a
settimana pari ad ore 6,30 giornaliero se distribuito in 6 giorni.
Nel caso
di lavoro per 5 giorni settimanali, l’orario è di 8 ore giornaliere per 4
giorni e 7 ore per il 5° giorno.
Specifiche
esigenze aziendali nei limiti dell’art. 30 del C.C.N.L. potranno essere
concordate tra le parti.
Art.
11
RIPOSO
SETTIMANALE
Il riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative
corrispondenti con la domenica.
Per gli
operai addetti al governo del bestiame e per quelli aventi particolari mansioni,
ogni eventuale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.
Art.
12
PERMESSI
PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E
RECUPERO
SCOLASTICO
I lavoratori a tempo determinato che frequentano i corsi di cui
agli art. 33 e 35 del C.C.N.L. per usufruire dei permessi devono presentare
all’azienda:
A)
certificato di iscrizione rilasciato dall’ente e/o dalla scuola;
B)
certificato trimestrale di frequenza.
Tali
permessi saranno concessi per un periodo di tempo strettamente necessario alla
partecipazione ai corsi se compatibili con il tipo di lavoro.
Art.
13
INTERRUZIONI
E RECUPERI
Nell’eventualità
di interruzione per causa di intemperie, per gli O.T.I. il recupero dovrà
effettuarsi nel caso in cui il lavoratore non abbia svolto i 2/3 dell’orario
giornaliero.
In tal caso
il recupero dovrà effettuarsi nel limite massimo di 1 ora giornaliera e 6 ore
settimanali ed entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento.
Art.
14
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
Per gli
operai a tempo indeterminato le parti concordano di incontrarsi di volta in
volta in funzione delle esigenze aziendali, per l’ottimale utilizzazione di
tutti gli strumenti contrattuali (ferie, riposi, riduzioni, orario di lavoro) e
a tal fine concorderanno le misure atte allo scopo (organizzazione turni di
lavoro, sostituti, integrazione manodopera tenuto conto del mercato del lavoro).
Art.
15
RETRIBUZIONE
Visti gli
accordi interconfederali, tenuto conto del tasso d’inflazione programmato per
il biennio 2000/2001, si stabiliscono i seguenti aumenti salariali:
·
dal 01/01/2000 2,5 %
·
dal 01/01/2001 1 %
come da allegate tabelle che
fanno parte integrante del presente contratto sia per gli operai agricoli che
per gli operai florovivaisti.
Art.
16
OBBLIGHI
TRA LE PARTI
La corresponsione della paga per gli O.T.I. avverra entro
il 27 di ogni mese di scadenza. Il salario agli o.t.d. verrà corrisposto di
norma settimanalmente.
Inoltre a fine rapporto viene rilasciato al lavoratore regolare prospetto
relativo al T.F.R.
Art.
17
RIMBORSO
SPESE
I lavoratori che, comandati a
prestare servizio fuori dall’Azienda sono costretti a consumare i pasti ed a
pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle
spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari
giustificativi.
Qualora il
lavoratore per il viaggio utilizza il mezzo proprio, deve essere corrisposta una
indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per
l’andata e ritorno, tale indennità è da considerare un mero rimborso spese.
Analogamente
per le aziende che distano oltre 4 Km dalla residenza del lavoratore, qualora il
datore di lavoro non fornisca il mezzo di trasporto, al lavoratore verrà
corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera pari a 1/5 del costo della
benzina super per ogni Km. Eccedente i suddetti 4 sia in andata che ritorno.
Le parti
concordano d’incontrarsi in sede di osservatorio provinciale al fine di
determinare il concetto di residenza del lavoratore.
Art.
18
COTTIMO
Le parti, limitatamente ai comuni interessati, si incontreranno a
richiesta di una di esse, per definire accordi comunali.
Fermo restando che tali accordi dovranno contenere un aumento contrattuale non
inferiore al 20% della normale retribuzione.
Art.
19
LAVORI
PESANTI E NOCIVI
Per lavori pesanti si
considerano:
1)
il trasporto a spalla o su testa di pesi;
2)
abbattimento di alberi alto fusto con mezzi non meccanici.
Per lavori nocivi si
considerano:
1)
trattamenti antiparassitari con impiego di sostanze classificate di 1° e di 2°
classe;
2)
spargimento manuale di concimi corrosivi, quali gli iperfosfati non granulari e
le calciocianamidi;
3)
pulitura interna delle vasche da vino dalla feccia, pulitura stalle e lavori in
concimaia;
4)
lavori svolti nei silos, nei pozzi neri e nelle serre.
Art.
20
RIDUZIONI
ORARI DI LAVORO PER
LAVORI
PESANTI E NOCIVI
Per tutti i lavori pesanti e nocivi di cui all’art. 19 del
4/10/96 si applica la riduzione dell’orario di lavoro di due ore e venti per
le mansioni nocive previste dal C.C.N.L., sarà applicata a tutte le operazioni
connesse al trattamento fitosanitario e alle operazioni di manipolazione e/o
spandimento di sostanze chimiche che presentano un certo grado di tossicità.
Per i lavori
pesanti e nocivi ai lavoratori sarà corrisposta una maggiorazione del 5%
Art.
21
SICUREZZA
AMBIENTE LAVORO E SALUTE
Ai fini dell’applicazione di
quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 64 del CCNL ,le parti concordano
di realizzarli utilizzando i fondi previsti dalla legislazione comunitaria
nazionale e regionale per la formazione e quelli attivabili dalla cassa
Extra-Legem.
Art.
22
DIRITTI
SINDACALI
Le parti concordano di
applicare il protocollo d’intesa Nazionale per la costituzione della R.S.U.
Art.
23
QUOTE
SINDACALI PER DELEGA
Nei confronti dei lavoratori iscritti alle OO.SS. firmatarie del
presente contratto provinciale l’Azienda è tenuta dietro lettera/delega
sottoscritta dal lavoratore interessato, ad operare la trattenute per contributi
sindacali nella misura dell’1% sull’importo della retribuzione netta
risultante dalla busta paga.
La
lettera/delega sarà consegnata o direttamente dal lavoratore ovvero inviata
dall’O.S. a cui è stata rilasciata.
Il datore di lavoro si impegna ad effettuare le relative rimesse versando gli
importi sul C/C bancario o secondo le modalità che l’O.S comunicherà.
In caso di rilascio di delega unitaria da parte del lavoratore, l’Azienda è
tenuta ad operare una trattenuta, per contributi sindacali, nella misura
dell’1% sull’importo della retribuzione netta risultante dalla busta paga ed
a versarlo mensilmente su di un c/c bancario all’uopo acceso ed intestato alle
federazioni provinciali FISBA-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.
Art.
24
CASSA
EXTRA-LEGEM
Ai fini di quanto previsto
dall’art. 58 CCNL, le parti concordano di utilizzare la cassa extra legem
costituita in sede provinciale dalle organizzazioni firmatarie del presente
contratto.
Art.
25
ACCORDO
DI GRADUALITA’
Con riferimento all’art. 88
del CCNL del 10/07/98, le parti concordano di ridefinire l’accordo di
gradualità previsto dall’art. 25 del CPL del 04/10/96, pertanto viene
concordato che per le aziende che hanno già aderito agli accordi di gradualità
ex art. 25 del C.P.L. del 04/10/1996 il trattamento salariale da applicare per
il periodo dal 1/1/2000 al 31/5/2000 è pari al trattamento in vigore al
31/12/1999. Mentre a partire dall’1/6/2000 le suddette aziende dovranno
adeguarsi alle sotto indicate tabelle. In generale viene concordato che il
trattamento economico di riferimento è quello stabilito dal presente contratto.
La differenza tra il salario reale corrisposto e la paga contrattuale stabilita
dal presente contratto verrà colmata secondo il seguente schema:
1) dal 01/01/2000 al
31/12/2000 il 70 % del salario tabellare;
2) dal
01/01/2001 al 31/12/2001 il 80 % del salario tabellare;
3) dal
01/01/2002 al 31/12/2002 il 90 % del salario tabellare;
4) dal
01/01/2003 al 31/12/2003 il 100 % del salario tabellare.
Potranno
aderire agli accordi di gradualità le aziende singole ed associate che
rispetteranno tutte le norme previste dalla legge, dal contratto nazionale e
provinciale e che aderiscono ad una delle OO.PP. firmatarie.
Il programma
deve essere sottoscritto su apposito verbale di adesione aziendale, come da
allegato al presente contratto, che sarà praticato e sarà inviato alla
commissione paritetica provinciale istituita dalle parti contraenti ed avente
sede presso l’U.P.A. di Palermo per l’approvazione.
L’Azienda
s’impegna a garantire ai lavoratori inseriti nel programma la riassunzione nei
termini di legge ( art. 8/Bis L. 83/79 e successive modificazioni ed
integrazioni e art. 4 del CPL).
L’adesione
delle aziende ai programmi concordati impedirà l’esclusione dai benefici di
legge previsti dalle normative vigenti.
Le parti
concordano che l’accordo di gradualità previsto dal presente contratto, è di
fatto applicabile a tutte le aziende che hanno già aderito all’accordo di
gradualità ex art. 25 C.P.L. e che dovranno comunque applicare i nuovi
parametri.
Art.
26
ESCLUSIVITA’
DI STAMPA
Applicazione, ai sensi dell’art. 90 del CCNL,
dell’esclusività di stampa a tutti gli affetti di legge, ed il divieto di
apportare al presente CPL, qualsiasi modifica od integrazione da parti diverse
da quelle stipulanti, se non con il consenso espresso congiuntamente da tutte le
Parti stipulanti e firmatarie del presente CPL.
ACCORDO
DI RIALLINEAMENTO AZIENDALE
MODIFICA
DEL PRECEDENTE VERBALE SOTTOSCRITTO IN DATA
_____________
VERBALE
D’IMPEGNO DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO ART. 25
C.P.L. DEL 10/07/2000
Il
sottoscritto __________________________________________ nato a
___________________________ il ____________________________ e residente in
___________________________________________ via ____________________________
titolare dell’impresa agricola __________________________ sita nel Comune di
____________________________________ c/da ____________________________________.
in attuazione dell’art. 88 del CCNL del 10/07/1998
PRESO
ATTO
dell’accordo di cui all’art.
25 del C.P.L., stipulato in data 10/07/2000 tra le Organizzazioni Professionali
Agricole della Provincia di Palermo (Unione Provinciale Agricoltori, Federazione
Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e le OO.SS.
dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo FLAI-CGIL - FISBA-CISL -
UILA-UIL avente per oggetto il programma di graduale riallineamento salariale
del trattamento economico spettante agli operai agricoli e florovivaisti della
Provincia di Palermo con il presente atto, considerato che la scrivente impresa
agricola ha aderito al programma di riallineamento ex art. 25 del C.P.L. del
04/10/1996
DICHIARA
la propria adesione a quanto stabilito dal citato
articolo del C.P.L. e si impegna, pertanto, ad applicare il programma di
riallineamento nei termini e secondo le modalità previste dall’accordo
medesimo;
DICHIARA
altresì che il trattamento economico minimo che verrà
corrisposto ai lavoratori dipendenti è quello previsto dall’art. 25 del
C.P.L. calcolato sul salario tabellare spettante per l’Area di appartenenza
ALLEGA
l'elenco
nominativo dei lavoratori assunti nell'anno precedente.
L'elenco è parte
integrante ed indispensabile al presente verbale.
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
Il sottoscritto avendo
ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.10 della Legge 675/96,
l’informativa sul trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati
sensibili di cui all’art.22 della Legge medesima:
1) Consente il loro
trattamento, alle Organizzazioni firmatarie, per il conseguimento delle finalità
del presente verbale e degli scopi statutari;
2) Consente che gli stessi
siano comunicati all’INPS e ai competenti Uffici dell’Assessorato regionale
al Lavoro, consente, inoltre, agli stessi il trattamento dei dati medesimi per
gli adempimenti dovuti e la loro comunicazione ad altri Enti competenti alla
trattazione della pratica.
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |
ACCORDO DI
RIALLINEAMENTO AZIENDALE
VERBALE
D’IMPEGNO DI ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIALLINEAMENTO ART. 25
C.P.L. DEL 10/07/2000
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ______________________________ il ____________ e residente in ____________________________________ via _________________________________________titolare dell’impresa agricola ______________________________________________________________sita nel Comune di ____________________________________ c/da ____________________________________.
PRESO ATTO
dell’accordo di cui
all’art.25 del C.P.L., stipulato in data 10/07/2000 tra le Organizzazioni
Professionali Agricole della Provincia di Palermo (Unione Provinciale
Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione
Italiana Agricoltori) e le OO.SS. dei lavoratori agricoli della provincia di
Palermo FLAI-CGIL - FISBA-CISL - UILA-UIL avente per oggetto il programma di
graduale riallineamento salariale del trattamento economico spettante agli
operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Palermo con il presente atto
DICHIARA
la propria adesione a quanto
stabilito dal citato articolo del C.P.L. e si impegna, pertanto, ad applicare il
programma di riallineamento nei termini e secondo le modalità previste
dall’accordo medesimo;
DICHIARA
altresì che il trattamento
economico minimo che verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti è quello
previsto dall’art. 25 del CPL, calcolato sul salario tabellare spettante per
Area di appartenenza.
ALLEGA
L'elenco nominativo dei lavoratori assunti nell'anno precedente.
L'elenco è parte integrante ed indispensabile al presente verbale.
Dichiarazione integrativa (Rapporto in corso).
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
DICHIARAZIONE
AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
Il sottoscritto avendo ricevuto,
a norma di quanto previsto dall’art.10 della Legge 675/96, l’informativa sul
trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili di cui
all’art.22 della Legge medesima:
1) Consente il loro trattamento, alle Organizzazioni firmatarie, per il
conseguimento delle finalità del presente verbale e degli scopi statutari;
2) Consente che gli stessi siano comunicati all’INPS e ai competenti
Uffici dell’Assessorato regionale al Lavoro, consente, inoltre, agli stessi il
trattamento dei dati medesimi per gli adempimenti dovuti e la loro comunicazione
ad altri Enti competenti alla trattazione della pratica.
_____________________lì___________
____________________________________
(firma)
__________________________________ |
__________________________________ |
__________________________________ |
__________________________________ |
__________________________________ |
__________________________________ |