Il giorno 21 aprile 1999 presso l’Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste sono convenuti:
- per l’Assessorato Regionale Agricoltura e
Foreste:
Dott.
Girolamo Di Vita – Direttore Regionale delle Foreste,
Dott.
Bartolo Ragusa – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- per la FLAI - CGIL :
Sig.
Giuseppe Caruana – Segretario Generale Regionale,
Sig.
Salvatore Lo Balbo – Segretario Regionale,
- per la FISBA-CISL:
Sig.
Armando Zanotti – Segretario Generale Regionale,
Sig.
Francesco Inguanti – Segretario Regionale,
- per la UISBA-UIL:
Sig.
Gaetano Pensabene – Segretario Generale Regionale,
Sig.
Giuseppe La Bua – Segretario provinciale.
I soggetti di cui sopra convengono il seguente
accordo.
Art.
1. -
IDENTIFICAZIONI DELLE UNITà
PRODUTTIVE
1. Sono individuati come UNITA' PRODUTTIVE n.
265 Comuni della Sicilia e n.32 Strutture Fisse ( opifici, falegnamerie,
vivai, ecc.,).
Qualora si identificano nuove unità produttive
di cui al precedente comma 1, i contenuti del presente accordo verranno
applicati entro 30 giorni.-
Art. 2. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA (R.L.S.).
In ogni UNITA' PRODUTTIVA di cui all'art. 1,
comma I., è eletto un R.L.S..
2. Le parti si riservano di individuare entro
il 15 Maggio 1999 eventuali deroghe per situazioni particolari che diano
luogo alla necessità di un incremento dei R.L.S. nell'ambito delle UNITA'
PRODUTTIVE.
Art. 3. - MODALITà
DI ELEZIONE
1. Le elezioni per i R.L.S. avranno luogo in
tutte le unità produttive di cui all'art. 2, comma1,dall'1 Luglio 1999 al
31 Luglio 1999 , con le modalità di seguito indicate.
La riunione dei lavoratori, convocata per
quanto previsto dal precedente art. 3, comma I., deve essere
esclusivamente dedicata alla funzione elettiva. Tale riunione potrà
svolgersi in ambito comunale e si procederà da parte dei lavoratori, prima
dell'apertura del seggio, alla nomina del Presidente e di due Scrutatori.
Il Presidente provvederà a redigere il verbale e a trasmetterlo alla
Commissione Elettorale Provinciale di cui al successivo art. 3, comma 7.
Il Presidente e gli Scrutatori non possono essere tra i candidati da
votare.
3. La riunione è convocata dalle OO.SS.
provinciali aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo.
Alla riunione possono partecipare i dirigenti sindacali delle OO.SS.
firmatarie del presente accordo. All'atto della comunicazione di indizione
delle elezioni saranno portate a conoscenza dei lavoratori delle Unità
Produttive le liste dei candidati dei R.L.S. delle OO.SS..
Possono inoltre presentare la propria
candidatura i lavoratori di cui al successivo art. 3, comma 5., sostenuti
da almeno il 10% degli aventi diritto al voto nella Unità Produttiva.
4. L'elezione si svolge a suffragio universale
diretto e a scrutinio segreto, anche su liste contrapposte. Risulterà
eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti appartenente alla
lista assegnataria dei seggi. La durata dell'incarico è, di norma, di tre
anni.
5. Hanno diritto ad essere eletti tutti i
lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato iscritti nei
contingenti di cui agli artt. 46, 54 e 56 della L.R. 16/96. Hanno diritto
al voto i lavoratori iscritti nel Registro d'impresa, alla data fissata
per le elezioni.
6. Sei giorni prima della data di elezione di
cui all'art. 3, comma I., i livelli Provinciali delle OO.SS. già
richiamate indicheranno per Comune la ubicazione dei seggi.
7. E' istituita una Commissione Provinciale
Elettorale nominata dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, alla
quale i Presidenti dei seggi faranno pervenire i verbali e le schede dello
spoglio. A detta Commissione si potranno indirizzare, entro i cinque
giorni successivi alla proclamazione degli eletti, eventuali reclami che
saranno evasi entro cinque giorni. La Commissione Elettorale Provinciale
ufficializzerà i nominativi dei R.L.S. eletti e ne darà comunicazione al
datore di lavoro, alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, al Comitato
Paritetico Provinciale.
Art. 4. - PERMESSI RETRIBUITI
1. Ai R.L.S. spettano, per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, permessi retribuiti pari
a otto ore mensili per ogni rappresentante eletto.
2. Per l'espletamento degli adempimento
previsti dall'art. 19, lettera b, c. d, g, i, 1, non viene utilizzato il
monte ore definito nel presente articolo.
3. Per lo svolgimento dell'attribuzione dei
R.L. S. di cui all'art. 19 del D.Igs 626/94 e del presente Accordo le
parti si impegnano ad individuare i mezzi necessari che il Datore di
Lavoro dovrà fornire. Qualora ciò non sia possibile si applica l'art. 13
del CCNL 94/97.
4. I permessi retribuiti definiti nel presente
articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti a
qualsiasi altro titolo e devono essere fruiti con un preavviso non
inferiore a 24 ore.
Art. 5. - ATTRIBUZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER
LA SICUREZZA
Con riferimento alle attribuzioni del R.L. S.,
la cui disciplina è contenuta nell'art. del D.Lgs. 626/94, si concordano
le seguenti procedure ed indicazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro
sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le
eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono
svolgere anche congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione o a un Addetto da questo incaricato;
b) nei casi in cui il D.Lgs. 626/94 preveda, a
carico del datore di lavoro, la consultazione del R.L.S., questa si deve
svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore
di lavoro, pertanto, consulta il R.L.S. su tutti gli eventi per i quali la
disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso;
c) il R.L.S. ha facoltà di formulare proprie
proposte ed opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazioni, secondo le
previsioni di legge. Il verbale della consultazione di cui l'Azienda deve
dotarsi, riporterà le osservazioni e le proposte formulate dal R.L.S.. Lo
stesso conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul
verbale;
d) il R.L.S. ha diritto di ricevere le
informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f),
comma 1, dell'art. 19 del D.Lgs. 626/94. Lo stesso Rappresentante ha
diritto di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, ove
previsto dalla normativa vigente in materia. Il datore di lavoro deve
fornire, anche su istanza del R.L. S. le informazioni e la documentazione
richiesta;
e) il Rappresentante, ricevute le notizie e la
documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua
funzione nel rispetto del segreto aziendale. La contrattazione provinciale
definirà le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di
informazione dei R.L. S.
Art. 6. - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER
LA SICUREZZA
1. Il R.L.S. ha diritto alla formazione
prevista dall'art. 19, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 626/94.
La formazione dei R.L.S., i cui oneri sono a
carico dell'Amministrazione Forestale, si svolgerà mediante permessi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la normale attività già indicati
al punto 4, lettera a) e b).
3. Tale formazione dovrà comunque prevedere un
programma iniziale base di 40 ore, così come indicato dal decreto
ministero del lavoro e della sanità del 16/01/97. Il programma formativo
dovrà comprende:
a) conoscenze generali sugli obblighi e
diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative
misure di prevenzione e protezione;
c) metodologie sulla valutazione del rischio.
4. Le parti affidano le modalità per la
formazione dei R.L. S. al Comitato Paritetico Regionale.-
Art. 7. - FORMAZIONE PER 1 LAVORATORI
1. Tutti i lavoratori incaricati di attuare le
misure relative alla Gestione dell'Emergenza, ai sensi della lettera a),
comma 5, dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 vanno sottoposti a corsi di
formazione adeguati all'incarico conferito. 1 lavoratori incaricati
svolgono i loro compiti ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Igs 626/94 e
i loro nominativi devono essere comunicati a tutti i lavoratori con
adeguate forme di informazione.
2. A tutti i lavoratori assunti vanno, di
norma, consegnate istruzioni scritte sui pericoli, sui rischi e sui
comportamenti in cantiere e, qualora a livello provinciale se ne
rappresenti la necessità, per particolari fasi lavorative, saranno svolti
corsi specifici.
Art. 8. - ORGANISMO BILATERALE
Vedi Comitato Paritetico Regionale, compiti e
regolamento.
Art. 9. - IMPEGNO A VERBALE
1. Qualora successivamente alla stipula del
presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificativi del
D.Lgs. 626/94 cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano
ad incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo alle innovazioni
legislative.
2. Nell'ipotesi in cui la redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Medico Competente non
avvengano entro il 15 Maggio 1999, i lavoratori in costanza di rapporto di
lavoro, dovranno, nel più breve tempo possibile, essere sottoposti a
visita medica, almeno per i casi previsti dal D.P.R. n. 336/94 e cioè i
motoseghisti, i decespugliatoristi, i conduttori di mezzi agricoli
forestali, nonché gli operatori antincendio. Gli adempimenti previsti per
la visita medica dovranno essere portati a termine dai lavoratori di cui
sopra, utilizzando strutture sanitarie pubbliche o medici definiti
competenti, a norma di legge. Le relative spese, regolarmente documentate
e conformi alle vigenti tariffe professionali, saranno successivamente
rimborsate dall'Amministrazione Forestale. Le parti si impegnano,
comunque, ad effettuare una prima verifica entro il I' Giugno 1999.
Palermo, 21/04/99 |